CALA IL SIPARIO SULL’ACQUISIZIONE GRAIL/ILLUMINA. LA COMMISSIONE SANZIONA LE DUE IMPRESE PER AVER VIOLATO L’OBBLIGO DI STANDSTILL

marketude Diritto Europeo e della Concorrenza, Farmaceutico e Life Sciences, Marco Stillo, Prospettive, Pubblicazioni

In data 12 luglio 2023, la Grail, Inc. (“Grail”) e la Illumina, Inc. (“Illumina”) sono state sanzionate dalla Commissione per aver completato il loro progetto di acquisizione prima dell’approvazione da parte di quest’ultima, violando così le norme europee in materia di concentrazioni[1].

Il progetto di concentrazione era stato notificato in data 16 giugno 2021 alla Commissione, che aveva successivamente avviato un’istruttoria il successivo 22 luglio al fine di verificare se l’operazione fosse suscettibile di ridurre la concorrenza nel mercato emergente dello sviluppo e della commercializzazione di test di nuova generazione per l’individuazione di talune forme tumorali basati su innovative tecnologie di sequenziamento (next generation sequencing systems, NGS)[2]. Mentre l’esame dell’operazione era ancora in corso, tuttavia, in data 18 agosto 2021 la Illumina aveva annunciato pubblicamente di aver completato l’acquisizione della Grail. Di conseguenza, in data 20 agosto 2021 la Commissione aveva avviato un’ulteriore indagine al fine di verificare se le imprese avessero violato l’obbligo di standstill[3]. In data 20 settembre 2021, inoltre, la Commissione aveva inviato alle due imprese una prima comunicazione degli addebiti informandole dei provvedimenti cautelari che intendeva adottare in risposta alla loro presunta violazione del suddetto obbligo e per prevenire un pregiudizio alla concorrenza potenzialmente irreparabile, provvedimenti poi adottati in data 29 ottobre 2021[4] .

Successivamente, in data 13 luglio 2022 il Tribunale dell’Unione Europea aveva rigettato la domanda di annullamento della Decisione C(2021) 2847 final del 19 aprile 2021 con cui la Commissione aveva accolto la richiesta dell’autorità nazionale competente (ANC) francese di esaminare centralmente il progetto di concentrazione, nonché delle decisioni con le quali la Commissione aveva accettato le analoghe richieste delle ANC di Grecia, Belgio, Norvegia, Islanda e Paesi Bassi di aderire alla richiesta francese[5]. In data 19 luglio 2022, inoltre, la Commissione aveva inviato una nuova comunicazione degli addebiti alla Grail e alla Illumina, contestando loro di avere violato il Regolamento 139/2004 in quanto avevano dato attuazione all’operazione mentre le indagini erano ancora in corso[6].

In data 6 settembre 2022, infine, la Commissione aveva vietato l’operazione, ritenendo non sufficienti gli impegni proposti dall’Illumina in risposta alle preoccupazioni più volte sollevate in merito alle possibili restrizioni della concorrenza paventate. Secondo la Commissione, infatti, la Illumina avrebbe avuto la capacità di porre in essere delle strategie preclusive nei confronti dei competitors della Grailrifiutandosi di fornire loro i suoi NGS, aumentandone i prezzi, diminuendone la qualità, ritardandone la fornitura ed inficiando cosi in maniera significativa la concorrenza nello sviluppo e nella commercializzazione dei test per l’individuazione delle forme tumorali basati sui NGS nello Spazio Economico Europeo (SEE)[7].

Secondo la Commissione, la Illumina ha, da un lato, soppesato il rischio di essere sanzionata per una pratica di “gun jumping[8]rispetto a quello di dover pagare un’ammenda elevata in caso di mancata acquisizione della Grail e, dall’altro, considerato i potenziali profitti che avrebbe potuto ottenere anticipando l’operazione, anche a costo, eventualmente, di cedere la Grail. Di conseguenza, la Illumina aveva deliberatamente deciso di concludere l’operazione mentre l’indagine della Commissione era ancora in corso e, pertanto, la concentrazione era vietata, ricevendo così un’ammenda pari a circa 432 milioni di euro. Del pari, nonostante fosse pienamente consapevole dell’obbligo di standstill, la Grail aveva giocato un ruolo attivo nell’infrazione, intraprendendo azioni legali per consentire il completamento dell’operazione pur sapendo che l’indagine della Commissione era ancora in corso. Trattandosi del primo caso di sanzione per una pratica di gun jumping nei confronti di un’impresa target, tuttavia, la sua ammenda è pari a 1.000 euro.

Con la sua decisione, pertanto, la Commissione pone fine al primo caso di rinvio ex articolo 22 del Regolamento 139/2004 dopo la pubblicazione dei nuovi Orientamenti in materia[9], accertando in maniera definitiva che le due imprese hanno consapevolmente ed intenzionalmente violato l’obbligo di standstill.

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[1] Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, GUUE L 24 del 29.01.2004.

[2] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[3] L’articolo 7 del Regolamento 139/2004, intitolato “Sospensione della concentrazione”, al paragrafo 1 dispone: “… Una concentrazione di dimensione comunitaria, quale è definita all’articolo 1, o che è destinata ad essere esaminata dalla Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, non può essere realizzata prima di essere notificata, né prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato comune da una decisione adottata a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 8, paragrafo 1 o paragrafo 2, ovvero sulla base della presunzione di cui all’articolo 10, paragrafo 6…”.

[4] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[5] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[6] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[7] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[8] Le c.d. pratiche di gun jumping includono sia i casi in cui un’operazione di concentrazione viene completata senza essere stata notificata alla competente autorità di concorrenza, sia i casi in cui l’operazione, dopo esser stata correttamente notificata, viene però completata dalle parti prima dell’autorizzazione.

[9] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.