AGRICOLTURA E ANTITRUST. I NUOVI ORIENTAMENTI SUGLI ACCORDI DI SOSTENIBILITÀ

marketude Agro-alimentare, Diritto Europeo e della Concorrenza, Marco Stillo, Prospettive, Pubblicazioni

In data 7 dicembre 2023, la Commissione ha adottato i nuovi Orientamenti sulle modalità di elaborazione degli accordi di sostenibilità nel settore agricolo[1], utilizzando l’esclusione dalle norme europee in materia di concorrenza introdotta in data 2 dicembre 2021 dalla riforma della politica agricola comune (Common Agricultural Policy, CAP)[2].

La nuova esclusione è disciplinata dall’articolo 210 bis[3] del Regolamento 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (c.d. “Regolamento OCM”), che riguarda gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate dei produttori di prodotti agricoli che si riferiscono alla loro produzione e al loro commercio e che mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle obbligatorie ai sensi della normativa europea o nazionale. Più particolarmente, tali accordi sono esclusi dall’applicazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) a condizione che le eventuali restrizioni della concorrenza da essi derivanti siano indispensabili per il conseguimento dei suddetti obiettivi. Di conseguenza, gli Orientamenti chiariscono in che modo gli operatori attivi nel settore agroalimentare possono elaborare iniziative congiunte in materia di sostenibilità in linea con quanto stabilito dall’articolo 210 bis.

In primo luogo, gli Orientamenti definiscono l’ambito di applicazione dell’esclusione, stabilendo che l’articolo 210 bis si applica agli accordi di sostenibilità di cui è parte almeno un produttore di prodotti agricoli e che sono stipulati con altri produttori o con uno o più operatori a diversi livelli della filiera alimentare[4]. Le parti degli accordi di sostenibilità possono essere singoli operatori e associazioni o altri soggetti collettivi che comprendono produttori o altre imprese, a prescindere dalla loro natura giuridica o dal fatto che siano o meno formalmente riconosciuti ai sensi della normativa europea o nazionale, se almeno una delle parti dell’accordo è un produttore o un’associazione di produttori[5]. Il fatto che una parte di un accordo di sostenibilità possa avere sede all’interno o all’esterno dell’Unione, inoltre, è irrilevante, in quanto ciò che conta è che esso sia attuato nell’Unione, anche soltanto parzialmente, o che possa avere un effetto immediato, sostanziale e prevedibile sulla concorrenza nel mercato interno[6]. La mera conformità rispetto ad una norma di sostenibilità, infine, non è di per sé sufficiente a costituire un accordo ai fini dell’applicazione dell’articolo 210 bis, essendo anche necessario che gli operatori della filiera agroalimentare interessati esprimano la loro intenzione di attuare congiuntamente l’accordo stesso[7].

In secondo luogo, gli Orientamenti definiscono gli obiettivi di sostenibilità ammissibili. Più particolarmente, al fine di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 210 bis un accordo deve mirare ad applicare una norma di sostenibilità che contribuisca ad uno o più obiettivi, relativi i) alla protezione dell’ambiente, ii) alla riduzione dell’uso di pesticidi e della resistenza antimicrobica, e iii) alla salute e benessere degli animali[8]. Una norma di sostenibilità, tuttavia, può mirare a contribuire ad obiettivi non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 210 bis, paragrafo 3 quali, tra gli altri, quelli sociali o economici. In tali casi, gli aspetti della norma di sostenibilità che mirano a contribuire a tali obiettivi non possono essere presi in considerazione nel determinare se un accordo soddisfi le condizioni di esclusione di cui all’articolo 210 bis, in particolare se eventuali restrizioni della concorrenza ivi presenti siano indispensabili ai fini dell’applicazione della norma stessa[9].

In terzo luogo, gli Orientamenti fissano alcuni requisiti in materia di norme di sostenibilità. Nello specifico, le norme possono essere preesistenti, redatte per l’accordo dalle parti oppure stabilite da terzi, e possono prescrivere un obiettivo da conseguire imponendo o meno tecnologie o metodi di produzione specifici[10]. Le norme, inoltre, possono fissare obiettivi quantificati o stabilire metodi o pratiche specifiche da adottare, purché i risultati ottenuti dalla loro applicazione siano tangibili e misurabili o, quantomeno, osservabili e descrivibili[11]. Le norme di sostenibilità, infine, devono essere più rigorose rispetto a quanto previsto dalla normativa europea o nazionale, dovendo pertanto imporre requisiti di sostenibilità più rigorosi rispetto a quelli richiesti da una norma obbligatoria esistente o introdurne di nuovi nei casi in cui essi non siano previsti in toto[12].

In quarto luogo, gli Orientamenti chiariscono che gli accordi di sostenibilità possono includere qualsiasi tipo di restrizione della concorrenza a condizione che la stessa sia indispensabile per il conseguimento della norma di sostenibilità. A tale riguardo, gli operatori devono svolgere una verifica che si articola in due fasi. La prima fase consiste nel valutare se l’accordo in quanto tale è ragionevolmente necessario ai fini dell’applicazione della norma di sostenibilità perseguita. Di conseguenza, è necessario valutare innanzitutto se sia possibile per le parti applicare tale norma autonomamente, agendo individualmente piuttosto che attraverso la cooperazione, tenendo conto delle condizioni di mercato e delle realtà del settore in cui operano e che sono pertinenti ai fini dell’applicazione della norma stessa[13]. Dopodiché, le parti dovranno valutare se le diverse disposizioni dell’accordo restringono il gioco della concorrenza e se, in caso affermativo, sono indispensabili ai fini dell’applicazione della norma di sostenibilità, confrontando quelle in merito alle quali concordano rispetto alle possibili alternative[14]. Nell’ambito della seconda fase, invece,bisognerà stabilire se ogni restrizione della concorrenza imposta dall’accordo sia indispensabile ai fini dell’applicazione della norma di sostenibilità in questione, tenendo conto della natura della restrizione, della sua intensità, del suo livello quantitativo e della sua durata[15].

Gli Orientamenti, infine, definiscono il campo di applicazione degli interventi ex post da parte delle autorità di concorrenza. Più particolarmente, nel caso in cui l’attuazione di un accordo di sostenibilità comporti, tra le altre cose, prezzi al consumo irragionevoli o l’eliminazione dal mercato di un prodotto per il quale esiste una domanda significativa da parte dei consumatori, le autorità nazionali garanti della concorrenza o la Commissione possono decidere di modificarlo, interromperlo o impedirne l’attuazione[16], di modo da evitare che la concorrenza sia esclusa dal mercato o che gli obiettivi della CAP siano compromessi[17].

Scarica l’articlo


[1] Com. Comm. C(2023) 1446 final del 08.12.2023, Orientamenti della Commissione sull’esclusione dall’applicazione dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per gli accordi di sostenibilità dei produttori agricoli a norma dell’articolo 210 bis del regolamento (UE) 1308/2013.

[2] Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione, GUUE L 435 del 06.12.2021.

[3] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GUUE L 347 del 20.12.2013. L’articolo 210 bis del Regolamento, intitolato “Iniziative verticali e orizzontali per la sostenibilità”, ai paragrafi 1-3 dispone: “… L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate dei produttori di prodotti agricoli che si riferiscono alla produzione e al commercio di prodotti agricoli e che mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle obbligatorie ai sensi della normativa dell’Unione o nazionale, a condizione che tali accordi, decisioni e pratiche concordate impongano solo restrizioni alla concorrenza che siano indispensabili per l’applicazione di tale norma.

Il paragrafo 1 si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate dei produttori di prodotti agricoli di cui sono parte vari produttori o di cui uno o più produttori e ne sono parte anche uno o più operatori a diversi livelli delle fasi di produzione, trasformazione e commercializzazione, della filiera alimentare compresa la distribuzione.

Ai fini del paragrafo 1 per «norma di sostenibilità» si intende una norma volta a contribuire a uno o più dei obiettivi seguenti:

a) obiettivi ambientali, compresi la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento agli stessi; uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli; transizione verso un’economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari; prevenzione e riduzione dell’inquinamento; e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

b) produzione di prodotti agricoli con modalità che riducano l’uso di pesticidi e ne gestiscano i rischi derivanti da tale uso, o che riducano il pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola; e

c) salute e benessere degli animali….

[4] Si veda il punto 27 degli Orientamenti.

[5] Si veda il punto 31 degli Orientamenti.

[6] Si veda il punto 33 degli Orientamenti.

[7] Si veda il punto 34 degli Orientamenti.

[8] Si veda il punto 43 degli Orientamenti.

[9] Si veda il punto 48 degli Orientamenti.

[10] Si vedano i punti 50-51 degli Orientamenti.

[11] Si vedano i punti 55-56 degli Orientamenti.

[12] Si veda il punto 57 degli Orientamenti.

[13] Si vedano i punti 97-107 degli Orientamenti.

[14] Si vedano i punti 108-112 degli Orientamenti.

[15] Si vedano i punti 113-129 degli Orientamenti.

[16] L’articolo 210 bis del Regolamento 1308/2013 al paragrafo 7 dispone: “L’autorità nazionale garante della concorrenza di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 può decidere, in casi particolari, che in futuro uno o più degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 siano modificati o interrotti o non abbiano affatto luogo, se ritiene che tale decisione sia necessaria per evitare l’esclusione della concorrenza o se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE.

Per accordi, decisioni e pratiche concordate riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottata dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all’articolo 229, paragrafi 2 e paragrafo 3.

Laddove agisca a norma del primo comma del presente paragrafo, l’autorità nazionale garante della concorrenza informa la Commissione per iscritto dopo l’avvio della prima misura formale di indagine e notifica alla Commissione le decisioni che ne derivano immediatamente dopo la loro adozione.

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate…”.

[17] Si vedano i punti 175-197 degli Orientamenti.