LA CRISI UCRAINA E LE ULTIME MODIFICHE AL TEMPORARY FRAMEWORK

marketude Diritto costituzionale e internazionale, Diritto Europeo e della Concorrenza, Marco Stillo, Prospettive, Pubblicazioni, Roberto A. Jacchia, Ucraina e sanzioni internazionali

In data 20 luglio 2022, la Commissione ha introdotto[1] alcune modifiche al Temporary Framework adottato il 23 marzo 2022 per attenuare l’impatto economico dell’invasione della Russia nei confronti dell’Ucraina e sostenere i settori e le imprese maggiormente colpiti dalla crisi[2].

In primo luogo, la Commissione ha ritenuto necessario aumentare gli importi massimi degli aiuti che gli Stati Membri possono erogarealle imprese che ne necessitano a fronte degli ulteriori aumenti dei costi dell’energia e della situazione di scarsità dell’approvvigionamento di gas e dell’insicurezza della sua disponibilità futura. Gli Stati Membri potranno ora concedere sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti fino a 62.000 euro alle imprese che operano nel settore agricolo, fino a 75.000 euro a quelle che operano nei settori della pesca e dell’acquacoltura e fino a 500.000 euro per quelle che operano negli altri settori.

In secondo luogo, la Commissione è intervenuta sugli aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionali dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica. Nello specifico, a decorrere dal 1o settembre 2022 la quantità di gas naturale ed energia elettrica utilizzata per calcolare i costi ammissibili non dovrà superare il 70% del consumo del beneficiario per lo stesso periodo nel 2021.

In terzo luogo, la Commissione ha ritenuto imprescindibile che gli Stati Membri adottino misure supplementari in linea con il “REPowerEU”, il nuovo piano per affrancare l’Unione dai combustibili fossili russi ben prima del 2030 e rafforzare la resilienza del sistema energetico europeo[3]. Più particolarmente, gli Stati Membri potranno concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, prestiti, garanzie e agevolazioni fiscali per la promozione dell’energia elettrica proveniente da idrogeno rinnovabile, biogas e biometano prodotti da rifiuti e residui, dello stoccaggio di energia elettrica e termica e del calore rinnovabile entro il 30 giugno 2023, con impianti che dovranno essere completati ed in funzione entro 24 mesi dalla data di concessione, o 30 mesi dopo la data di concessione per gli aiuti agli impianti eolici offshore e a quelli ad idrogeno rinnovabile. Tali aiuti verranno concessi nell’ambito di una procedura di gara competitiva, aperta, trasparente, non discriminatoria e basata su criteri oggettivi definiti ex ante, in modo tale da ridurre al minimo il rischio della presentazione di offerte strategiche.

La Commissione, infine, ha ritenuto opportuno che gli Stati Membri adottino misure supplementari per accelerare la diversificazione dell’approvvigionamento energetico e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati, sostenendo a tal fine misure di decarbonizzazione. Sempre entro il 30 giugno 2023, gli Stati Membri potranno concedere aiuti agli investimenti che comportano una riduzione sostanziale i) delle emissioni di gas a effetto serra prodotte da attività industriali che si avvalgono attualmente dei combustibili fossili come fonte di energia o come materia prima, o ii) del consumo energetico associato alle attività e ai processi industriali. L’importo massimo degli aiuti individuali concedibili, che riguarderanno esclusivamente gli investimenti per cui l’avvio dei lavori è avvenuto a partire dal 20 luglio 2022, non dovrà superare il 10% della dotazione di bilancio totale disponibile per tale regime, e tali aiuti non dovranno essere utilizzati per finanziare aumenti della capacità produttiva complessiva del beneficiario.

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[1] Com. Comm. C(2022) 5342 final del 20.07.2022, Modifica del quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina.

[2] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[3] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.