CRISI UCRAINA, VISTI E PASSAPORTI. LE NUOVE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE

marketude Diritto Europeo e della Concorrenza, Marco Stillo, Mobilità, Prospettive, Pubblicazioni, Ucraina e sanzioni internazionali

In data 6 settembre 2022, la Commissione ha presentato due nuove proposte in risposta ai rischi e alle minacce crescenti che incombono sugli interessi di sicurezza dell’Unione e degli Stati Membri a causa dell’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina.

La prima proposta[1] riguarda la sospensione completa dell’Accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l’Unione Europea e la Russia[2], in vigore dal 1° giugno 2007 al fine di agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione e della Federazione russa per soggiorni previsti non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

La proposta trova la sua ratio nel fatto che uno Stato come la Russia, che porta avanti una guerra di aggressione, non dovrebbe beneficiare di un accordo di facilitazione del rilascio dei visti fintantoché tale situazione persisterà, in quanto la sua politica è inconcepibile con un rapporto di fiducia con l’Unione, che aveva già parzialmente sospeso l’Accordo nei confronti di funzionari e imprenditori russi nell’ambito del primo pacchetto di sanzioni[3]. Poiché, tuttavia, dall’inizio dell’aggressione russa contro l’Ucraina la situazione è peggiorata, con tragiche conseguenze umanitarie per i civili e la distruzione su vasta scala di infrastrutture cruciali, la proposta sospenderà[4] in toto le agevolazioni previste dall’accordo per i cittadini russi e relative ai documenti giustificativi che il richiedente deve presentare prima del viaggio, all’ammontare dei diritti per il trattamento del visto, al rilascio del visto per più ingressi nonché ai termini per il trattamento delle domande di visto.

Più particolarmente, i) i diritti per i visti aumenteranno da 35 a 80 euro per tutti i richiedenti, ii) il termine standard entro il quale i consolati devono decidere in merito alle domande di visto passerà da 10 a 15 giorni e potrà essere prorogato fino a un massimo di 45 giorni in casi individuali in cui sia necessario un esame approfondito della domanda, iii) i visti validi per ingressi multipli saranno rilasciati sulla base delle norme del c.d. “Codice dei visti”[5], e iv) con la domanda di visto i richiedenti dovranno presentare l’elenco completo dei documenti giustificativi, non beneficiando più di quello semplificato previsto dall’Accordo di facilitazione del rilascio dei visti[6].

La proposta dovrà ora essere esaminata e adottata dal Consiglio, per poi entrare in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea ed essere notificata alla Russia al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore.

La seconda proposta[7], invece, riguarda un approccio comune per il non riconoscimento dei passaporti russi rilasciati in regioni straniere occupate.

Dall’annessione della Crimea, infatti, la Russia ha rilasciato passaporti ai relativi residenti, e in tempi più recenti ha iniziato ad estendere tale pratica ad altre zone dell’Ucraina non controllate dal governo, violando così il diritto internazionale nonché l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Di conseguenza, la Commissione ha proposto di non riconoscere i passaporti russi rilasciati in regioni straniere occupate ai fini del rilascio del visto e dell’attraversamento delle frontiere esterne dell’Unione.

Più particolarmente, la Commissione stilerà un elenco di documenti di viaggio russi rilasciati nelle regioni straniere occupate, che non dovrebbero essere riconosciuti ai fini dell’ingresso nello spazio Schengen, introducendo così un approccio vincolante, applicabile in tutti gli Stati Membri, che sostituirà le azioni volontarie adottate a livello nazionale a partire dall’annessione della Crimea.

La proposta dovrà ora essere discussa dal Parlamento e dal Consiglio, per poi entrare in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

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[1] Com. Comm. COM(2022) 661 final del 06.09.2022, Proposta di Decisione del Consiglio sulla sospensione totale dell’applicazione dell’accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa.

[2] Accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Federazione russa, GUUE L 129 del 17.05.2007.

[3] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[4] L’articolo 15 dell’Accordo, intitolato “Clausole finali”, al paragrafo 5 dispone: “Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra parte…”.

[5] Dec. Comm. C(2016) 3347 final del 06.06.2016 che stabilisce l’elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti il visto devono presentare in Iran, in Iraq e nella Federazione russa.

[6] Si veda l’articolo 4 dell’Accordo, intitolato “Documenti giustificativi delle finalità di viaggio”.

[7] Com. Comm. COM(2022) 662 final del 06.09.2022, Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the non-recognition of Russian travel documents issued in occupied foreign regions.