LE MAGGIORI NOVITÀ DEL MEDIA FREEDOM ACT

marketude Andrea Palumbo, Diritto Europeo e della Concorrenza, IT e TMT, Prospettive, Pubblicazioni

In data 16 settembre 2022, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento che introdurrà nuove norme per proteggere il pluralismo e l’indipendenza dei media nell’Unione[1] (il c.d. “media freedom act”). Il regolamento presenta un insieme eterogeneo di norme che agiscono su più fronti per il fine comune di tutelare la libertà dei media, tra cui garanzie contro le ingerenze politiche nella gestione dei media, la trasparenza sugli assetti proprietari dei media e sui conflitti di interesse, la distribuzione della pubblicità statale, e le concentrazioni nel settore dei media.

L’ambito di applicazione della proposta copre le attività dei fornitori di servizi dei media, aventi responsabilità editoriale per la scelta dei contenuti offerti e potere decisionale sulla loro organizzazione. Per servizio di media si intende la fornitura di programmi o pubblicazioni di carattere giornalistico al grande pubblico, mediante qualsiasi mezzo, al fine di informare, intrattenere o istruire, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media[2]. Pertanto, il regolamento ha come destinatari principali i media c.d. “tradizionali”, ovvero i fornitori che lavorano con metodo giornalistico ed esercitano controllo editoriale sui contenuti che presentano al grande pubblico. Tuttavia, vi è una norma che trova applicazione anche per i c.d. nuovi media[3], ovvero le piattaforme online che permettono la condivisione di contenuti, ma che non esercitano controllo editoriale sui contenuti condivisi. Le attività delle piattaforme online saranno ampiamente disciplinate dal Digital Services Act[4], su cui è stato recentemente raggiunto un accordo politico dai co-legislatori europei[5].

Ecco le principali novità del regolamento.

In primo luogo, il regolamento descrive alcuni diritti dei destinatari e dei fornitori di servizi di media nell’Unione[6]. In particolare, per i destinatari è riconosciuto il diritto di ricevere una pluralità di notizie e contenuti di attualità, nel rispetto della libertà editoriale dei fornitori di servizi di media. Ciò è conforme al diritto di ricevere informazioni ai sensi del primo comma dell’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la “Carta”)[7], nonché al secondo comma dello stesso articolo[8] che impone il rispetto del pluralismo dei media. Per quanto riguarda i fornitori di servizi di media, il regolamento sancisce il loro diritto di esercitare attività economiche nel mercato interno senza restrizioni, nonché di godere di libertà editoriale da ingerenze da parte delle autorità nazionali. La libertà editoriale è garantita, in particolare, da tentativi di influenzare le politiche e le decisioni editoriali dei fornitori di servizi di media, dall’imposizione di rivelare le fonti, e dall’utilizzo di spyware in alcun dispositivo o macchinario utilizzato dai fornitori di servizi di media o, se del caso, dai loro familiari, o dai loro dipendenti o dai relativi familiari, salvo casi eccezionali[9].

In secondo luogo, specifici obblighi sono imposti per i fornitori di media di servizio pubblico[10], e per i fornitori che diffondono notizie e contenuti di attualità[11]. I fornitori di media di servizio pubblico devono garantire l’imparzialità ed il pluralismo delle informazioni che diffondono, in linea con la loro missione di servizio pubblico, e devono disporre di adeguate e stabili risorse finanziarie che al contempo permettano di salvaguardare l’indipendenza editoriale. Sono inoltre previste norme per la nomina del direttore e dei membri degli organi direttivi dei fornitori di media di servizio pubblico. In particolare, la nomina deve avvenire mediante una procedura trasparente, aperta e non discriminatoria e sulla base di criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati. Per quanto riguarda i fornitori che diffondono notizie e contenuti di attualità, il regolamento detta norme volte a salvaguardare la trasparenza e l’indipendenza delle decisioni editoriali individuali. Quanto alla trasparenza, i fornitori devono rendere accessibili ai destinatari dei loro servizi informazioni sulla propria ragione sociale, dati di contatto, nomi dei proprietari con partecipazioni azionarie che consentono di esercitare un’influenza sulle loro attività e processi decisionali, nonché i nomi dei loro titolari effettivi[12]. Per garantire, invece, l’indipendenza delle decisioni editoriali individuali, i fornitori devono adottare misure che assicurino la libertà decisionale dei responsabili editoriali e che rendano noti tutti i conflitti di interesse, effettivi o potenziali, tali da influenzare la diffusione di notizie e contenuti di attualità.

In terzo luogo, il regolamento prevede dei controlli sull’impatto che le concentrazioni nel mercato dei media possano avere sul pluralismo dei media e sull’indipendenza editoriale[13]. In particolare, gli Stati membri devono istituire un quadro normativo nazionale per valutare l’impatto delle concentrazioni nel mercato dei media. Tale quadro normativo deve essere trasparente, oggettivo, proporzionato e non discriminatorio, e deve imporre alle parti di una concentrazione di notificarla preventivamente alle autorità nazionali competenti, affinché queste ultime possano valutarne l’impatto sulla base di prestabiliti criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati. Per evitare confusione, il regolamento chiarisce che questo sistema sul controllo delle concentrazioni ai fini della tutela della libertà dei media è distinto rispetto al sistema previsto dal diritto della concorrenza. La valutazione sulle concentrazioni deve tenere conto dei seguenti tre elementi: i) l’impatto della concentrazione sul pluralismo dei media, compresi i suoi effetti sulla formazione dell’opinione pubblica e sulla diversità degli operatori dei media sul mercato, tenendo conto dell’ambiente online e degli interessi, dei legami o delle attività delle parti in altri media o in imprese non appartenenti al settore dei media; ii) le garanzie per l’indipendenza editoriale, compreso l’impatto della concentrazione sul funzionamento delle redazioni e l’esistenza di misure adottate dai fornitori di servizi di media al fine di garantire l’indipendenza delle decisioni editoriali individuali, iii) la probabilità che, in assenza della concentrazione, l’entità acquirente e l’entità acquisita rimangano economicamente sostenibili e l’esistenza di possibili alternative per garantirne la sostenibilità economica.

Per l’applicazione di questi criteri la Commissione potrà in futuro adottare orientamenti, in cooperazione con il comitato europeo per i servizi di media. Il comitato europeo per i servizi di media sarà un nuovo organo istituito dal regolamento, che sostituirà il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA), composto dalle autorità nazionali e a cui saranno attribuiti vari compiti per l’applicazione del regolamento. Tra questi, vi è un ruolo consultivo nell’ambito delle procedure nazionali per la valutazione delle concentrazioni.

Infine, il regolamento detta norme sulla fornitura di servizi di media in ambiente digitale[14]. In primo luogo, sono imposti alcuni obblighi alle piattaforme online di dimensioni molto grandi[15] in relazione ai contenuti diffusi dai fornitori di servizi di media[16]. Le piattaforme devono in particolare consentire ai destinatari dei propri servizi di dichiarare se sono fornitori di servizi di media, se sono editorialmente indipendenti e quale sia il loro regime di responsabilità editoriale. Dopo aver identificato i fornitori di servizi di media in base a tali informazioni, le piattaforme devono assicurare ai fornitori alcune garanzie procedurali prima di restringere la diffusione dei loro contenuti per contrarietà ai propri termini e condizioni. In secondo luogo, una norma con portata molto innovativa conferisce agli utenti il diritto alla personalizzazione dell’offerta di media audiovisivi. È previsto a tal proposito che gli utenti abbiano il diritto di modificare facilmente le impostazioni predefinite di qualsiasi dispositivo o interfaccia utente che controlla o gestisce l’accesso ai servizi di media audiovisivi e il loro utilizzo, al fine di personalizzare l’offerta di media in base ai loro interessi o preferenze. A tal fine, quando commercializzano i dispositivi e le interfacce utente, i fabbricanti e gli sviluppatori fanno in modo che vi sia una funzionalità che consenta agli utenti di modificare liberamente e facilmente le impostazioni predefinite che controllano o gestiscono l’accesso ai servizi di media audiovisivi offerti e il loro utilizzo.

La proposta legislativa ha una portata fortemente innovativa. Oltre a dettare per la prima volta un quadro legislativo europeo sull’indipendenza organizzativa ed editoriale dei media, afferma il diritto degli utenti alla personalizzazione delle notizie visualizzate ed istituisce un nuovo organo europeo che, insieme alla Commissione, vigilerà sul rispetto del regolamento. La proposta di regolamento sarà ora esaminata dai co-legislatori europei secondo la procedura legislativa ordinaria, e una volta adottata sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

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[1] Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE, COM(2022) 457 final del 16.09.2022.

[2] Si veda l’articolo 2 del regolamento.

[3] Si veda l’articolo 17 del regolamento.

[4] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, COM(2020) 825 final del 15.12.2020.

[5] Per maggiori informazioni, si veda il nostro contributo disponibile al seguente LINK.

[6] Si veda l’articolo 4 del regolamento.

[7] L’articolo 11, comma 1, della Carta così dispone:

«Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera».

[8] L’articolo 11, comma 2, della Carta così dispone:

«La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati».

[9] L’utilizzo di spyware può essere legittimo solo se giustificato, caso per caso, da motivi di sicurezza nazionale e se conforme all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta e ad altre normative dell’Unione, o se avviene nell’ambito di indagini su reati gravi a carico di una delle persone sorvegliate, è previsto dalla normativa nazionale ed è conforme all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta e ad altre normative dell’Unione.

[10] Si veda l’articolo 5 del regolamento.

[11] Si veda l’articolo 6 del regolamento.

[12] Così come individuati a norma della legislazione antiriciclaggio europea.

[13] Si veda l’articolo 21 del regolamento.

[14] Si veda la sezione 4 del regolamento.

[15] Così come individuate ai sensi del Digital Services Act.

[16] Si veda l’articolo 17 del regolamento.