In data 25 novembre 2021, la Commissione Europea ha deciso di non prorogare il meccanismo di trasparenza e autorizzazione delle esportazioni dei vaccini contro il coronavirus, introdotto in data 29 gennaio 2021 attraverso il Regolamento 2021/111[1] al fine di garantire a tutti i cittadini europei un accesso tempestivo alle vaccinazioni e sopperire ai deficit di trasparenza precedentemente riscontrati.
Più particolarmente, il meccanismo subordinava le esportazioni di vaccini da parte di imprese con le quali l’Unione aveva concluso degli accordi preliminari di acquisto (Advance Purchase Agreements, APAs)[2] al rilascio di un’autorizzazione da parte delle autorità competenti dello Stato Membro in cui i vaccini sono prodotti. Una volta ricevuta una richiesta di autorizzazione, le autorità competenti dovevano redigere un progetto di decisione da notificare alla Commissione che, in caso di dissenso, formulava un parere motivato, spettando poi allo Stato Membro in questione il compito di decidere in merito alla richiesta di autorizzazione conformemente al parere della Commissione[3].
Originariamente previsto fino al 31 marzo 2021, il meccanismo di autorizzazione a “doppia competenza” era stato esteso dalla Commissione a più riprese, con l’ultima proroga fino al 31 dicembre 2021[4]. La recente accelerazione nella produzione e nella fornitura dei vaccini contro il coronavirus, da un lato, e la riduzione del rischio che le esportazioni minaccino l’esecuzione degli APAs tra l’Unione e i fabbricanti di vaccini, o la sicurezza degli approvvigionamenti, dall’altro, hanno indotto la Commissione a non optare per una nuova proroga del meccanismo.
Ritenendo tuttavia necessario continuare a garantire la trasparenza delle esportazioni, la Commissione ha comunque deciso di introdurre un nuovo sistema di monitoraggio, che fornirà dati tempestivi e specifici per le singole imprese interessate. Nello specifico, conformemente al Regolamento 952/2013[5] è stato introdotto il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2071[6], ai sensi del quale nella dichiarazione di esportazione o di riesportazione dei vaccini è necessario che siano presenti i codici addizionali TARIC[7] nonché il numero di dosi di vaccino oggetto dell’operazione, la cui mancata indicazione costituirà una violazione del codice doganale dell’Unione.
Previsto per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022, il nuovo sistema trova la sua ratio nei benefici derivanti da un controllo efficiente sull’esportazione dei vaccini, ritenuto fondamentale sia per garantire la sicurezza della distribuzione all’interno dell’Unione che per determinare fino a che punto potrebbe essere necessario estenderne la distribuzione al di fuori del territorio unionale. La diffusione del coronavirus, infatti, non conosce limiti né di carattere territoriale, né con riferimento alle norme in materia di esportazione, e ciò rende necessario mantenere un approccio coerente e lungimirante a livello globale ed incrementare la distribuzione dei vaccini nei Paesi meno avanzati.
[1] Regolamento di esecuzione (UE) 2021/111 della Commissione, del 29 gennaio 2021, che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione, GUUE L 31I del 30.01.2021.
[2] Nell’ambito di un APA, in quanto acquirenti finali dei vaccini, gli Stati Membri parteciperanno al processo sin dall’inizio, venendo rappresentati in un comitato direttivo che assisterà la Commissione su tutti gli aspetti dei contratti prima della loro sottoscrizione. I finanziamenti erogati saranno considerati acconti sul costo dei vaccini effettivamente acquistati dagli Stati Membri, i quali saranno responsabili per la distribuzione e la somministrazione, ivi incluso qualsiasi indennizzo specifico previsto da un determinato APA, mentre la Commissione sarà responsabile del processo di appalto e dei contratti conclusi.
[3] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.
[4] Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1728 della Commissione, del 29 settembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 relativi al meccanismo che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione, GUUE L 345 del 30.09.2021.
[5] Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, GUUE L 269 del 10.10.2013. L’articolo 56 del Regolamento, intitolato “Tariffa doganale comune e sorveglianza”, al paragrafo 5 dispone: “… L’immissione in libera pratica o l’esportazione delle merci a cui si applicano le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere soggetta a sorveglianza…”.
[6] Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2071 della Commissione, del 25 novembre 2021, che sottopone determinati vaccini e le sostanze attive utilizzate per la fabbricazione di tali vaccini a sorveglianza all’esportazione, GUUE L 421 del 25.11.2021.
[7] La TARIC (ossia la Tariffa Doganale Comunitaria), ed il relativo codice, sono uno strumento per calcolare i dazi doganali sulla merce importata. Il codice, nello specifico, consente di identificare le caratteristiche riguardanti gli obblighi, le disposizioni e le tariffe legate all’importazione della merce.