LAVORATORI AUTONOMI INDIVIDUALI. LA COMMISSIONE ADOTTA GLI ORIENTAMENTI RELATIVI AGLI ACCORDI COLLETTIVI

marketude Diritto del lavoro e previdenza, Diritto Europeo e della Concorrenza, Marco Stillo, Prospettive, Pubblicazioni

Dando seguito alle misure volte a migliorare le condizioni di lavoro e ad assicurare una serie minima di diritti e prestazioni sociali ai c.d. “gig workers[1], in data 29 settembre 2022 la Commissione ha adottato degli Orientamenti[2] che definiscono i principi per valutare, ai sensi dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), gli accordi conclusi a seguito di trattative collettive tra una o più imprese e i lavoratori autonomi individuali in merito alle loro condizioni di lavoro.

Gli Orientamenti trovano la loro ratio nel fatto che il divieto di cui all’articolo 101 TFUE si applica alle “imprese”, una nozione ampia in cui rientra qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, e che pertanto include anche i lavoratori autonomi, che offrono i loro servizi dietro corrispettivo in un determinato mercato ed esercitano la loro attività come operatori economici indipendenti. Sebbene i lavoratori autonomi siano considerati alla stregua di imprese nella prospettiva antitrust, tuttavia, alcuni di essi hanno difficoltà nell’influire sulle proprie condizioni di lavoro, come ad esempio i lavoratori autonomi individuali, che lavorano in proprio e ricorrono principalmente al proprio lavoro personale per guadagnarsi da vivere, di talché le trattative collettive possono costituire un mezzo importante per migliorare le loro condizioni di lavoro. Di conseguenza, gli Orientamenti specificano che gli accordi collettivi stipulati da lavoratori autonomi individuali che si trovano in una situazione paragonabile a quella dei lavoratori subordinati esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE.

A tale riguardo, gli Orientamenti individuano tre categorie.

In primo luogo, i lavoratori autonomi individuali che si trovano in una situazione di dipendenza economica, ossia coloro che prestano i propri servizi esclusivamente o prevalentemente ad una sola controparte e che, pertanto, non determinano in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato. Nello specifico, secondo gli Orientamenti un lavoratore autonomo individuale si trova in una situazione di dipendenza economica allorché, in media, almeno il 50% del suo reddito da lavoro totale proviene da un’unica controparte, in un periodo di uno o due anni.

In secondo luogo, i lavoratori autonomi individuali che svolgono mansioni identiche o simili, fianco a fianco con lavoratori subordinati, per la stessa controparte. Tali lavoratori autonomi individuali, infatti, prestano i propri servizi sotto la direzione della controparte, non partecipando ai rischi commerciali di quest’ultima né disponendo di autonomia sufficiente per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività economica in questione.

In terzo luogo, i lavoratori autonomi individuali che si trovano in una situazione paragonabile a quella dei lavoratori subordinati nei confronti delle piattaforme digitali tramite le quali, o alle quali, offrono il proprio lavoro. Queste ultime, infatti, sono spesso in grado di imporre unilateralmente condizioni e modalità del rapporto, senza precedentemente informare o consultare i lavoratori autonomi individuali.

In alcuni casi, infine, anche i lavoratori autonomi individuali che non si trovano in una situazione paragonabile a quella dei lavoratori subordinati possono avere difficoltà nell’influire sulle proprie condizioni di lavoro poiché si trovano in una situazione negoziale debole rispetto alla loro controparte o alle loro controparti. Di conseguenza, anche se i loro accordi collettivi non esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE, tali lavoratori potrebbero dover affrontare difficoltà simili a quelle dei lavoratori autonomi individuali esentati. Alla luce di ciò, la Commissione ha deciso che non interverrà nei confronti degli accordi collettivi i) relativi alle condizioni di lavoro tra lavoratori autonomi individuali e la rispettiva controparte o le rispettive controparti nei casi in cui vi sia uno squilibrio di potere contrattuale[3], e ii) conclusi da lavoratori autonomi ai sensi della legislazione nazionale o europea.

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[1] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[2] Com. Comm. COM(2022) 6846 final del 29.09.2022, Orientamenti sull’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione agli accordi collettivi concernenti le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi individuali.

[3] Tale squilibrio si presume laddove i lavoratori autonomi individuali negoziano o concludono accordi collettivi i) con una o più controparti che rappresentano l’intero settore o l’intera industria, e ii) con una controparte il cui fatturato totale annuo e/o il cui bilancio totale annuo supera i due milioni di euro o i cui effettivi sono pari o superiori a 10 persone, oppure con più controparti che insieme superano una di queste soglie.