INTESE NEL SETTORE DEI TRASPORTI AEREI. COMPETENZA DEI GIUDICI NAZIONALI AD APPLICARE L’ARTICOLO 101 TFUE E L’ARTICOLO 53 DELL’ACCORDO SEE ALLE AZIONI STAND-ALONE DI DANNO ANTITRUST PER FATTI PRE REGOLAMENTO (CE) 1/2003

marketude Contenzioso, Diritto Europeo e della Concorrenza, Marco Stillo, Pubblicazioni, Roberto A. Jacchia, Trasporto Ferroviario, Aereo e Logistica

In data 11 novembre 2021 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C-819/19, Stichting Cartel Compensation e Equilib Netherlands BV contro Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV e a., sull’interpretazione degli articoli 81, 84 e 85 CE[1], dell’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (“Accordo SEE”) nonché dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82[2]. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Stichting Cartel Compensation (“SCC”) e la Equilib Netherlands BV (“Equilib”) e, dall’altro, la Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (“KLM”) ed altre 13 compagnie aeree[3] relativamente al risarcimento del danno derivante da violazioni dell’articolo 81 CE commesse in epoche risalenti. Questi i fatti.

In data 9 novembre 2010, la Commissione aveva sanzionato[4] 21 compagnie aeree per aver violato l’articolo 81 CE e/o l’articolo 53 dell’Accordo SEE[5] nonché l’articolo 8 dell’Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Elvetica sul trasporto aereo[6]coordinando le loro politiche tariffarie per la fornitura di servizi cargo, relativamente al supplemento carburante, al supplemento sicurezza e al pagamento di commissioni sui medesimi. Poiché il Tribunale dell’Unione, in data 16 dicembre 2015, aveva annullato la decisione della Commissione nella parte in cui essa riguardava alcune delle compagnie sanzionate, quest’ultima si era nuovamente pronunciata[7] in data 17 marzo 2017 sanzionando 19 delle 21 compagnie coinvolte.

Successivamente, la SCC e la Equilib avevano adito il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam; “giudice del rinvio”) al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle violazioni del diritto della concorrenza commesse dalle compagnie, chiedendo a quest’ultimo di dichiarare che, coordinando, tra il 1999 e il 2006, le loro politiche cargo, esse avevano causato un danno ingiusto agli speditori di merci che avevano acquistato tali servizi. 

Alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia e di individuare il giudice cui compete l’applicazione dell’allora articolo 81 CE, il giudice del rinvio aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se gli articoli 81, 84 e 85 CE nonché l’articolo 53 dell’Accordo SEE debbano essere interpretati nel senso che un giudice nazionale è competente ad applicarli in una controversia di diritto privato relativa a un’azione di danno di cui è stato investito dopo l’entrata in vigore del Regolamento n. 1/2003, ai comportamenti di imprese nel settore dei trasporti aerei tra uno Stato Membro ed un Paese terzo diverso dalla Svizzera posti in essere anteriormente al 1° maggio 2004, a quelli di imprese del settore tra uno Stato Membro e la Svizzera posti in essere anteriormente al 1° giugno 2002 nonché a quelli di imprese del settore tra un paese del SEE che non è uno Stato Membro ed un Paese terzo posti in essere anteriormente al 19 maggio 2005, anche qualora non sia stata adottata alcuna decisione ai sensi dell’articolo 84 CE o dell’articolo 85 CE, rispettivamente, dalle autorità degli Stati Membri o dalla Commissione, in relazione a detti comportamenti.

La Corte ha preliminarmente ricordato che per quanto attiene alle restrizioni della concorrenza che incidono direttamente sul mercato dei servizi di trasporto aereo tra gli aeroporti dell’Unione e quelli dei Paesi terzi, le disposizioni adottate in applicazione dell’articolo 83, paragrafo 1, CE sono entrate in vigore il 1° maggio 2004, di talché, prima di allora, soltanto i regimi di applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 84 e 85 CE erano applicabili a detti servizi[8]. Di conseguenza, nella misura in cui le condotte del caso concreto poste in essere tra il 1999 e il 1° maggio 2004 riguardavano direttamente servizi di trasporto aereo tra gli aeroporti dell’Unione e Paesi terzi e potevano pregiudicare il commercio tra Stati Membri, esse erano soggette non già alle disposizioni adottate in applicazione dell’articolo 83 CE, e bensì unicamente ai regimi di applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 84 e 85 CE. Ciò vale anche per le condotte poste in essere tra il 1999 ed il 1° giugno 2002, data di entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Elvetica sul trasporto aereo, ossia il 1° giugno 2002.

I trasporti aerei, così come le altre modalità di trasporto, sono assoggettati alle norme generali dei Trattati, ivi comprese quelle in materia di concorrenza, a decorrere dall’entrata in vigore di questi ultimi[9]. Allo stesso modo in cui impone obblighi ai singoli, inoltre, il diritto dell’Unione è altresì volto a creare diritti che entrano a far parte del loro patrimonio giuridico e che sorgono non solo nei casi in cui i Trattati espressamente li menzionano, e bensì anche in relazione agli obblighi che i medesimi impongono in maniera sufficientemente definita sia ai singoli che agli Stati Membri e alle istituzioni europee[10].

In tale riguardo, l’articolo 81, paragrafo 1, CE produce effetti diretti nei rapporti tra i singoli, ed attribuisce loro direttamente diritti che i giudici nazionali devono tutelare[11]. Nello specifico, le azioni di danno per violazione delle regole di concorrenza dell’Unione promosse dinanzi ai giudici nazionali garantiscono la piena efficacia dell’articolo 81 CE ed, in particolare, l’effetto utile del divieto sancito al paragrafo 1 del medesimo articolo, rafforzandone così l’operatività[12]. I giudici nazionali, pertanto, sono in linea di principio sempre competenti ad applicare l’articolo 81 CE nelle controversie di diritto privato, in quanto tale competenza deriva dall’effetto diretto della norma[13]. Tale competenza, inoltre, non è pregiudicata dall’applicazione degli articoli 84 e 85 CE, in quanto esse riguardano l’applicazione amministrativa delle regole di concorrenza dell’Unione rispettivamente da parte delle autorità degli Stati Membri e della Commissione, senza limitare l’applicazione dell’articolo 81 CE nelle controversie di diritto privato. Di conseguenza, prevedendo che i giudici nazionali siano competenti ad applicare gli articoli 81 e 82 CE[14], il Regolamento n. 1/2003 non ha istituito un nuovo regime di diritto sostanziale applicabile ai settori dell’economia nei quali non esistevano, prima della sua entrata in vigore, disposizioni adottate in applicazione dell’articolo 83 CE.

L’esercizio della competenza così conferita ai giudici nazionali può essere limitato dal principio della certezza del diritto, ed in particolare dalla necessità di evitare che essi e gli enti deputati all’applicazione amministrativa delle regole di concorrenza dell’Unione emettano decisioni contraddittorie, nonché dalla necessità di preservare le competenze decisionali o legislative delle istituzioni dell’Unione titolari dell’applicazione di tali regole. Più particolarmente, quando si pronunciano su accordi o pratiche che possono ancora costituire oggetto di una decisione della Commissione, i giudici nazionali devono evitare di adottarne di incompatibili con quelle che quest’ultima intenda adottare per l’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, dell’articolo 82 CE e dell’articolo 81, paragrafo 3, CE nonché, quando si pronunciano su accordi o pratiche che già formano oggetto di una decisione della Commissione, di adottare decisioni contrastanti[15]. Poiché, tuttavia, con le sue decisioni la Commissione aveva ritenuto, nel caso concreto, di non essere competente ad applicare l’articolo 81, paragrafo 1, CE alle condotte in questione, le imprese sanzionate non possono invocare il rischio che il giudice del rinvio adotti una decisione in contrasto con quella della Commissione o contemplata dalla medesima in procedimenti in corso[16].

Per quanto riguarda, infine, l’interpretazione dell’articolo 53 dell’Accordo SEE, secondo la Corte, esso costituisce parte integrante del diritto dell’Unione[17], ed essendo il suo tenore sostanzialmente identico all’articolo 81 CE, esso deve essere interpretato come quest’ultimo. Di conseguenza, poiché le condotte di cui trattasi nel caso concreto possono pregiudicare il commercio tra le parti contraenti dell’Accordo SEE, le considerazioni in merito all’applicabilità dell’articolo 81 CE si applicano mutatis mutandis anche all’interpretazione dell’articolo 53 di tale accordo.

Alla luce di quanto rammentato, la Corte di Giustizia ha statuito che:

Gli articoli 81, 84 e 85 CE nonché l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, devono essere interpretati nel senso che un giudice nazionale è competente ad applicare l’articolo 81 CE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo in una controversia di diritto privato relativa a un’azione per risarcimento danni di cui è stato investito dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 [CE], ai comportamenti di imprese nel settore dei trasporti aerei tra uno Stato membro e un paese terzo diverso dalla Svizzera posti in essere anteriormente al 1° maggio 2004, ai comportamenti di imprese nel settore dei trasporti aerei tra uno Stato membro e la Svizzera posti in essere anteriormente al 1° giugno 2002 e ai comportamenti di imprese nel settore dei trasporti aerei tra un paese dello Spazio economico europeo che non è uno Stato membro e un paese terzo posti in essere anteriormente al 19 maggio 2005, anche qualora non sia stata adottata alcuna decisione ai sensi dell’articolo 84 CE o dell’articolo 85 CE per quanto riguarda tali comportamenti, nei limiti in cui detti comportamenti potevano pregiudicare, rispettivamente, il commercio tra Stati membri e il commercio tra le parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo”.

 

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[1] Ora, rispettivamente, articoli 101, 104 e 105 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

[2] GUUE L 1 del 04.01.2003.

[3] Nello specifico la Martinair Holland NV, la Deutsche Lufthansa AG, la Lufthansa Cargo AG, la British Airways plc, la Air France SA, la Singapore Airlines Ltd, la Singapore Airlines Cargo Pte Ltd, la Swiss International Air Lines AG, la Air Canada, la Cathay Pacific Airways Ltd, la Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, la SAS AB e la SAS Cargo Group A/S.

[4] Decisione C(2010) 7694 final, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, Caso COMP/39258 – Trasporto aereo.

[5] L’articolo 53 dell’Accordo SEE al paragrafo 1 dispone: “… Sono incompatibili con il funzionamento del presente accordo e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del territorio cui si applica il presente accordo, ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi…”.

[6] L’articolo 8 dell’Accordo al paragrafo 1 dispone: “… Sono vietati in quanto incompatibili con il presente Accordo tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra le parti contraenti e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del territorio a cui si applica il presente Accordo ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita, ovvero altre condizioni di transazione
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza
e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi…”.

[7] Decisione C(2017) 1742 final, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE], dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la comunità europea e la confederazione svizzera sul trasporto aereo, Caso AT.39258 – Trasporto aereo.

[8] CGUE 11.04.1989, Causa 66/86, Saeed Flugreisen e Silver Line Reisebüro, punto 21; CGUE 30.04.1986, Cause riunite da 209/84 a 213/84, Asjes e a., punto 52.

[9] CGUE 30.04.1986, Cause riunite da 209/84 a 213/84, Asjes e a., punti 35-45.

[10] CGUE 06.06.2013, Causa C‑536/11, Donau Chemie e a., punto 20; CGUE 20.09.2001, Causa C‑453/99, Courage e Crehan, punto 19.

[11] CGUE 06.10.2021, Causa C‑882/19, Sumal, punto 32; CGUE 12.12.2019, Causa C‑435/18, Otis Gesellschaft e a., punto 21.

[12] CGUE 06.10.2021, Causa C‑882/19, Sumal, punti 33-35; CGUE 12.12.2019, Causa C‑435/18, Otis Gesellschaft e a., punto 22-26; CGUE 14.03.2019, Causa C‑724/17, Skanska Industrial Solutions e a., punti 25, 43 e 44.

[13] CGUE 30.01.1974, Causa 127/73, BRT e Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs, punto 15.

[14] L’articolo 6 del Regolamento n. 1/2003, intitolato “Competenze delle giurisdizioni nazionali”, dispone: “… Le giurisdizioni nazionali sono competenti ad applicare gli articoli 81 e 82 del trattato…”.

[15] CGUE 14.12.2000, Causa C‑344/98, Masterfoods e HB, punti 51-52; CGUE 28.02.1991, Causa C‑234/89, Delimitis, punto 47.

[16] L’articolo 16 del Regolamento 1/2003, intitolato “Applicazione uniforme del diritto comunitario in materia di concorrenza”, al paragrafo 1 dispone: “… Quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensi dell’articolo 81 o 82 del trattato che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione. Esse devono inoltre evitare decisioni in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati. A tal fine le giurisdizioni nazionali possono valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esse avviati. Tale obbligo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all’articolo 234 del trattato…”.

[17] CGUE 02.04.2020, Causa C‑897/19 PPU, Ruska Federacija, punto 49.