In data 8 settembre 2022, la Corte di Giustizia si è pronunciata nelle Causa C-716/20, RTL Television GmbH contro Grupo Pestana S.G.P.S. SA, sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo[1]. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la RTL Television GmbH(“RTL”), che fa parte di un gruppo di imprese di diffusione di contenuti televisivi nota con la denominazione commerciale “Mediengruppe RTL Deutschland”, e, dall’altro, la Grupo Pestana, S.G.P.S. SA (“Pestana”), una società che opera nella gestione di partecipazioni di altre imprese, e la SALVOR – Sociedade de Investimento Hoteleiro, SA (“Salvor”) in merito alla messa a disposizione, nelle camere degli alberghi gestiti da queste ultime, senza la previa autorizzazione della prima, di trasmissioni di un canale RTL.
Questi i fatti.
La RTL aveva concluso diversi contratti di licenza sia con operatori di televisione via cavo che con alcuni alberghi situati nell’Unione per la ricezione e l’utilizzo del segnale satellitare relativo al canale RTL, uno dei canali televisivi in lingua tedesca più noti che può essere ricevuto in diversi Stati quali, tra gli altri, il Portogallo, attraverso tutte le opzioni di ricezione televisiva esistenti. In data 7 agosto 2012, pertanto, il direttore del dipartimento internazionale della distribuzione e dei diritti d’autore e dei diritti connessi della Mediengruppe RTL Deutschland aveva imposto alla Pestana il pagamento del canone per la messa a disposizione del pubblico di diversi canali appartenenti a tale gruppo, in particolare il canale RTL, nelle camere degli alberghi gestiti da società ad essa appartenenti.
La Pestana, tuttavia, aveva risposto sostenendo che, conformemente al diritto portoghese, gli alberghi non erano tenuti a pagare i diritti d’autore e gli altri diritti nel caso della semplice ricezione del segnale televisivo. Di conseguenza, la RTL aveva proposto un ricorso contro la Salvor e la Pestana dinanzi al Tribunal da Propriedade Intelectual (Tribunale della proprietà intellettuale) chiedendogli di dichiarare che tale messa a disposizione richiedeva la sua previa autorizzazione. Essendo tale ricorso stato respinto sia in primo che in secondo grado, la RTL aveva adito il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema del Portogallo; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se l’articolo 1, paragrafo 3[2], della Direttiva 93/83, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1[3], di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso, da un lato, che obbliga gli Stati Membri a prevedere un diritto esclusivo, in capo agli organismi di radiodiffusione, di autorizzare o vietare la ritrasmissione via cavo, ai sensi di tale disposizione, e, dall’altro, che costituisce una siffatta ritrasmissione la distribuzione simultanea, invariata e integrale via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico, qualora sia effettuata da una struttura quale un albergo.
La Corte ha preliminarmente ricordato che la Direttiva 93/83 non impone agli Stati Membri di stabilire un diritto specifico di ritrasmissione via cavo o di definire la portata di tale diritto, limitandosi a prevedere l’obbligo di garantire che la ritrasmissione via cavo nel loro territorio di emissioni provenienti da altri Stati Membri avvenga nel rispetto dei pertinenti diritti d’autore e dei diritti connessi[4]. Più particolarmente, un distributore via cavo deve ottenere, per ciascuna parte di un programma ritrasmesso, l’autorizzazione per contratto di tutti i titolari di diritti d’autore e dei diritti connessi, fatta salva l’eccezione temporanea prevista per preesistenti licenze legali, che è il mezzo più appropriato per la creazione dello spazio audiovisivo europeo auspicato in un contesto che garantisca la certezza del diritto.
Di conseguenza, sebbene gli accordi previsti all’articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva 93/83 siano conclusi con i distributori via cavo, tale articolo non incide sull’esatta portata dei diritti d’autore o dei diritti connessi, stabilita in forza di altri strumenti del diritto dell’Unione, quali le Direttive 2001/29[5] e 2006/115[6], nonché dei diritti nazionali. Gli Stati Membri, infatti, restano liberi di prevedere disposizioni che istituiscono una tutela più estesa, con riferimento alla radiodiffusione e alla comunicazione al pubblico di trasmissioni effettuate da organismi di radiodiffusione, di quelle che devono essere attuate in conformità all’articolo 8, paragrafo 3[7], della Direttiva 2006/115, potendo concedere agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare atti di comunicazione al pubblico di loro trasmissioni, effettuati in un contesto diverso da quello previsto da tale articolo, a condizione che siffatto diritto non pregiudichi la tutela di quello d’autore[8]. Di conseguenza, anche nell’ipotesi in cui il diritto nazionale preveda un diritto esclusivo, in capo agli organismi di radiodiffusione, di autorizzare o vietare trasmissioni via cavo, la Direttiva 93/83 disciplina soltanto l’esercizio del diritto di ritrasmissione via cavo nel rapporto tra, da un lato, i titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi, e, dall’altro, i distributori via cavo o i cablodistributori.
Tutto ciò premesso, secondo la Corte le nozioni di “distributore via cavo” o di “cablodistributore” designano gli operatori delle reti cablate tradizionali. Un’interpretazione che includa nella nozione di “distributore via cavo” ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva 93/83 qualsiasi soggetto che effettui una ritrasmissione via cavo rispondente alle caratteristiche tecniche descritte all’articolo 1, paragrafo 3, di tale direttiva, anche qualora l’attività professionale di tale soggetto non consista nella gestione di una rete cablata di distribuzione televisiva classica, avrebbe infatti l’effetto di ampliare la portata del diritto connesso previsto all’articolo 8, paragrafo 3, della Direttiva 2006/115, assimilandolo a quello esclusivo di comunicazione al pubblico previsto all’articolo 3, paragrafo 1[9], della Direttiva 2001/29 a favore degli autori. Di conseguenza, le strutture quali gli alberghi non rientrano nelle nozioni di “distributore via cavo” o di “cablodistributore” ai sensi della Direttiva 93/83.
Alla luce di quanto rammentato, pertanto, la Corte ha statuito che:
“L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non prevede alcun diritto esclusivo, in capo agli organismi di radiodiffusione, di autorizzare o vietare la ritrasmissione via cavo, ai sensi di tale disposizione, e non costituisce una siffatta ritrasmissione via cavo la distribuzione simultanea, invariata e integrale via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico, qualora tale ritrasmissione sia effettuata da un soggetto diverso da un distributore via cavo ai sensi di tale direttiva, quale un albergo”.
[1] GUUE L 248 del 06.10.1993.
[2] L’articolo 1 della Direttiva 93/83, intitolato “Definizioni”, al paragrafo 3 dispone: “… Ai fini della presente direttiva, «ritrasmissione via cavo» è la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, tramite un sistema di ridistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un’emissione primaria senza filo o su filo proveniente da un altro Stato membro, su onde hertziane o via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico…”.
[3] L’articolo 8 della Direttiva 93/83, intitolato “Diritto di ritrasmissione via cavo”, al paragrafo 1 dispone: “… Gli Stati membri garantiscono che la ritrasmissione via cavo nel proprio territorio di emissioni di radiodiffusione provenienti da altri Stati membri avvenga nel rispetto dei pertinenti diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla base di contratti individuali o collettivi conclusi tra i titolari dei diritti d’autore, i detentori dei diritti connessi e i cablodistributori…”.
[4] CGUE 03.02.2000, Causa C‑293/98, Egeda, punto 24.
[5] Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, GUUE L 167 del 22.06.2001.
[6] Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, GUUE L 376 del 27.12.2006.
[7] L’articolo 8 della Direttiva 2006/115, intitolato “Radiodiffusione e comunicazione al pubblico”, al paragrafo 3 dispone: “… Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso…”.
[8] CGUE 26.03.2015, Causa C‑279/13, C More Entertainment, punto 35.
[9] L’articolo 3 della Direttiva 2001/29, intitolato “Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti”, al paragrafo 1 dispone: “… Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente…”.