LA CRISI UCRAINA E LA PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO EUROJUST

marketude Diritto costituzionale e internazionale, Diritto Europeo e della Concorrenza, Marco Stillo, Prospettive, Pubblicazioni, Roberto A. Jacchia, Ucraina e sanzioni internazionali

In data 25 aprile 2022, la Commissione Europea ha proposto[1] di modificare il c.d. “Regolamento Eurojust” sulla cooperazione giudiziaria penale[2] per consentire all’Agenzia di raccogliere, conservare e condividere prove sui crimini di guerra che potrebbero essere stati commessi in Ucraina.

Eurojust è l’agenzia europea, con sede a L’Aja, che coordina le indagini e il perseguimento dei crimini transfrontalieri gravi commessi in Europa e non solo, quali, tra gli altri, il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra. In qualità di hub europeo per la cooperazione giudiziaria in materia penale, Eurojust supporta le autorità nazionali in relazione alle figure criminose per le quali è competente ai sensi del Regolamento 2018/1727[3].

La raccolta, la conservazione e l’analisi delle prove relative ai principali crimini internazionali può avere luogo ad opera di soggetti diversi, sia nazionali che sopranazionali, con competenze diverse e anche concorrenti. Nonostante le autorità nazionali ucraine stiano raccogliendo le prove dei crimini che potrebbero essere stati commessi nel contesto delle operazioni militari, queste potrebbero essere di difficile conservazione in loco, rendendo necessario predisporre urgentemente meccanismi e logistiche idonee a livello dell’Unione. A tal proposito, Eurojust dispone già di un sistema avanzato di archiviazione e gestione dei fascicoli e dei materiali probatori, che contiene i dati non personali e quelli personali di cui all’Allegato II del Regolamento 2018/1727 e mira principalmente a supportare le indagini e le azioni penali per le quali Eurojust fornisce assistenza agli Stati Membri. Il Regolamento 2018/1727, tuttavia, limita l’operabilità del sistema ai fascicoli di lavoro temporanei[4], vietando i diversi trattamenti dei dati personali[5].

Gli eventi accaduti nel contesto dell’azione militare russa nei confronti dell’Ucraina hanno dimostrato l’urgente necessità di spingersi oltre l’attuale sistema di gestione documentale di Eurojust. Poiché, allo stato attuale, il Regolamento 2018/1727 non consente nè di conservare le prove su base permanente né di analizzarle e condividerle ove necessario, la Commissione intende potenziare le competenze e le capacità dell’Agenzia in quella direzione.

Più particolarmente, secondo la proposta della Commissione, Eurojust sarà messa in grado di sostenere più efficacemente l’azione degli Stati Membri nella lotta contro il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra, anche raccogliendo, conservando ed analizzando le relative prove, nonché, ove necessario ed opportuno, condividendole o mettendole direttamente a disposizione delle autorità giudiziarie nazionali ed internazionali competenti. Poiché l’attuale sistema di gestione dei fascicoli non consente di centralizzare le prove in modo adeguato, la proposta consentirà ad Eurojust di trattare i dati personali mediante una struttura automatizzata di gestione e archiviazione esternalizzata, che dovrà tuttavia rispettare i più elevati standard di sicurezza informatica ed il cui funzionamento sarà soggetto alla previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati (European Data Protection Supervisor, EDPS).

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[1] COM(2022) 187 final del 25.04.2022, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2018/1727 of the European Parliament and the Council, as regards the collection, preservation and analysis of evidence relating to genocide, crimes against humanity and war crimes at Eurojust.

[2] Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, GUUE L 295 del 21.11.2018.

[3] L’articolo 3 del Regolamento Eurojust, intitolato “Competenza di Eurojust”, al paragrafo 1 dispone: “Eurojust è competente per le forme gravi di criminalità di cui all’allegato I. Tuttavia, dalla data in cui EPPO ha assunto i suoi compiti di indagine e azione penale a norma dell’articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, Eurojust non esercita le proprie competenze per quanto riguarda le forme di criminalità per le quali EPPO esercita le sue competenze, tranne nei casi in cui sono coinvolti anche Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione di EPPO e su richiesta di quegli stessi Stati membri o su richiesta di EPPO…”.

[4] L’articolo 23 del Regolamento Eurojust, intitolato “Sistema automatico di gestione dei fascicoli, indice e archivi di lavoro temporanei”, ai paragrafi 1-2 dispone: “Eurojust istituisce un sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice contenenti i dati personali di cui all’allegato II e dati non personali.

Il sistema automatico di gestione dei fascicoli è volto a:

a) prestare sostegno alla gestione e al coordinamento delle indagini e delle azioni penali in cui Eurojust fornisce assistenza, segnatamente tramite il controllo incrociato delle informazioni;
b) agevolare l’accesso alle informazioni sulle indagini e le azioni penali in corso;
c) agevolare il controllo della liceità del trattamento dei dati personali da parte di Eurojust e il rispetto da parte di quest’ultima delle norme in materia di protezione dei dati applicabili…”.

[5] L’articolo 23 del Regolamento Eurojust al paragrafo 6 dispone: “Per il trattamento di dati personali operativi, Eurojust non può istituire archivi automatizzati diversi dal sistema automatico di gestione dei fascicoli. Il membro nazionale può, tuttavia, conservare temporaneamente e analizzare dati personali per determinare se essi siano rilevanti ai fini dei compiti di Eurojust e possano essere inseriti nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Tali dati possono essere conservati per un periodo massimo di tre mesi…”.