RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI. LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SULLA NOZIONE DI “PERSONA CHE SI PRESENTA COME PRODUTTORE”

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In data 19 dicembre 2024, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C-157/23, Ford Italia SpA contro ZP e Stracciari SpA, sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi[1]. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Ford Italia SpA (“Ford”) e, dall’altro, ZP e la Stracciari SpA (“Stracciari”) relativamente al sorgere della responsabilità per danno da prodotti difettosi della Ford a seguito di un sinistro automobilistico subito da ZP mentre guidava un veicolo di tale marchio da lui acquistato presso la Stracciari.

Questi i fatti.

In data 27 dicembre 2001, ZP era stato coinvolto in un sinistro automobilistico nel corso del quale un airbag in dotazione del veicolo in questione[2] non aveva funzionato. Di conseguenza, ZP aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna contro la Stracciari e la Ford al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni che egli riteneva di aver subito a causa del difetto presentato dal veicolo in questione. Poiché il giudice aveva dichiarato la responsabilità extracontrattuale della Ford, quest’ultima aveva interposto appello dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna, che tuttavia ne aveva respinto il ricorso. La Ford, pertanto, aveva impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte suprema di cassazione (il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se l’articolo 3, paragrafo 1[3], della Direttiva 85/374 debba essere interpretato nel senso che il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una “persona che si presenta come produttore” di tale prodotto qualora egli non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su detto prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest’ultimo coincida, da un lato, con il nome di detto fornitore o con un elemento distintivo di quest’ultimo e, dall’altro, con il nome del produttore.

La Corte ha preliminarmente rilevato che sebbene il legislatore europeo abbia scelto di imputare, in linea di principio, al produttore la responsabilità per i danni causati dai suoi prodotti difettosi, l’articolo 3 della Direttiva 85/374 designa, tra gli operatori che hanno partecipato ai processi di fabbricazione e di commercializzazione del prodotto in questione, quelli che possono parimenti doversi assumere tale responsabilità[4]. Più particolarmente, l’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 85/374 contiene un’alternativa, di cui solo la prima parte riguarda la persona che è almeno parzialmente coinvolta nel processo di fabbricazione del prodotto interessato, mentre la seconda designa una persona che si presenta come produttore apponendo su tale prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo[5]. Di conseguenza, la partecipazione della persona che si presenta come produttore al processo di fabbricazione del prodotto non è necessaria affinché quest’ultima sia qualificata come “produttore” ai sensi di tale disposizione[6], e pertanto un soggetto che, come la Ford, non fabbrica veicoli, limitandosi ad acquistarli dal loro fabbricante per distribuirli in un altro Stato Membro, può essere considerata “produttore” ai sensi della Direttiva 85/374, se, conformemente al suo articolo 3, paragrafo 1, si è presentata come tale avendo apposto sul veicolo in questione il proprio nome, marchio o altro segno distintivo. Con ciò, infatti, la persona che si presenta come produttore dà l’impressione di essere implicata nel processo di produzione o di assumerne la responsabilità, di talché l’utilizzo di tali menzioni equivale, per detta persona, ad utilizzare la sua notorietà al fine di rendere il prodotto più attraente agli occhi dei consumatori[7].

Tutto ciò premesso, benché la formulazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 85/374, riferendosi ad una persona che si presenta come produttore apponendo sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo potrebbe lasciar intendere che tale qualificazione sia subordinata ad un suo intervento attivo, consistente nell’apporre essa stessa una menzione del genere sul prodotto in questione, tale riferimento riguarda essenzialmente il comportamento di una persona che utilizza l’apposizione del proprio nome, marchio o altro segno distintivo su un prodotto per dare l’impressione di essere coinvolta nel processo produttivo o di assumerne la responsabilità. Quando tale persona fornisce il prodotto in questione, pertanto, è indifferente che vi abbia materialmente apposto essa stessa una siffatta menzione o che il suo nome contenga quella che è stata apposta su di esso dal fabbricante e che corrisponde al nome di quest’ultimo. In entrambe le ipotesi, infatti, il fornitore sfrutta la coincidenza tra la menzione in questione e la propria denominazione sociale per presentarsi al consumatore come responsabile della qualità del prodotto e suscitargli una fiducia paragonabile a quella che questi nutrirebbe se il prodotto fosse venduto direttamente dal suo produttore. Di conseguenza, in entrambi i casi il fornitore deve essere considerato una persona che si presenta come produttore ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 85/374.

Alla luce di quanto visto finora, la Corte ha pertanto statuito che:

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una «persona che si presenta come produttore» di detto prodotto, ai sensi di tale disposizione, qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su siffatto prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest’ultimo coincida, da un lato, con il nome di tale fornitore o con un elemento distintivo di quest’ultimo e, dall’altro, con il nome del produttore”.

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[1] GUUE L 210 del 07.08.1985.

[2] Il veicolo era stato prodotto dalla Ford WAG, una società con sede in Germania, poi fornito alla Stracciari tramite la Ford, che distribuisce tali veicoli in Italia.

[3] L’articolo 3 della Direttiva 85/374 al paragrafo 1 dispone: “… Il termine «produttore» designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchi marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso…”.

[4] CGUE 10.01.2006, Causa C‑402/03, Skov e Bilka, punti 29-30.

[5] CGUE 07.07.2022, Causa C‑264/21, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, punto 26.

[6] Ibidem, punto 27.

[7] Ibidem, punto 34.