IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO RAGGIUNGONO UN ACCORDO POLITICO SUL DIGITAL MARKETS ACT

marketude Andrea Palumbo, Diritto Europeo e della Concorrenza, Prospettive, Pubblicazioni, Roberto A. Jacchia

In data 24 Marzo 2022, il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo politico[1] sul testo definitivo del Digital Markets Act (“DMA”)[2], il regolamento proposto dalla Commissione per introdurre una serie di divieti ed obblighi destinati alle grande aziende digitali dette “gatekeepers”.

La Commissione ha espresso apprezzamento per i tempi brevi in cui è stato raggiunto l’accordo politico, solo 15 mesi dalla pubblicazione della proposta legislativa, e ha enfatizzato l’importanza del DMA per assicurare mercati digitali equi, aperti e contendibili[3]. Con l’introduzione di nuove norme di condotta per i gatekeepers, il DMA intende declinare l’applicazione del diritto della concorrenza europeo e nazionale nei mercati digitali, senza tuttavia sostituirsi ad esso nell’investigazione delle loro condotte unilaterali contrarie alle norme antitrust.

Il DMA trova applicazione ai fornitori di servizi di piattaforma di base, qualificabili come gatekeepers. Il progetto di regolamento contiene le definizioni legislative di “servizio di piattaforma di base”[4] e di “gatekeeper[5]. Per quest’ultima definizione sono stabiliti criteri qualitativi e quantitativi.

In un precedente contributo, abbiamo illustrato i tratti salienti della proposta legislativa [6]. Nel presente articolo, ci concentreremo sulle principali modifiche del testo originario che emergono dall’accordo politico. Quest’ultimo non è ancora stato reso pubblico, e ci si baserà pertanto sulle limitate informazioni divulgate dal Consiglio, dal Parlamento e dalla Commissione.

Le modifiche intervengono su tre fronti: ambito soggettivo di applicazione del DMA, poteri sanzionatori della Commissione, e nuovi divieti o obblighi previsti per i gatekeepers.

In primo luogo, sono previste modifiche all’ambito di applicazione soggettivo del DMA, sia per la definizione dei servizi di piattaforma di base, che per i parametri quantitativi di identificazione dei gatekeepers. L’elenco dei servizi di piattaforma di base, di cui all’articolo 2 del DMA, dovrebbe essere ampliato per includervi anche gli assistenti virtuali e i web browsers. Per quanto riguarda i parametri quantitativi, i co-legislatori hanno modificato le soglie in presenza delle quali si presume che un fornitore di servizi di piattaforma di base abbia un impatto significativo sul mercato interno, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Secondo il comunicato stampa rilasciato dal Consiglio, il testo finale dovrebbe presumere soddisfatto questo requisito se l’impresa cui il fornitore appartiene raggiunge un fatturato annuo nello Spazio Economico Europeo (“SEE”) pari o superiore a 7,5 miliardi di euro negli ultimi tre esercizi finanziari, o se la capitalizzazione di mercato media o il valore equo di mercato dell’impresa di appartenenza era quanto meno pari a 75 miliardi di euro nell’ultimo esercizio finanziario, e se essa fornisce un servizio di piattaforma di base in almeno tre Stati membri. Le soglie sarebbero quindi innalzate rispetto alla proposta originaria, che richiedeva un fatturato annuo pari a 6,5 miliardi di euro e una capitalizzazione di mercato media, o un valore di mercato, pari a 65 miliardi di euro. Per il resto, non sembrano essere state decise ulteriori modifiche ai criteri di qualificazione di un gatekeeper.

In secondo luogo, l’accordo politico dovrebbe introdurre modifiche sul fronte delle misure che la Commissione sarà legittimata ad adottare in conseguenza delle infrazioni commesse dai gatekeepers. Da un lato, sarebbe attribuito alla Commissione il potere di imporre sanzioni fino al 20% del fatturato totale del gatekeeper nel corso del precedente esercizio finanziario, nel caso in cui quest’ultimo reiteri la medesima un’infrazione. La soglia massima per i casi di recidiva sarebbe pertanto il doppio rispetto alla soglia prevista per le altre sanzioni, pari al 10% del fatturato. Dall’altro lato, in caso di infrazioni sistematiche, la Commissione avrebbe il potere di imporre ai gatekeepers il divieto di acquisire altre imprese per un certo periodo di tempo.

Infine, l’accordo politico dovrebbe prevedere significative modifiche in relazione agli obblighi e ai divieti previsti per i gatekeepers. In primo luogo, sarebbe previsto l’obbligo dei gatekeepers di ottenere il consenso esplicito dagli utenti prima di trattare i loro dati personali per finalità di pubblicità mirata. In secondo luogo, il testo finale dovrebbe prevedere un obbligo per i più larghi servizi di messaggistica, tra cui Whatsapp, Facebook e Messenger, di consentire l’interoperabilità con le piattaforme di messaggistica minori, se queste lo richiedono. In tal modo, gli utenti sia delle piccole che delle grandi piattaforme sarebbero in grado di scambiare messaggi o altri contenuti, ed effettuare chiamate tra più applicazioni, così godendo di una più ampia facoltà di scelta. Per quanto riguarda l’interoperabilità tra i social networks, i co-legislatori hanno deciso di rinviare eventuali nuove previsioni al futuro. In terzo luogo, sarebbe previsto per i gatekeepers il nuovo divieto di imporre ai propri utenti commerciali l’utilizzo dei loro sistemi di pagamento in-app. In quarto luogo, dovrebbe essere introdotto per i gatekeepers anche il nuovo obbligo di informare la Commissione delle acquisizioni e concentrazioni che intendono porre in essere. Infine, nuovi obblighi sarebbero previsti per i gatekeepers volti a consentire agli utenti di scegliere liberamente i propri web browsers, assistenti virtuali e motori di ricerca, tramite la presentazione da parte dei gatekeepers di una schermata con le varie opzioni disponibili.

Inoltre, la Commissaria europea Margrethe Vestager ha affermato[7], in occasione dell’annuncio dell’accordo politico, che quest’ultimo ha anche previsto un maggiore coinvolgimento delle autorità nazionali di concorrenza nelle indagini che riguarderanno l’ecosistema DMA. Al momento non sono disponibili informazioni pubbliche al riguardo, ma è da ricordare che, in data 22 giugno 2021, le autorità nazionali avevano appunto richiesto, con un documento congiunto[8], che fosse loro attribuito un ruolo di maggior rilievo nel contesto del DMA.

L’accordo politico rappresenta uno sviluppo fondamentale del processo legislativo di adozione del DMA. Il testo sarà sottoposto al voto di approvazione definitiva da parte del Consiglio e del Parlamento. Dopo la sua adozione, taluni articoli del DMA troveranno applicazione dalla data della sua entrata in vigore, mentre altri diverranno operativi a decorrere da sei mesi da tale data[9].

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[1] L’accordo politico è stato annunciato con un apposito comunicato stampa sia del Consiglio, disponibile al seguente LINK, che del Parlamento, disponibile al seguente LINK.

[2] Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali), COM(2020) 842 final del 15.12.2020.

[3] La Commissione ha rilasciato un apposito comunicato stampa, disponibile al seguente LINK.

[4] Ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del testo del DMA proposto dalla Commissione, i seguenti servizi sono considerati come servizi di piattaforma di base:

  1. servizi di intermediazione online;
  2. motori di ricerca online;
  3. servizi di social network online;
  4. servizi di piattaforma per la condivisione di video;
  5. servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero;
  6. sistemi operativi;
  7. servizi di cloud computing;
  8. servizi pubblicitari, compresi reti pubblicitarie, scambi di inserzioni pubblicitarie e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria, erogati da un fornitore di uno dei servizi di piattaforma di base elencati alle lettere da a) a g);

Secondo le informazioni pubblicate dai co-legislatori, l’accordo politico prevede che la lista sarà estesa, come esposto di seguito.

[5] Ai sensi dell’articolo 2, punto 1), del testo del DMA proposto dalla Commissione, per gatekeeper si intende: “un fornitore di servizi di piattaforma di base designato a norma dell’articolo 3”. L’articolo 3 del DMA stabilisce che, per poter essere qualificato come un gatekeeper, un fornitore di servizi di piattaforma di base deve cumulativamente soddisfare i seguenti tre criteri:

  1. ha un impatto significativo sul mercato interno;
  2. gestisce un servizio di piattaforma di base che costituisce un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali;
  3. detiene una posizione consolidata e duratura nell’ambito delle proprie attività o è prevedibile che acquisisca siffatta posizione nel prossimo futuro.

I paragrafi seguenti dell’articolo 3 dettano i parametri qualitativi e quantitativi da prendere in considerazione, per valutare se i tre criteri del paragrafo 1 sono soddisfatti nel caso concreto.

[6] Si veda il nostro precedente contributo disponibile al seguente LINK.

[7] Si veda il comunicato stampa disponibile al seguente LINK.

[8] Per maggiori informazioni, si veda il nostro precedente contributo sul documento congiunto, disponibile al seguente LINK.

[9] In particolare, l’articolo 39 del regolamento prevede che gli articoli 3, 15, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 30, 31 e 34 si applicano dalla sua data di entrata in vigore, mentre i restanti articoli trovano applicazione sei mesi dopo la sua entrata in vigore.