In data 16 dicembre 2024, il Consiglio ha deciso di imporre un nuovo pacchetto di sanzioni economiche ed individuali nei confronti della Russia al fine di limitarne ulteriormente la capacità di portare avanti la sua guerra contro l’Ucraina e di indebolirne il complesso militare e industriale.
In primo luogo, al fine di proteggere le imprese europee dalle controversie con le controparti russe, il Consiglio ha deciso di vietare il riconoscimento o l’esecuzione nell’Unione delle sentenze emesse da tribunali russi a norma dell’articolo 248 del codice di procedura arbitrale della Russia, che consente loro, prescindendo dal previo accordo delle parti, di arrogarsi la competenza obbligatoria ed esclusiva nelle controversie tra imprese russe e quelle europee[1]. Tali sentenze, infatti, hanno impedito alla controparte di avviare o proseguire un procedimento in una giurisdizione diversa dalla Russia, comportando spesso sanzioni pecuniarie sproporzionatamente elevate per le imprese europee in violazione delle prassi internazionali consolidate.
In secondo luogo, in ragione dei rischi legati al mantenimento di attività commerciali in loco, il Consiglio ha prorogato i termini applicabili a talune deroghe necessarie per disinvestire dalla Russia[2], di modo da consentire agli operatori europei di uscire il più rapidamente possibile dal mercato russo.
In terzo luogo, dato l’aumento in Russia dei contenziosi e delle misure di ritorsione che consentono a talune entità designate e ai relativi clienti di sequestrare le attività dei depositari centrali di titoli dell’UE (Central securities depositories, CSDs)[3] che sono detenute in Russia senza il loro previo consenso, il Consiglio ha introdotto una deroga che consente a questi ultimi di chiedere alle autorità competenti degli Stati Membri di scongelare le disponibilità liquide ed utilizzarle per adempiere ai loro obblighi giuridici nei confronti dei loro clienti[4].
In quarto luogo, poiché la Russia continua a cercare di eludere il tetto sui prezzi del petrolio, il Consiglio ha aggiunto altre 52 navi della flotta ombra russa all’elenco di quelle cui sono vietati l’accesso ai porti e alle chiuse degli Stati Membri nonché l’ottenimento di una vasta gamma di servizi di trasporto marittimo[5]. Il Consiglio, inoltre, ha aggiunto 32 nuove entità all’elenco delle persone, delle entità e degli organismi che sostengono il complesso militare e industriale russo nella guerra contro l’Ucraina[6], ai quali sono imposte restrizioni più severe all’esportazione di beni e tecnologie dual use o che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia.
Il Consiglio, infine, ha inserito 84 nuove voci all’elenco dei responsabili di azioni che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina[7]. Più particolarmente, le nuove voci consistono in 54 persone tra alti dirigenti di società leader nel settore dell’energia nonché individui coinvolti nella deportazione dei minori, nella propaganda e nell’elusione delle sanzioni nonché 30 imprese militari russe che fabbricano parti di aeromobili, droni, elettronica, motori e componenti ad alta tecnologia per armi ed altro materiale militare.
[1] Si veda il nuovo articolo 11 quater del Regolamento 833/2014.
[2] Si vedano i nuovi articoli 11 e 12 ter del Regolamento 833/2014.
[3] Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012. GUUE L 257 del 28.08.2014. L’articolo 2 del Regolamento, intitolato “Definizioni”, dispone: “… Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «depositario centrale di titoli» o «CSD»: persona giuridica che opera un sistema di regolamento titoli di cui al punto 3 della sezione A dell’allegato e fornisce almeno un altro servizio di base di cui alla sezione A dell’allegato…”.
[4] Si veda il nuovo articolo 6 ter del Regolamento 269/2014.
[5] Si veda il nuovo Allegato XLII del Regolamento 833/2014.
[6] Si veda il nuovo Allegato IV del Regolamento 833/2014.
[7] Si veda il nuovo Allegato del Regolamento 269/2014.