LA CRISI UCRAINA E IL SETTIMO PACCHETTO DI SANZIONI

marketude Diritto costituzionale e internazionale, Diritto Europeo e della Concorrenza, Marco Stillo, Prospettive, Pubblicazioni, Roberto A. Jacchia, Ucraina e sanzioni internazionali

Alla luce del protrarsi dell’aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, in data 21 luglio 2022 il Consiglio ha deciso di imporre un ulteriore pacchetto di sanzioni economiche ed individuali nei confronti della Federazione Russa (c.d. pacchetto “mantenimento e allineamento”)[1] al fine di rafforzare l’efficacia di quelle adottate in precedenza[2].

In primo luogo, il Consiglio ha deciso di rafforzare gli obblighi di comunicazione in capo ai soggetti sanzionati, introducendo l’onere di dichiarare i propri beni al fine di agevolarne il congelamento nell’Unione, pena la possibilità di sanzioni conformemente alla legislazione nazionale dei diversi Stati Membri.

In secondo luogo, il Consiglio ha esteso l’attuale divieto di accesso ai porti[3] anche alle chiuse dei sistemi di navigazione interna. Più particolarmente, alle navi registrate sotto bandiera russa è ora vietato l’accesso, dopo il 29 luglio 2022, alle chiuse situate nel territorio dell’Unione, tranne laddove lo stesso sia volto all’uscita da quest’ultimo.

In terzo luogo, il Consiglio ha introdotto un nuovo divieto di acquistare, importare o trasferire oro e preziosi originari della Russia e dalla Russia successivamente esportati nell’Unione o in qualsiasi Paese terzo dopo il 22 luglio 2022, nonché di prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione od altri servizi connessi a tali beni. Tale divieto, tuttavia, non è assoluto, in quanto le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l’importazione di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia[4].

In quarto luogo, il Consiglio è intervenuto sull’attuale divieto di accettare depositi di cittadini russi o di persone fisiche residenti in Russia, o di persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia[5], ricomprendendovi quelli di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Stati terzi i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50% da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia. L’accettazione di depositi per scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l’Unione e la Russia, inoltre, sarà subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità nazionale competente.

Il Consiglio, inoltre, ha esteso l’elenco dei prodotti in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza[6], includendovi 50 nuovi articoli quali, tra gli altri, materiali speciali e relative apparecchiature, attrezzature di produzione e prodotti farmaceutici. In questo modo, l’Unione si allineerà maggiormente ai propri partner internazionali per quanto riguarda le tecnologie avanzate e a duplice uso, rafforzando i controlli sulle loro esportazioni.

Il Consiglio, infine, si è impegnato ad astenersi dall’applicare qualsiasi misura da cui possa scaturire insicurezza alimentare in tutto il mondo.

Di conseguenza, nessuna delle misure introdotte finora riguarderà in alcun modo gli scambi di prodotti agricoli e alimentari tra Stati terzi e Russia, né impedirà che questi ultimi ed i relativi cittadini che operano al di fuori dell’Unione acquistino dalla Russia prodotti farmaceutici o medici.

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[1] Regolamento (UE) 2022/1269 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, GUUE L 193 del 21.07.2022.

[2] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[3] Si veda l’articolo 3 sexies bis del Regolamento 833/2014.

[4] Si veda il nuovo articolo 3 sexdecies del Regolamento 833/2014.

[5] Si veda l’articolo 5 ter del Regolamento 833/20014.

[6] Si veda l’Allegato VII del Regolamento 833/2014.