TRASPORTO AEREO. UNIONE EUROPEA E ASEAN RAGGIUNGONO UNO STORICO ACCORDO

marketude Diritto Europeo e della Concorrenza, Marco Stillo, Mobilità, Prospettive, Pubblicazioni

In data 17 ottobre 2022, l’Unione Europea e l’Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN) hanno firmato un accordo globale che offrirà maggiori opportunità di trasporto aereo potenziando la connettività diretta tra le due regioni ed aggiornando nel contempo le norme applicabili ai voli interessati.

Le relazioni tra l’Unione e l’ASEAN durano da oltre 40 anni, ed erano state formalizzate per la prima volta nel con la firma dell’Accordo di cooperazione[1] del marzo 1980. Successivamente, le relazioni tra le due parti erano state guidate dalla c.d. “Dichiarazione di Norimberga”[2] adottata nel marzo 2007, che aveva posto le basi per una visione a lungo termine rinnovando il loro impegno a lavorare insieme. Nella sua Strategia per l’aviazione del 2015[3], infine, la Commissione aveva raccomandato al Consiglio di autorizzare i negoziati per un accordo globale, che erano stati avviati l’anno successivo concludendosi nel giugno 2021.

L’accordo globale mira a garantire condizioni di parità nonché a creare nuove opportunità di trasporto aereo e vantaggi economici per entrambe le parti.

Più particolarmente, al fine di fornire un unico insieme di norme e di ridurre gli oneri burocratici, l’accordo sostituisce in primo luogo gli oltre 140 accordi bilaterali sui servizi aerei attualmente esistenti che, sebbene molto vari per quanto riguarda la loro portata e le singole regole, non coprono aspetti essenziali quali, tra gli altri, la concorrenza leale, la trasparenza finanziaria e le questioni ambientali o sociali. Nello specifico, tale accordo include i) una clausola concordata con gli Stati Membri e gli stakeholders al fine di evitare distorsioni della concorrenza e abusi, ii) disposizioni sulla trasparenza per assicurare il rispetto degli obblighi previsti, iii) disposizioni in materia sociale in linea con quelle previste negli accordi commerciali internazionali stipulati dall’Unione, e iv) l’istituzione di un comitato congiunto che si riunirà periodicamente per affrontare tutte le eventuali controversie.

In secondo luogo, entrambe le parti potranno esercitare i c.d. “diritti di traffico di terza e quarta libertà”, di talché tutte le compagnie aeree europee potranno operare voli diretti da qualsiasi aeroporto dell’Unione verso tutti gli aeroporti dell’ASEAN e viceversa. Le compagnie aeree, inoltre, potranno effettuare fino a 14 servizi passeggeri settimanali da o verso ciascuno Stato Membro dell’Unione, nonché un numero non definito di servizi di trasporto merci attraverso e oltre le due regioni, verso qualsiasi Stato terzo (c.d. “diritti di traffico di quinta libertà”)[4].

Entrambe le parti, infine, potranno applicare tasse ai vettori, inclusa quella sui carburanti, a patto di non operare alcuna discriminazione.

L’accordo inizierà ad applicarsi a decorrere dalla firma, con entrambe le parti chiamate ora ad avviarne il relativo processo di ratifica conformemente alle rispettive procedure.

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[1] Disponibile al seguente LINK.

[2] Disponibile al seguente LINK.

[3] Com. Comm. COM(2015) 598 final del 07.12.2015, Una strategia per l’aviazione in Europa.

[4] Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK.