LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SUL TERMINE DI PRESCRIZIONE APPLICABILE ALLE AZIONI PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER VIOLAZIONI CONTINUATIVE DELLE NORME EUROPEE IN MATERIA DI CONCORRENZA

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In data 18 aprile 2024, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C-605/21, Heureka Group a.s. contro Google LLC, sull’interpretazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), dell’articolo 10, dell’articolo 21, paragrafo 1, nonché dell’articolo 22 della Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea[1] e del principio di effettività. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra Heureka Group a.s. (“Heureka”), una società ceca attiva sul mercato dei servizi di comparazione dei prezzi di vendita, e la Google LLC (“Google”) in merito al risarcimento del danno asseritamente subito a causa di una violazione dell’articolo 102 TFUE commessa da quest’ultima e dalla sua società madre, la Alphabet Inc. (“Alphabet”), e constatata dalla Commissione in una decisione non ancora definitiva.

Questi i fatti.

In data 30 novembre 2010, la Commissione aveva avviato un procedimento nei confronti di Google, che si era concluso con la Decisione C(2017) 4444 final[2] secondo cui l’impresa aveva abusato della propria posizione dominante su tredici mercati nazionali della ricerca generale all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) riducendo il traffico proveniente dalle sue pagine dei risultati di ricerca generale verso i comparatori di prodotti concorrenti ed aumentando tale traffico verso il proprio comparatore. Di conseguenza, Google e Alphabet avevano proposto un ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea, che in data 10 novembre 2021 lo aveva respinto convalidando l’analisi della Commissione per quanto riguarda il mercato della ricerca specializzata per la comparazione dei prodotti[3]. In data 20 gennaio 2022, pertanto, Google e Alphabet avevano adito la Corte di Giustizia, di fronte a cui l’impugnazione è tuttora pendente.

Nel mentre, in data 26 giugno 2020 la Heureka aveva proposto dinanzi al Městský soud v Praze (Tribunale municipale di Praga; il “giudice del rinvio”) un ricorso diretto ad ottenere la condanna di Google a risarcire il danno che essa avrebbe subito a causa della pratica anticoncorrenziale constatata con la Decisione C(2017) 4444 final. Alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, pertanto, il giudice del rinvio aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se l’articolo 10[4] della Direttiva 2014/104 e/o l’articolo 102 TFUE e il principio di effettività debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali competenti, che prevede un termine di prescrizione di tre anni applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni continuative delle norme europee in materia di concorrenza che i) comincia a decorrere, indipendentemente e separatamente per ogni danno parziale risultante da una siffatta violazione, a partire dal momento in cui il danneggiato è venuto a conoscenza, o si può ragionevolmente presumere che sia venuto a conoscenza, del fatto di aver subito un tale danno parziale nonché dell’identità della persona tenuta al risarcimento di quest’ultimo, senza essere venuto a conoscenza del fatto che la condotta in questione costituisce una violazione delle norme in materia di concorrenza e senza che tale violazione sia cessata, ii) non può essere sospeso o interrotto nel corso dell’indagine della Commissione relativa ad una tale violazione, e iii) non può neppure essere sospeso, quantomeno, fino a un anno dopo la data in cui la decisione della Commissione che constata tale violazione diventi definitiva.

La Corte ha preliminarmente ricordato che, in assenza di una normativa europea in materia fino alla data di scadenza del termine di recepimento della Direttiva 2014/104, spetta all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato Membro stabilire le modalità di esercizio del diritto di agire per il risarcimento del danno derivante da una violazione degli articoli 101 e 102 TFUE, ivi comprese quelle relative ai termini di prescrizione, a condizione, tuttavia, che i principi di equivalenza e di effettività siano rispettati e che, pertanto, le norme applicabili alle azioni dirette a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai singoli dall’effetto diretto del diritto dell’Unione non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di questi ultimi[5]. Più particolarmente, anche prima della data di scadenza del termine di recepimento della Direttiva 2014/104, una normativa nazionale che stabiliva la data di decorrenza del termine di prescrizione nonché la durata e le modalità della sua sospensione o interruzione doveva essere adattata alle specificità del diritto della concorrenza e agli obiettivi dell’attuazione delle sue norme da parte delle persone interessate, al fine di non vanificare la piena efficacia degli articoli 101 e 102 TFUE[6].

A tale riguardo, il diritto di chiunque di chiedere il risarcimento del danno asseritamente causatogli da un comportamento abusivo di un’impresa dominante in grado di restringere o falsare il gioco della concorrenza sarebbe reso praticamente impossibile o eccessivamente difficile se i termini di prescrizione applicabili alle relative azioni iniziassero a decorrere prima che la violazione sia cessata e che il danneggiato sia venuto a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia venuto a conoscenza, delle informazioni indispensabili per promuoverle[7]. Le controversie relative alle violazioni del diritto della concorrenza, infatti, sono caratterizzate da un’asimmetria informativa a scapito del soggetto leso, il che rende più difficile per quest’ultimo ottenere le informazioni indispensabili per promuovere un’azione per il risarcimento del danno che per le autorità garanti della concorrenza ottenere le informazioni necessarie ai fini dell’esercizio dei loro poteri[8]. Inoltre, spetta al giudice nazionale investito dell’azione per risarcimento del danno determinare il momento a partire dal quale si può ragionevolmente presumere che il danneggiato abbia avuto conoscenza delle informazioni indispensabili a tale scopo[9], che in linea di principio coincide con la data di pubblicazione della sintesi della singola decisione della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea[10]. Ciò non toglie, tuttavia, che una persona lesa da una violazione delle norme in materia di concorrenza possa prendere conoscenza degli elementi indispensabili per promuovere un’azione per il risarcimento del danno ben prima di tale momento[11], circostanza che dovrà essere dimostrata da colui nei confronti del quale quest’ultima è stata proposta. Gli atti delle istituzioni europee, infine, si presumono legittimi e producono pertanto effetti giuridici finché non siano stati annullati o revocati[12], di talché spetta a tutti i soggetti del diritto dell’Unione, da un lato, riconoscere la piena efficacia di questi ultimi finché la Corte non ne abbia accertato l’illegittimità e, dall’altro, rispettarne la forza esecutiva finché la Corte non abbia stabilito di sospenderne l’esecuzione[13].

Tutto ciò premesso, nel caso concreto l’azione per risarcimento della Heureka era stata proposta a seguito di una decisione della Commissione che non aveva carattere definitivo, in quanto era stata oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale la cui sentenza è stata successivamente impugnata dinanzi alla Corte. Di conseguenza, una decisione non ancora definitiva della Commissione, in cui quest’ultima constata una violazione del diritto della concorrenza, produce effetti vincolanti finché non sia stata annullata, e spetta al giudice nazionale trarne le debite conseguenze nel procedimento al suo cospetto, di talché il danneggiato può basarsi sulle constatazioni contenute in una decisione del genere per corroborare la sua azione per risarcimento del danno. Indipendentemente dal fatto che la decisione della Commissione sia divenuta definitiva o meno, a partire dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della sua sintesi, e purché la violazione in questione sia cessata, pertanto, si può ragionevolmente presumere che il danneggiato disponga di tutte le informazioni per promuovere la sua azione per il risarcimento del danno entro un termine ragionevole, ivi comprese quelle necessarie per determinare l’entità dell’eventuale danno subito.

Per quanto riguarda, infine, la questione se l’articolo 102 TFUE e il principio di effettività impongano la sospensione o l’interruzione del termine di prescrizione per tutta la durata dell’indagine della Commissione, un termine di tre anni, che inizia a decorrere prima della fine della violazione unica e continuata in questione, e che non può essere né sospeso né interrotto nel corso dell’indagine, potrebbe scadere ancor prima della conclusione del procedimento dinanzi alla Commissione, ciò che renderebbe l’esercizio del diritto al risarcimento integrale mediante un’azione proposta a seguito di una decisione della Commissione eccessivamente difficile, se non impossibile. La sospensione o l’interruzione del termine di prescrizione per la durata di un’indagine della Commissione, infatti, sono necessarie per consentire al danneggiato, al termine di quest’ultima, di valutare se sia stata commessa una violazione del diritto della concorrenza, di prendere conoscenza della sua portata e della sua durata e di basarsi su tale constatazione nell’ambito di un’ulteriore azione di risarcimento del danno. Per contro, poiché una persona lesa può, al fine di suffragare la sua azione per risarcimento del danno, basarsi sulle constatazioni contenute in una decisione della Commissione che non è divenuta definitiva, l’articolo 102 TFUE e il principio di effettività non richiedono che il termine di prescrizione continui ad essere sospeso fino al momento in cui la decisione della Commissione divenga definitiva. Di conseguenza, un regime di prescrizione come quello del caso concreto, secondo cui, da un lato, il termine di tre anni inizia a decorrere indipendentemente e separatamente per ogni danno parziale derivante dalla violazione in questione a partire dal momento in cui il danneggiato è venuto a conoscenza, o si può ragionevolmente presumere che sia venuto a conoscenza, del fatto di aver subito un danno parziale, nonché dell’identità della persona tenuta al risarcimento di quest’ultimo, senza che sia necessario che la violazione sia cessata e che il danneggiato sia venuto a conoscenza del fatto che la condotta in questione costituisce una violazione delle regole di concorrenza, e, dall’altro, tale termine non può essere né sospeso né interrotto nel corso dell’indagine della Commissione relativa ad una siffatta violazione rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno subito.

Tutto ciò premesso, la Corte ha pertanto statuito che:

L’articolo 10 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea, nonché l’articolo 102 TFUE e il principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali competenti, che prevede un termine di prescrizione di tre anni applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni continuative delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione che:

– comincia a decorrere, indipendentemente e separatamente per ogni danno parziale derivante da una siffatta violazione, a partire dal momento in cui il danneggiato è venuto a conoscenza o si può ragionevolmente presumere che sia venuto a conoscenza del fatto di aver subito un tale danno parziale, nonché dell’identità della persona tenuta al risarcimento di quest’ultimo, senza che il danneggiato sia venuto a conoscenza del fatto che la condotta in questione costituisce una violazione delle regole di concorrenza e senza che tale violazione sia cessata, e

– non può essere sospeso o interrotto nel corso dell’indagine della Commissione europea relativa a tale violazione.

Inoltre, l’articolo 10 della direttiva 2014/104 osta a una tale normativa anche nei limiti in cui essa non prevede che il termine di prescrizione sia sospeso, quantomeno, fino a un anno dopo la data in cui la decisione che constata siffatta violazione è divenuta definitiva.

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[1] GUUE L 349 del 05.12.2014.

[2] Dec. Comm. C(2017) 4444 final del 27.06.2017 relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE, Caso AT.39740 – Motore di ricerca Google (Shopping).

[3] Tribunale 10.11.2021, Causa T-612/17, Google LLC, anciennement Google Inc. e Alphabet, Inc. contro Commissione europea.

[4] L’articolo 10 della Direttiva 2014/104, intitolato “Termini di prescrizione” dispone: “Gli Stati membri stabiliscono, conformemente al presente articolo, norme riguardanti i termini di prescrizione per intentare azioni per il risarcimento del danno. Tali norme determinano quando inizia a decorrere il termine di prescrizione, la durata del termine e le circostanze nelle quali il termine è interrotto o sospeso.

Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l’attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza:

a) della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza;

b) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha causato un danno;

c) dell’identità dell’autore della violazione.

Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno sia almeno di cinque anni.

Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia sospeso o, a seconda del diritto nazionale, interrotto se un’autorità garante della concorrenza interviene a fini di indagine o di istruttoria avviata in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l’azione per il risarcimento del danno. La sospensione non può protrarsi oltre un anno dal momento in cui la decisione relativa a una violazione è diventata definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo…”.

[5] CGUE 22.06.2022, Causa C‑267/20, Volvo e DAF Trucks, punto 50; CGUE 28.03.2019, Causa C‑637/17, Cogeco Communications, punti 42-43.

[6] CGUE 22.06.2022, Causa C‑267/20, Volvo e DAF Trucks, punto 53; CGUE 28.03.2019, Causa C‑637/17, Cogeco Communications, punto 47.

[7] CGUE 22.06.2022, Causa C‑267/20, Volvo e DAF Trucks, punti 56-61.

[8] Ibidem, punto 55.

[9] Ibidem, punto 60.

[10] Ibidem, punto 71.

[11] CGUE 06.03.2023, Cause riunite C‑198/22 e C‑199/22, Deutsche Bank (Intesa – Derivati sui tassi di interesse in euro), punto 44.

[12] CGUE 05.10.2004, Causa C‑475/01, Commissione/Grecia, punto 18.

[13] CGUE 21.09.1989, Cause riunite 46/87 e 227/88, Hoechst/Commissione, punto 64; CGUE 07.06.1988, Causa 63/87, Commissione/Grecia, punto 10.