CRISI UCRAINA. LA COMMISSIONE PROPONE DI PROROGARE DI UN ANNO LA SOSPENSIONE DELLE C.D. “MISURE COMMERCIALI AUTONOME”

marketude Beni di consumo, Diritto Europeo e della Concorrenza, Marco Stillo, Prospettive, Pubblicazioni

In data 23 febbraio 2023, la Commissione ha proposto[1] di prorogare di un anno la sospensione dei dazi all’importazione, dei contingenti e delle misure di difesa commerciale (c.d. “misure commerciali autonome”) per le esportazioni ucraine nell’Unione, attualmente prevista dal Regolamento 2022/870[2], di modo da contribuire ad alleviare la difficile situazione in cui si sono venuti a trovare i produttori e gli esportatori ucraini.

Introdotto a seguito della proposta della Commissione del 27 aprile 2022[3], ed in vigore fino al 6 giugno 2023, il Regolamento 2022/870 trova la sua ratio nelle profonde ripercussioni negative che l’aggressione militare della Russia ha avuto sulla capacità dell’Ucraina di commerciare con il resto del mondo, che hanno portato ad approfondire ulteriormente le relazioni commerciali con l’Unione al fine di fornire un rapido sostegno alle autorità e alla popolazione locali, sotto forma di misure di liberalizzazione degli scambi per tutti i prodotti, in linea con l’obiettivo di eliminare progressivamente i dazi doganali sugli scambi tra l’Unione e l’Ucraina.

Il protrarsi dell’aggressione militare, nonché il fatto che all’Ucraina è stato concesso lo status di Stato candidato all’adesione all’Unione nel giugno 2022, tuttavia, hanno reso necessario prolungare il sostegno economico nei suoi confronti. Di conseguenza, la Commissione ha proposto di prorogare le attuali misure di liberalizzazione degli scambi, ossia la sospensione temporanea i) di tutti i dazi doganali ancora in vigore ai sensi del Titolo IV dell’Accordo di Associazione tra Unione e Ucraina del 2014[4], ii) della riscossione dei dazi antidumping sulle importazioni originarie dell’Ucraina a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, e iii)dell’applicazione del Regolamento (UE) 2015/478 relativo al regime comune applicabile alle importazioni[5] per quanto riguarda quelle che hanno origine in Ucraina.

Anche il nuovo regime, tuttavia, si applicherà solo a condizione che i) vengano rispettate le norme di origine dei prodotti nonché le relative procedure previste dall’Accordo di Associazione, ii) l’Ucraina si astenga dall’introdurre nuovi dazi e restrizioni quantitative, o misure di effetto equivalente, per le importazioni originarie dell’Unione, o dall’incrementare i dazi e gli oneri esistenti, nonché dall’introdurre altre restrizioni, ivi comprese misure eventuali amministrative interne discriminatorie, a meno che ciò non sia giustificato nel contesto bellico, e iii) l’Ucraina rispetti i principi democratici, i diritti umani, le libertà fondamentali e il principio dello Stato di diritto, e continui ad impegnarsi nella lotta alla corruzione e alle attività illegali.

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[1] Com. Comm. COM(2023) 106 final del 23.02.2023, Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra.

[2] Regolamento (UE) 2022/870 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, GUUE L 152 del 03.06.2022.

[3] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[4] Accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, GUUE L 161 del 29.05.2014.

[5] Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni, GUUE L 83 del 27.03.2015.