BENI DUAL USE. ENTRA IN VIGORE IL REGOLAMENTO 2021/821

marketude Beni di consumo, Diritto Europeo e della Concorrenza, Marco Stillo, Prospettive, Pubblicazioni, Roberto A. Jacchia

In data 9 settembre 2021 è entrato in vigore il nuovo “Regolamento Dual Use[1], che introduce importanti novità in merito al controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento dei c.d. “prodotti a duplice uso”[2]abrogando il precedente Regolamento (CE) 428/2009[3].

 

Il Regolamento mira a rimodernare la normativa in materia alla luce dei radicali mutamenti geopolitici e tecnologici intervenuti nel tempo, migliorando il coordinamento tra gli Stati Membri e la Commissione e garantendo un adeguato scambio di informazioni ed una maggiore trasparenza, così tale da rafforzare la sicurezza, ridurre i rischi legati al terrorismo internazionale e prevenire abusi e violazioni dei diritti umani.

 

In primo luogo, il Regolamento ha apportato diverse modifiche a livello di definizioni. Nello specifico, esso trova applicazione alle esportazioni effettuate non solo da operatori residenti nell’Unione, e bensì anche da qualsiasi esportatore terzo, a condizione che i prodotti in esportazione si trovino nel territorio doganale dell’Unione[4]. La definizione di esportatore, inoltre, ricomprende ora anche qualsiasi persona fisica che trasporti i prodotti nel proprio bagaglio personale[5]. Il Regolamento, infine, ha ampliato, da un lato, la definizione di intermediario[6] di modo da ricomprendervi qualsiasi operatore che fornisca servizi di intermediazione dal territorio doganale dell’Unione verso quello di uno Stato terzo e, dall’altro, la gamma di prodotti per la cui intermediazione è richiesta l’autorizzazione da parte delle autorità competenti[7].

In secondo luogo, il Regolamento ha introdotto la nuova nozione di assistenza tecnica, per tale intendendosi qualsiasi attività di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio su prodotti[8], assoggettando la relativa attività alla preventiva autorizzazione da parte dell’autorità competente, con un meccanismo sostanzialmente analogo a quello previsto per l’autorizzazione delle altre attività disciplinate dal Regolamento[9].

In terzo luogo, il Regolamento ha introdotto un nuovo requisito per l’esportazione dei prodotti di sorveglianza informatica[10] non compresi negli elenchi di cui all’Allegato I, ossia il previo ottenimento di un’autorizzazione ad hoc per il caso in cui essi siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad un uso connesso alla repressione interna e/o all’attuazione di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale[11]. Più particolarmente, l’obbligo di ottenere l’autorizzazione all’esportazione di tali prodotti può sorgere i) quando l’esportatore viene informato dall’autorità competente che i prodotti sono o possono essere destinati ai suddetti usi, e ii) qualora l’esportatore rilevi autonomamente una tale possibilità di destinazione dei prodotti, dandone comunicazione all’autorità competente, sulla base della quale quest’ultima decide se sottoporre l’esportazione di che trattasi ad autorizzazione.

Il Regolamento introduce anche diverse novità in materia di compliance da parte delle imprese esportatrici. In primo luogo, è previsto l’obbligo, per gli esportatori, di conservare registri commerciali e documentazione dettagliata della loro esportazioni per 5 anni (invece dei 3 anni previsti dalla normativa precedente)[12]. In secondo luogo, sono introdotti obblighi per le imprese di implementare un programma interno di conformità (Internal Compliance Program, IPC), ossia un insieme di procedure efficaci, adeguate e proporzionate quali, tra le altre, misure di diligenza per valutare i rischi connessi all’esportazione dei prodotti per gli utenti e gli usi finali[13]. L’implementazione di un ICP, in particolare, è richiesta da parte degli esportatori che intendano ottenere un’autorizzazione di esportazione globale, salvo che l’autorità competente non lo consideri superfluo sulla base delle altre informazioni acquisite nel corso dell’esame della domanda di autorizzazione presentata[14].

Il Regolamento apporta delle modifiche anche in relazione alla facoltà degli Stati Membri di vietare, per motivi di pubblica sicurezza o di rispetto dei diritti umani, l’esportazione di prodotti dual use non compresi negli elenchi di cui all’Allegato I o di imporre un obbligo di autorizzazione. Nello specifico, qualora uno Stato Membro imponga tali limitazioni, è prevista la facoltà per gli altri Stati Membri di imporre limitazioni dello stesso genere, a condizione di informarne tempestivamente le proprie autorità doganali e le altre autorità nazionali competenti e, se del caso, gli altri Stati Membri e la Commissione[15].

Mentre permane la regola generale per cui l’esportazione dei prodotti dual use è soggetta al rilascio di un’autorizzazione, il Regolamento ne introduce tre nuove tipologie, relative i) ai trasferimenti di tecnologia infragruppo verso determinati Stati[16], ii) ai trasferimenti di tecnologia per la crittografia verso Stati extra-europei[17], e iii) ai c.d. “grandi progetti”[18], per adattare le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle particolari esigenze dei settori industriali. Nello specifico, si tratta di un’autorizzazione di esportazione individuale o globale concessa ad un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso ai fini della realizzazione di uno specifico progetto su larga scala.

Il Regolamento, infine, rafforza la cooperazione tra le autorità nazionali competenti per l’applicazione delle norme europee sul controllo delle esportazioni istituendo un gruppo di coordinamento sui prodotti dual use, composto da rappresentanti della Commissione e degli Stati Membri, al cui interno possono essere discusse tutte le questioni relative all’applicazione del Regolamento[19].

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[1] Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso, GUUE L 206 del 11.06.2021.

[2] L’articolo 2 del Regolamento 2021/821 al punto 1 dispone: “… Al fine del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

«prodotti a duplice uso» sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari…”.

[3] Regolamento (CE) N. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, GUUE L 134 del 29.05.2009.

[4] L’articolo 2 del Regolamento 2021/821 al punto 2) dispone: “«esportazione»:

a) un regime di esportazione ai sensi dell’articolo 269 del codice doganale dell’Unione;

b) una riesportazione ai sensi dell’articolo 270 del codice doganale dell’Unione; si ha riesportazione anche se, durante un transito attraverso il territorio doganale dell’Unione ai sensi del punto 11) del presente articolo, deve essere presentata una dichiarazione sommaria di uscita in quanto la destinazione finale dei prodotti è stata modificata;

c) un regime di perfezionamento passivo ai sensi dell’articolo 259 del codice doganale dell’Unione; o

d) la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico, verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell’Unione; comprende la messa a disposizione in formato elettronico di tali software e tecnologie a persone fisiche o giuridiche o a consorzi al di fuori del territorio doganale dell’Unione; include anche la trasmissione orale della tecnologia quando la tecnologia è descritta su un supporto di trasmissione vocale…”.

[5] L’articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento 2021/821  dispone che per esportatore si intende:

a) qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l’invio di prodotti al di fuori del territorio doganale dell’Unione al momento dell’accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di riesportazione o di una dichiarazione sommaria di uscita; e, qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, l’esportatore è la persona che ha la facoltà di decidere l’invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale dell’Unione;

b) qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che decida di trasmettere software o tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell’Unione o di mettere tali software e tecnologie a disposizione, in forma elettronica, di persone fisiche o giuridiche o consorzi al di fuori del territorio doganale dell’Unione. Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l’esportazione, titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice uso risulti essere una persona residente o stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione, la qualità di esportatore è assunta dal contraente residente o stabilito nel territorio doganale dell’Unione;

c) se la lettera a) o b) non è applicabile, qualsiasi persona fisica che trasporta i prodotti a duplice uso da esportare se tali prodotti a duplice uso sono contenuti nel bagaglio personale della persona ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 19, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione”.

[6] L’articolo 2 del Regolamento 2021/821 al punto 8) dispone: “… «intermediario» è qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che fornisca servizi di intermediazione dal territorio doganale dell’Unione verso il territorio di un paese terzo…”.

[7] L’articolo 6 del Regolamento 2021/821 ai paragrafi 1-2 dispone: “… La fornitura di servizi di intermediazione per prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all’allegato I è subordinata ad autorizzazione nel caso in cui l’intermediario sia stato informato dall’autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

Se un intermediario propone di fornire servizi d’intermediazione di prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all’allegato I ed è a conoscenza che tali prodotti sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, ne informa l’autorità competente. Tale autorità competente decide in merito all’opportunità di sottoporre i suddetti servizi di intermediazione ad autorizzazione...”.

[8] L’articolo 2 del Regolamento 2021/821 al punto 9) dispone: “«assistenza tecnica» è qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma, tra l’altro, di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, anche mediante mezzi elettronici nonché per telefono o qualsiasi altra forma orale di assistenza…”.

[9] L’articolo 8 del Regolamento 2021/821 ai paragrafi 1-2 dispone: “… La fornitura di assistenza tecnica relativa ai prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all’allegato I è subordinata ad autorizzazione nel caso in cui il fornitore di assistenza tecnica sia stato informato dall’autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

Se un fornitore di assistenza tecnica propone di fornire assistenza tecnica per prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all’allegato I ed è a conoscenza che tali prodotti sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, ne informa l’autorità competente. Tale autorità competente decide in merito all’opportunità di sottoporre la suddetta assistenza tecnica ad autorizzazione…”.

[10] L’articolo 2 del Regolamento 2021/821 al punto 20) dispone: “… «prodotti di sorveglianza informatica» sono prodotti a duplice uso appositamente progettati per consentire la sorveglianza dissimulata di persone fisiche mediante il monitoraggio, l’estrazione, la raccolta o l’analisi di dati provenienti da sistemi di informazione e telecomunicazione…”.

[11] Si veda l’articolo 5 del Regolamento 2021/821.

[12] L’articolo 27 del Regolamento 2021/821 al paragrafo 3 dispone: “… I registri o la documentazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservati per almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel corso del quale ha avuto luogo l’esportazione o sono stati forniti i servizi di intermediazione o assistenza tecnica. Essi sono presentati, su richiesta, all’autorità competente…”.

[13] L’articolo 2 del Regolamento 2021/821 al punto 21) dispone: “… «programma interno di conformità» o «ICP» si riferisce a politiche e procedure efficaci, adeguate e proporzionate in corso adottate dagli esportatori al fine di facilitare la conformità alle disposizioni e agli obiettivi del presente regolamento nonché ai termini e alle condizioni delle autorizzazioni attuate a norma del presente regolamento, comprese, tra l’altro, misure di dovuta diligenza per valutare i rischi connessi all’esportazione dei prodotti per gli utenti finali e gli usi finali…”.

[14] L’articolo 12 del Regolamento 2021/821 al paragrafo 4 dispone: “Gli esportatori mettono a disposizione dell’autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie ai fini della loro richiesta di autorizzazione di esportazione specifica o globale, in modo da fornire informazioni complete in particolare per quanto riguarda l’utilizzatore finale, il paese di destinazione e l’uso finale del prodotto esportato.

Le autorizzazioni di esportazione specifiche sono subordinate a una dichiarazione relativa all’uso finale. L’autorità competente può esentare talune domande dall’obbligo di fornire una dichiarazione relativa all’uso finale. Le autorizzazioni globali di esportazione possono essere subordinate a una dichiarazione relativa all’uso finale, se opportuno.

Gli esportatori che utilizzano autorizzazioni di esportazione globali attuano un ICP, a meno che l’autorità competente non lo ritenga superfluo a causa di altre informazioni di cui ha tenuto conto nel trattare la domanda di autorizzazione di esportazione globale presentata dall’esportatore.

Gli obblighi di notifica e relativi all’ICP concernenti l’utilizzo delle autorizzazioni globali di esportazione sono definiti dagli Stati membri.

Su richiesta degli esportatori, le autorizzazioni globali di esportazione che contengono limitazioni quantitative sono suddivise…”.

[15] L’articolo 10 del Regolamento 2021/821 ai paragrafi 1-2 dispone: “… L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all’allegato I è subordinata ad autorizzazione se un altro Stato membro impone un obbligo di autorizzazione per l’esportazione di tali prodotti sulla base di un elenco nazionale di controllo di prodotti adottato da tale Stato membro a norma dell’articolo 9 e pubblicato dalla Commissione a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, e se l’esportatore è stato informato dall’autorità competente che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un utilizzo che desta preoccupazione nell’ambito della pubblica sicurezza, inclusa la prevenzione di atti terroristici, o in relazione a considerazioni in materia di diritti umani.

Uno Stato membro che rifiuti un’autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1 informa anche la Commissione e gli altri Stati membri di tale decisione...”.

[16] Si veda la sezione “G” dell’Allegato II.

[17] Si veda la sezione “H” dell’Allegato II.

[18] L’articolo 2 del Regolamento 2021/821 al punto 14 dispone: “… «autorizzazione per grandi progetti» è un’autorizzazione di esportazione specifica o un’autorizzazione globale di esportazione concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici in uno o più paesi terzi specifici ai fini di uno specifico progetto su larga scala…”.

[19] L’articolo 24 del Regolamento 2021/821 dispone: “È istituito un gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso presieduto da un rappresentante della Commissione e composto di un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro. Esso esamina tutte le questioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento sollevate dal presidente o dal rappresentante di uno Stato membro.

Il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, ove opportuno, consulta gli esportatori, gli intermediari, i fornitori di assistenza tecnica e altri soggetti interessati dal presente regolamento.

Il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, ove opportuno, istituisce gruppi di esperti tecnici composti di esperti degli Stati membri per esaminare questioni specifiche relative all’attuazione dei controlli, comprese questioni relative all’aggiornamento degli elenchi di controllo dell’Unione di cui all’allegato I. I gruppi di esperti tecnici, ove opportuno, consultano gli esportatori, gli intermediari, i fornitori di assistenza tecnica e le altre parti interessate dal presente regolamento.

La Commissione sostiene un programma dell’Unione di sviluppo delle capacità in materia di licenze e di applicazione delle norme, anche sviluppando, in consultazione con il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, programmi di formazione comuni per i funzionari degli Stati membri…”.