LA CRISI UCRAINA E L’UNDICESIMO PACCHETTO DI SANZIONI

marketude Diritto costituzionale e internazionale, Diritto Europeo e della Concorrenza, Marco Stillo, Prospettive, Pubblicazioni

In data 23 giugno 2023, il Consiglio ha deciso di imporre un nuovo pacchetto di sanzioni economiche[1] ed individuali al fine di rafforzare quelle attualmente in vigore e contrastare la loro elusione.

In primo luogo, il Consiglio ha ritenuto opportuno rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale e multilaterale con gli Stati terzi e la fornitura di assistenza tecnica al fine di evitare che persone o entità appartenenti a questi ultimi eludano le misure restrittive adottate dall’Unione nei confronti della Russia. A tale scopo, l’Unione adotterà le opportune misure individuali in risposta al coinvolgimento di operatori di Stati terzi, avviando un dialogo con lo Stato in questione. Qualora, tuttavia, tali misure siano insufficienti o inadeguate, l’Unione potrà adottare misure eccezionali di ultima istanza che limitino la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni e delle tecnologie dual use sensibili nonché di quelli atti a contribuire al rafforzamento delle capacità militari, tecnologiche o industriali della Russia o allo sviluppo dei settori della difesa e della sicurezza in modo da rafforzarne la capacità bellica[2].

In secondo luogo, il Consiglio ha vietato il transito nel territorio russo, da un lato, di un maggior numero di beni e tecnologie che possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo dei suoi settori della difesa o della sicurezza[3] e, dall’altro, di beni e tecnologie adatti all’uso nel settore aeronautico o spaziale e di carboturbi e additivi per carburanti esportati verso Stati terzi[4].

In terzo luogo, il Consiglio ha inasprito i controlli e le restrizioni all’importazione e all’esportazione. Più particolarmente, i) sono state aggiunte 87 nuove voci all’elenco delle entità che sostengono direttamente il complesso militare e industriale russo, alle quali saranno imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie dual use[5], ii) è stato ampliato l’elenco dei prodotti che contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico della Russia al fine di aggiungervi prodotti quali, tra gli altri, componenti elettronici, materiali semiconduttori e schede di circuiti stampati[6], iii) sono state inasprite le restrizioni sulle importazioni di prodotti siderurgici, di talché gli importatori dovranno ora provare che i loro prodotti sottoposti a misure restrittive trasformati in Stati terzi non abbiano usato fattori di produzione provenienti dalla Russia[7], iv) è stato introdotto il divieto di vendere, dare in licenza, trasferire o inoltrare diritti di proprietà intellettuale e segreti commerciali relativi a beni sottoposti a misure restrittive[8], e v) il divieto di esportazione delle autovetture di lusso è stato esteso a tutte le autovetture nuove o usate di cilindrata superiore ai 1900 cm³ nonché a tutti i veicoli ibridi ed elettrici.

In quarto luogo, il Consiglio ha vietato l’accesso ai porti dell’Unione i) alle navi che effettuano trasbordi da nave a nave, qualora le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi per sospettare che esse violino il divieto di importare via mare petrolio greggio e prodotti petroliferi russi nell’Unione o stiano trasportando tali prodotti acquistati ad un prezzo superiore al tetto concordato dalla coalizione del G7[9], ii) alle navi che omettono di comunicare all’autorità competente, con almeno 48 ore di anticipo, un trasbordo da nave a nave che si verifica all’interno della zona economica esclusiva di uno Stato Membro o entro 12 miglia nautiche dalla linea di base della sua costa[10], e iii) alle navi che manomettono o disabilitano il sistema di tracciamento in navigazione quando trasportano petrolio russo sottoposto al divieto di importazione o al tetto dei prezzi del G7[11]. Il Consiglio, inoltre, ha esteso il divieto di trasporto di merci su strada nell’Unione con rimorchi e semirimorchi immatricolati in Russia, anche se trainati da autocarri immatricolati al di fuori della stessa[12].

In quinto luogo, il Consiglio ha esteso la sospensione delle licenze di radiodiffusione ad altri cinque organi di informazione che si trovano sotto il controllo permanente della leadership della Federazione russa e che sono stati utilizzati da quest’ultima per le sue azioni di propaganda indirizzate alla società civile dell’Unione e degli Stati limitrofi[13].

In sesto luogo, il Consiglio ha ritenuto opportuno revocare la deroga temporanea concessa alla Germania e alla Polonia per rifornirsi, tramite la sezione settentrionale dell’oleodotto Druzhba, di petrolio greggio proveniente via oleodotto dalla Russia[14]. Il petrolio originario del Kazakhstan o di un altro Stato terzo, tuttavia, potrà continuare a transitare attraverso la Russia e ad essere importato nell’Unione mediante tale oleodotto. Il Consiglio, inoltre, ha prorogato la deroga al tetto sul prezzo del petrolio Sakhalin per il Giapponeestendendola fino al 31 marzo 2024.

Il Consiglio, infine, ha deciso di modificare il Regolamento 269/2014 al fine di rafforzare la capacità dell’Unione di contrastare l’elusione delle sanzioni e di rispondere alla guerra dell’informazione condotta dalla Russia[15]. Più particolarmente, il Consiglio ha, da un lato, inserito tra i soggetti sanzionabili non solo coloro che agevolano le violazioni del divieto di elusione delle misure restrittive attualmente previste, e bensì anche coloro che vanificano in modo significativo queste ultime in maniera tale da contribuire alla capacità bellica della Russia[16] e, dall’altro, incluso le imprese del settore informatico che forniscono tecnologie e software critici alla comunità di intelligencerussa[17]. Il Consiglio, inoltre, ha imposto misure restrittive nei confronti di altre 71 persone e 33 entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina quali, tra gli altri, i) alti funzionari militari, ii) soggetti implicati nella deportazione illegale di bambini ucraini in Russia, iii) giudici che hanno adottato decisioni di matrice politica contro cittadini ucraini, e iv) persone responsabili del saccheggio del patrimonio culturale ucraino[18].

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[1] Regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio, del 23 giugno 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, GUUE L 159I del 23.06.2023.

[2] Decisione (PESC) 2023/1217 del Consiglio, del 23 giugno 2023, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, GUUE L 159I del 23.06.2023.

[3] Si veda il nuovo articolo 2 bis del Regolamento 833/2014.

[4] Si veda il nuovo articolo 3 quater del Regolamento 833/2014.

[5] Decisione (PESC) 2023/1217 del Consiglio, del 23 giugno 2023, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, GUUE L 159I del 23.06.2023.

[6] Ibidem.

[7] Si veda il nuovo articolo 3 octies del Regolamento 833/2014.

[8] Si veda il nuovo articolo 2 del Regolamento 833/2014.

[9] Si veda il nuovo articolo 3 sexies ter del Regolamento 833/2014.

[10] Ibidem.

[11] Si veda il nuovo articolo 3 sexies quater del Regolamento 833/2014.

[12] Si veda il nuovo articolo 3 terdecies del Regolamento 833/2014.

[13] Nello specifico RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook e Katehon.

[14] Si veda il nuovo articolo 3 quaterdecies del Regolamento 833/2014.

[15] Regolamento (UE) 2023/1215 del Consiglio, del 23 giugno 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, GUUE L 159I del 23.06.2023.

[16] Si veda il nuovo articolo 3, paragrafo 1, lettera h) del Regolamento 269/2014.

[17] Si veda il nuovo articolo 3, paragrafo 1, lettera i) del Regolamento 269/2014.

[18] Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1216 del Consiglio, del 23 giugno 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, GUUE L 159I del 23.06.2023.