RIFORMA GIUSTIZIA CIVILE: NOMINATI I GRUPPI DI LAVORO PER L’ATTUAZIONE DELLA DELEGA

marketude Contenzioso, Prospettive, Pubblicazioni, Riccardo Vitolo, Roberto A. Jacchia, Stefania Merati

A seguito del perfezionamento dell’iter di approvazione parlamentare, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2021 la Legge n. 206 del 26 novembre 2021 (“Legge Delega”), con cui il Parlamento ha delegato il Governo ad attuare la riforma del processo civile.

In particolare, il Governo dovrà adottare, entro un anno, uno o più decreti legislativi recanti

  • il riassetto formale e sostanziale del processo civile, in funzione di obiettivi di efficienza, semplificazione, speditezza e razionalizzazione
  • la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
  • la razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Si tratta di una delle riforme indicate tra gli obiettivi del P.N.R.R., tra le c.d. riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell’ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento. La riforma è incentrata sull’obiettivo di ridurre significativamente la durata dei processi civili, indicativamente nella misura del 40% (che può sembrare non radicale, ma che a fronte della concreta situazione in atto, potrebbe essere ambiziosa).

Il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, ha firmato il 14 gennaio 2022 il decreto di costituzione dei Gruppi di lavoro che provvederanno alla redazione dei decreti legislativi per l’attuazione della riforma. Sono, così, stati costituiti sette gruppi, tra loro autonomi, ognuno incaricato della elaborazione degli schemi di decreto relativi a ciascun settore coinvolto.

La complessità del lavoro e la ristrettezza dei tempi imposti per l’esercizio della delega – in ragione del rilievo che essa assume ai fini del conseguimento degli obiettivi del P.N.R.R. – hanno condotto all’incarico di ben 73 professionisti qualificati tra professori universitari, magistrati e avvocati.

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Nello specifico, il primo Gruppo di lavoro sarà competente in materia di procedure di mediazione e negoziazione assistita, nonché in materia di arbitrato.

Tra le più rilevanti novità previste nella Legge Delega si segnalano le seguenti.

MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA

  • Si prevede un notevole ampliamento delle materie oggetto di ricorso obbligatorio alla mediazione (i.e. si aggiungono alle materie già previste anche i contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura).
  • Nell’attuazione della delega, il Governo dovrà risolvere espressamente l’annoso problema – affrontato più volte dalla giurisprudenza – in merito all’individuazione della parte onerata a presentare la domanda di mediazione, con particolare attenzione al regime del decreto ingiuntivo.
  • Verrà estesa la legittimazione attiva e passiva dell’amministratore del condominio (ricordandosi che la materia condominiale è oggetto di mediazione obbligatoria ed assorbe, nella realtà, la maggior parte dei ricorsi alla procedura).
  • Dato l’evolversi della pandemia e il diffuso utilizzo di nuovi mezzi di partecipazione telematica, i collegamenti da remoto dovrebbero divenire la regola per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione.
  • Le prove raccolte nell’ambito dell’attività di istruzione stragiudiziale saranno utilizzabili nell’eventuale successivo giudizio avente ad oggetto l’accertamento degli stessi fatti e iniziato dopo la chiusura senza esito della negoziazione assistita.
  • Infine, il Governo dovrebbe raccogliere tutte le discipline in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC).

ARBITRATO

  • Parte delle riforme previste per la disciplina dell’arbitrato sono intese a rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell’arbitro, ad esempio, reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza (in linea con la mera facoltà di astensione prevista dal codice di procedura per la magistratura civile ordinaria).
  • Viene attribuito un nuovo e centrale potere agli arbitri rituali: laddove previsto espressamente dalle parti, gli arbitri avranno, infatti, il potere di emanare misure cautelari. E’, in materia, prevista l’introduzione di un procedimento di reclamo cautelare al giudice ordinario per contestare celermente l’invalidità della convenzione o contrasti con l’ordine pubblico.
  • Infine, preme sottolineare che il Legislatore intende disciplinare espressamente la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario (e viceversa). Sul punto, a fronte di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, era intervenuta nel 2013 la Corte Costituzionale prevedendo l’applicazione analogica della disciplina processuale ex 50 c.p.c.

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Il secondo Gruppo di lavoro è competente in materia di principi generali e digitalizzazione del processo civile. Più nel dettaglio, con la riforma

  • sarà centrale l’implementazione pressoché totale dei depositi telematici;
  • non vengono però previste sanzioni per il mancato rispetto di specifiche tecniche, con piena valorizzazione del generale principio di libertà delle forme che garantiscano il raggiungimento dello scopo;
  • per le notifiche, nel caso in cui il destinatario sia un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo PEC, il difensore dovrà notificare esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.

La riforma toccherà anche il nuovo ufficio del processo, prevedendone l’istituzione presso la Corte di Cassazione e la Procura Generale e modellandone i compiti sulle specificità funzionali e organizzative della Corte stessa.

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Il terzo Gruppo dovrà elaborare gli schemi di decreto legislativo in materia di procedimento di primo grado.

  • Nel processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica, diventerà (ancora più) centrale la prima udienza di comparizione. In particolare, negli atti introduttivi saranno previsti nuovi oneri di allegazione e di precisazione di tutte le difese, nonché di indicazione dei mezzi di prova. Inoltre, le parti potranno proporre nuove domande ed eccezioni che siano conseguenza delle difese avversarie prima dell’udienza di comparizione.
  • Al fine di favorire la celerità nello svolgimento e nella definizione dei giudizi, il Legislatore intende anche
    • ampliare i termini entro cui il giudice potrà formulare una proposta di conciliazione,
    • ridurre i termini per memorie e comparse e
    • ridurre i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale.
  • Per la precisazione delle conclusioni non sarà più prevista un’udienza ad hoc ma, recependo la prassi generalizzata instauratasi nel periodo emergenziale, si prevederà in via ordinaria il deposito di note scritte.
  • Si introduce la possibilità per il Giudice di emettere un’ordinanza provvisoria di accoglimento della domanda proposta quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate; l’ordinanza di accoglimento è provvisoriamente esecutiva, è reclamabile e non acquista efficacia di giudicato.
  • D’altra parte, verrà introdotta anche una speculare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda, quando quest’ultima risulti manifestamente infondata o siano omessi o assolutamente incerti il petitum, la causa petendi, o l’esposizione dei fatti. Anche questa ordinanza sarà reclamabile.
  • Tra le norme del codice di procedura, si cercherà di dare nuova vita al rito sommario di cognizione, cambiandone il nome in “procedimento semplificato di cognizione”, con definizione del procedimento con sentenza (in sostituzione dell’attuale ordinanza). L’ambito di applicazione del rito viene esteso anche alle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, trovando applicazione generalizzata in tutti i casi in cui i fatti non siano controversi e l’istruzione della causa non sia complessa.
  • La procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto di locazione e di sfratto per morosità viene estesa anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d’azienda.
  • Il rito davanti al giudice di pace dovrà essere uniformato al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, con rideterminazione della relativa competenza in materia civile.

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L’elaborazione delle proposte di decreto legislativo in materia di giudizio di appello e di giudizio di cassazione saranno elaborate dal quarto Gruppo di lavoro e verteranno sui seguenti aspetti principali.

APPELLO

  • La Legge Delega prevede che la trattazione davanti alla Corte d’Appello si svolga davanti alla (reintrodotta) figura del consigliere istruttore, al quale sono attribuiti ampi poteri istruttori e ordinatori.
  • Recependo il dictum giurisprudenziale, l’impugnazione incidentale tardiva perderà efficacia a causa non solo dell’inammissibilità, ma anche dell’improcedibilità dell’impugnazione principale.
  • L’istituto del filtro in appello viene riformato tramite un procedimento a trattazione orale, ad esito del quale l’impugnazione che non ha ragionevole probabilità di essere accolta dovrà essere dichiarata improcedibile con sentenza (ad oggi il filtro, nella prassi delle Corti, è uno strumento scarsamente utilizzato e prevede la possibile dichiarazione d’inammissibilità dell’appello in prima udienza con ordinanza reclamabile).
  • L’istanza per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado potrà essere riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, allegando alternativamente
    • la manifesta fondatezza dell’impugnazione o
    • sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall’esecuzione. Attualmente la sospensione può essere richiesta solo con la proposizione dell’appello e dando la prova di entrambi i requisiti cumulativamente.
  • Si prevede l’utilizzo del (semplice) procedimento di correzione anche nei (frequenti) casi in cui si voglia contestare la sola attribuzione/quantificazione delle spese di lite liquidate con un provvedimento già passato in giudicato, nel termine di un anno dalla pubblicazione del provvedimento.

CASSAZIONE, NUOVA RIMESSIONE PREGIUDIZIALE E REVOCAZIONE

  • Per il giudizio di Cassazione, con la riforma si intendono riformare i riti camerali, prevedendo la soppressione della c.d. Sezione filtro. Le Sezioni semplici saranno competenti a dichiarare l’inammissibilità, l’improcedibilità o la manifesta infondatezza del ricorso, con un procedimento accelerato.
  • Il giudice del merito, nella decisione di una questione di mero diritto, di particolare rilevanza e con difficoltà interpretative, avrà la facoltà di sottoporre direttamente la questione alla Corte di Cassazione. Il rinvio pregiudiziale sospende il giudizio di merito ed il provvedimento emesso della Corte sarà vincolante nel procedimento, anche in caso di estinzione.
  • Viene introdotto un nuovo motivo di revocazione straordinaria nel caso in cui, una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali dalla Corte Europea.

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Il quinto Gruppo di lavoro è competente per l’elaborazione degli schemi di decreto legislativo in materia di

  • processo del lavoro, con il fine di unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, prevedendosi che la trattazione delle cause di licenziamento con domanda di reintegrazione del lavoratore abbia carattere prioritario
  • processo di esecuzione, con delega, tra l’altro, per
    • l’abrogazione delle norme relative all’apposizione della formula esecutiva e della spedizione in forma esecutiva del titolo (prevedendosi unicamente l’utilizzo di una copia attestata del titolo conforme all’originale),
    • l’introduzione di una nuova sospensione nel decorso del termine del precetto nelle more della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare,
    • l’accelerazione della procedura di liberazione dell’immobile quando è occupato sine titulo o da soggetti diversi dal debitore,
    • la riforma dell’istituto della delega delle operazioni di vendita al professionista delegato e l’introduzione di specifiche regole riguardanti la vendita privata.

La Legge delega interviene direttamente sul Codice di procedura civile per

  • l’espropriazione forzata di crediti, mediante modifica del foro competente quando debitore sia una pubblica amministrazione; mentre
  • nell’espropriazione presso terzi, il creditore deve notificare sia al debitore sia al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo
  • di procedimenti in camera di consiglio, riducendosi le ipotesi nelle quali il tribunale è chiamato a provvedere in composizione collegiale
  • di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri, per conformare la legislazione nazionale alla normativa europea con l’utilizzo generalizzato del rito sommario di cognizione.

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Il sesto ed il settimo Gruppo di lavoro sono competenti per l’elaborazione degli schemi di decreto legislativo in materia di procedimento relativo a persone, minorenni e famiglie, e rispettivamente di riforma ordinamentale.

In materia, la Legge delega prevede

  • l’istituzione del nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (destinato a sostituire l’attuale tribunale per i minorenni, con competenze sia civili che penali, oltre alle competenze civili del tribunale ordinario in materia di stato e capacità delle persone e famiglia),
  • l’introduzione di un rito unificato applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie,
  • la facoltà di adozione di provvedimenti cautelari da parte del giudice relatore,
  • l’abbreviazione dei termini processuali,
  • la nomina di un professionista, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare e alla regolamentazione della consulenza tecnica psicologica.

La Legge delega interviene altresì direttamente sul Codice civile, di procedura e sulle relative disposizioni di attuazione, introducendo delle modifiche alla legislazione vigente finalizzate a introdurre misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie. Le misure si applicheranno ai procedimenti instaurati a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della legge.

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OBIETTIVI CHIARI, MA STRUMENTI ADEGUATI?

In conclusione, gli obiettivi di razionalizzazione e accelerazione del processo civile ben emergono dal testo della riforma. Il Legislatore è mosso dal chiaro l’intento di uniformare i riti, ridurre i termini e contenere il proliferare degli adempimenti formalistici che, nella realtà quotidiana, portano alla dispersione di tempo ed energie delle parti e dei Giudici. Così dovrebbero essere “ritoccati” numerosi dei molti profili problematici emersi nelle aule giudiziarie, in parte recependo alcune soluzioni proposte dalla giurisprudenza, in parte introducendo nuove soluzioni, quasi invariabilmente in forma di nuovi oneri per le parti.

Tuttavia, non si può non segnalare che, a fianco

  • della riduzione dei termini processuali perentori nonché
  • dell’irrigidimento delle barriere preclusive istruttorie e di allegazione in capo ai difensori ed alle parti,

sembrerebbe non far da contraltare – in sede di riforma ed, almeno, per il momento – una seria accelerazione dei termini per il compimento delle attività dei Giudici (necessariamente con l’introduzione di conseguenze in caso di mancato rispetto). Questo potrebbe rivelarsi un vizio, per così dire, genetico in termini di riduzione della durata dei procedimenti – alimentata dalle note carenze di organico e dall’accumulazione esponenziale dei ritardi endemici della giustizia – che potrebbe tradursi in concreti ostacoli al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi perseguiti dal P.N.R.R..

Non resta che attendere gli schemi dei Gruppi di lavoro e i decreti legislativi attuativi, nei quali sarà anche disciplinata l’entrata in vigore delle singole modifiche e la relativa disciplina transitoria.

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