LA COMMISSIONE SANZIONA LA TEVA PER ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE NEL MERCATO DEI FARMACI CONTRO LA SCLEROSI MULTIPLA

marketude Diritto Europeo e della Concorrenza, Farmaceutico e Life Sciences, Marco Stillo, Prospettive, Pubblicazioni

In data 31 ottobre 2024, la Commissione Europea ha inflitto alla Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (“Teva”) un’ammenda pari a circa 462 milioni di euro per aver illegalmente ritardato l’ingresso nel mercato e l’adozione di medicinali concorrenti rispetto al Copaxone, il suo farmaco di punta per la terapia della sclerosi multipla, abusando così della sua posizione dominante nei mercati del glatiramer acetato di diversi Stati Membri[1] in violazione delle norme antitrust europee.

Nello specifico, a partire dal febbraio 2015 la Teva ha posto in essere due condotte complementari costituenti una violazione unica e continuata dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Da un lato, a seguito della scadenza del brevetto per il glatiramer acetato, la Teva ha esteso artificialmente l’esclusività di mercato del Copaxone depositando e ritirando strategicamente brevetti divisionali[2], di modo da ritardare l’ingresso nel mercato dei suoi competitor generici obbligandoli ogni volta ad avviare azioni legali difensive o preventive. Dall’altro lato, la Teva ha posto in essere una c.d. “pratica denigratoria”[3] attraverso una campagna di comunicazione nei confronti dei professionisti sanitari e delle strutture ospedaliere per ostacolare indebitamente l’uso di prodotti concorrenti a base di glatiramer acetato, creando così una falsa percezione dei rischi per la salute associati al loro uso. In questo modo, la Teva ha impedito la diminuzione dei prezzi di listino e danneggiato i bilanci della sanità pubblica. Una volta che un prodotto concorrente faceva il suo ingresso sul mercato, infatti, i prezzi di listino diminuivano fino all’80%, comportando così notevoli risparmi per i sistemi sanitari nazionali.

La sanzione conclude l’indagine avviata in data 4 marzo 2021[4], nel corso della quale la Commissione aveva inviato alla Teva una Comunicazione degli addebiti per informarla dei risultati ottenuti[5], e rappresenta la seconda decisione in materia di abusi di dominanza mediante denigrazione di prodotti concorrenti nel settore farmaceutico. Nel luglio 2024, infatti, la Commissione aveva accettato gli impegni proposti dalla Vifor Pharma (“Vifor”), che in data 20 giugno 2022 era finita sotto indagine per aver intenzionalmente limitato la concorrenza screditando indebitamente la Pharmacosmos, il suo più stretto nonché potenzialmente unico competitor in Europa sul mercato del trattamento con ferro per via endovenosa, a beneficio del proprio farmaco Ferinject[6].

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[1] Ossia Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Spagna.

[2] Un brevetto divisionale è un tipo di brevetto che contiene elementi di una domanda precedente (c.d. “domanda madre”) mantenendone la data di deposito e rivendicandone la stessa priorità, di modo da sopperire all’eventualità che la domanda madre rivendichi più di un’invenzione e che, pertanto, il richiedente sia tenuto a suddividerla in una o più domande che rivendichino, ciascuna, una singola invenzione.

[3] Le c.d. “pratiche denigratorie” consistono nella diffusione di informazioni non veritiere aventi ad oggetto l’efficacia o gli standard di qualità e sicurezza posseduti dai beni o dai servizi di un’impresa concorrente, e che di per sé rientrano nel novero delle pratiche commerciali scorrette. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[4] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[5] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[6] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.