IL DESTINO DELLA EU RETAINED LAW E GLI OBIETTIVI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA

marketude Andrea Palumbo, EU and Competition, Globally Minded, Perspectives, Publications, Roberto A. Jacchia

In data 18 aprile 2022 si è conclusa la consultazione pubblica[1] dedicata al futuro dell’EU Retained Law[2], lanciata dal Comitato di controllo europeo[3] della House of Commons del Regno Unito. Lo scopo della consultazione era quello di acquisire informazioni e commenti dagli stakeholders su quale dovesse essere, a seguito della Brexit, il futuro del diritto comunitario “nazionalizzato” conservato nell’ordinamento del Regno Unito.

Le questioni su cui le parti interessate sono state chiamate ad esprimersi riguardavano vari ambiti, tra cui: 1) se le norme conservate ereditate dal diritto dell’Unione debbano essere considerate come un genus di fonti distinto dal diritto nazionale, e, inoltre, se esse possano influire sulla chiarezza e la coerenza dello Statute Book[4]; 2) quanto il concetto di diritto dell’Unione conservato abbia effettivamente funzionato nella pratica, e la natura di eventuali problemi di incertezza del diritto; 3) se il diritto dell’Unione conservato  debba essere interpretato allo stesso modo di altre leggi nazionali, e 4) se la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione debba continuare o meno ad avere rilievo nell’interpretazione dell’EU Retained Law.

Questo progetto fa parte della più ampia strategia del Governo britannico di ripensare il dritto europeo conservato in vigore, sia in termini sostanziali, sia in termini di processo legislativo necessario per eventualmente modificarlo. Infatti, il Governo ha proposto di agevolare la progressiva modifica del diritto dell’Unione in vigore attraverso un disegno di legge denominato Brexit Freedoms, tramite cui intende, in primo luogo, valutare l’effetto che il diritto europeo conservato ha sul diritto interno, introducendo una normativa ad hoc per regolamentare i conflitti ed il trattamento di altre ipotesi potenzialmente problematiche. 

Inoltre, permane la necessità, per il Regno Unito, di valutare una serie di aspetti relativi alla coesistenza tra diritto comunitario conservato e diritto inglese, tra i quali: come debba essere gestita la conservazione dei diritti dell’Unione direttamente efficaci quand’essi si sovrappongano a diritti esistenti nel diritto interno; la misura in cui i tribunali nazionali dovrebbero seguire le decisioni storiche dei tribunali dell’Unione, il ruolo dei principi generali del diritto dell’UE in relazione al diritto conservato, e come rimuovere il diritto dell’Unione conservato dichiarato invalido dalla Corte di Giustizia europea.

Uno degli aspetti che ha formato oggetto di discussioni particolarmente approfondite è quello legato al superamento del  principio del primato  del diritto dell’Unione sul diritto interno. In altri termini, sarebbe necessario chiarire come rimuovere tale principio, rimasto formalmente intatto per effetto della legislazione emanata  con la legge sull’accordo di recesso (European Union Withdrawal Act, “EUWA”) anteriormente alla fine del periodo di transizione.

L’EUWA, in particolare, prevede che le norme dell’Unione si applichino, alla scadenza del periodo transitorio, allo stesso modo in cui venivano applicate precedentemente. Per ottenere tale risultato, l’EUWA ha creato la categoria del diritto dell’Unione conservato (EU retained law), con cui il diritto comunitario è stato convertito in diritto nazionale, al contempo conservando anche le misure nazionali che davano effetto agli obblighi imposti dal diritto dell’Unione. Oltre a ciò, l’EUWA prevede che le norme di diritto dell’Unione conservate interagiscano con il diritto interno preesistente in modo simile a quello in cui operavano nell’ordinamento britannico quando il Regno Unito era uno Stato Membro, quindi, anche nel rispetto del principio del primato del diritto comunitario. In altri termini, la continuità giuridica con la situazione precedente all’adesione del Regno Unito all’Unione è stata assicurata, ma al contempo sarà consentito che in futuro vi sia divergenza rispetto al diritto dell’Unione.

Attualmente, quindi, la legislazione dell’Unione ha mantenuto il primato in caso di conflitto con la legislazione britannica in vigore prima del 31 dicembre 2020. Tuttavia, il Governo ha proposto di rivedere questo punto di approdo, dichiarando che sarà necessario riconsiderare il ruolo dei principi generali del diritto comunitario nell’ordinamento interno, tra cui, quello di proporzionalità, di non-retroattività, di equivalenza e di efficacia.

Ciò permetterebbe al Parlamento di definire in modo più chiaro la relazione tra il diritto dell’Unione conservato e il diritto interno, anche tenuto conto della necessità di promuovere la certezza del diritto. L’obiettivo è, in definitiva, quello di modificare, sostituire o abrogare il diritto comunitario conservato non più ritenuto adeguato per il Regno Unito, ad esito di una valutazione eminentemente politica.

Nel corso della consultazione pubblica, sono state raccolte le opinioni di esperti di diritto inglese ed europeo, inclusi professori di università inglesi che hanno condiviso la loro visione sul futuro dell’EU Retained Law. Tra le opinioni espresse dagli accademici inglesi, ve ne sono alcune in supporto del mantenimento dello status quo, e quindi della conservazione dell’EU Retained Law con il suo attuale ruolo.

Resta vedere quali iniziative politiche saranno intraprese a seguito della consultazione pubblica, con effetti che potrebbero anche produrre un impatto sulle future relazioni politiche tra Regno Unito ed Unione Europea.

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[1] Per maggiori informazioni sulla consultazione pubblica, si veda il seguente link.

[2] Per tale, deve intendersi il diritto dell’Unione conservato a seguito della Brexit. Si tratta di un concetto all’interno del diritto britannico, creato dall’’European Union Withdrawal Act 2018.

[3] L’European Scrutiny Committee è un comitato del Parlamento britannico che, sin dal termine del periodo di transizione della Brexit, si è occupato di questioni politiche e legali connesse alle relazioni tra Regno Unito e Unione Europea e al Protocollo dell’Irlanda del Nord.

[4] Termine utilizzato per designare l’insieme delle fonti legislative primarie dell’ordinamento giuridico britannico.