In data 1o settembre 2024 è entrato in vigore il Regolamento 2024/2019[1] che, modificando il Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di Giustizia, ridefinisce l’architettura giurisdizionale dell’Unione europea per quanto riguarda le questioni pregiudiziali sollevate a partire dal 1º ottobre 2024.
Proposto dalla Corte stessa nel dicembre 2022, il Regolamento trova la sua ratio nella necessità di alleggerirne il carico di lavoro nel settore pregiudiziale e di consentirle di continuare a garantire, in tempi ragionevoli, il rispetto del diritto nell’applicazione e nell’interpretazione dei trattati. Negli ultimi anni, infatti, si è registrato un aumento del contenzioso nonché della complessità e della delicatezza delle cause riguardanti, in particolare, questioni di natura costituzionale o collegate ai diritti fondamentali, ciò che si è spesso tradotto in un progressivo allungamento della durata dei procedimenti.
Tutto ciò premesso, la riforma si articola in tre parti.
In primo luogo, avvalendosi della facoltà prevista all’articolo 256, paragrafo 3, primo comma, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)[2], la Corte ha deciso di trasferire al Tribunale la competenza a pronunciarsi in materia pregiudiziale in determinate materie, una possibilità che, pur già prospettata in occasione della Conferenza intergovernativa che aveva portato alla firma del trattato di Nizza nel 2001, non aveva poi trovato seguito. Più particolarmente, il Tribunale diventerà competente a pronunciarsi su domande di pronuncia pregiudiziale che riguardano esclusivamente i) il sistema comune di imposta sul valore aggiunto, ii) i diritti di accisa, iii) il codice doganale, iv) la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, v) la compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto, e vi) il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra[3]. Nello specifico, si tratta di materie che raramente sollevano questioni di principio che possano incidere sull’unità o sulla coerenza del diritto dell’Unione, e sulle quali esiste già una copiosa giurisprudenza della Corte, ciò che dovrebbe consentire al Tribunale di basarsi sulle sentenze pronunciate in precedenza. La Corte, invece, rimarrà competente, da un lato, a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale che, pur essendo collegate alle suddette materie, ne riguardino anche altre e, dall’altro, per le domande di pronuncia pregiudiziale che, pur rientrando in una o più di tali materie, sollevino questioni interpretative indipendenti di diritto primario, di diritto internazionale pubblico o di principi generali del diritto dell’Unione. Per ragioni di certezza del diritto e celerità, inoltre, ogni domanda di pronuncia pregiudiziale continuerà ad essere proposta dinanzi alla Corte affinché questa determini, secondo le modalità precisate nel suo regolamento di procedura, se essa rientri esclusivamente in una o più delle materie specifiche determinate e, pertanto, se debba essere trasmessa al Tribunale.
In secondo luogo, ed indipendentemente dalla materia interessata, tutte le domande di pronuncia pregiudiziale saranno d’ora in poi notificate al Parlamento, al Consiglio e alla Banca centrale europea affinché essi possano determinare se abbiano un interesse particolare nelle questioni sollevate e se intendano, di conseguenza, esercitare il loro diritto di depositare memorie od osservazioni scritte. Per rafforzare la trasparenza e l’apertura del procedimento pregiudiziale e consentire una migliore comprensione delle decisioni pronunciate dalla Corte e dal Tribunale, inoltre, in tutte le cause pregiudiziali le memorie o le osservazioni scritte depositate da un interessato verranno pubblicate sul sito internet della Corte entro un termine ragionevole dopo la chiusura della causa, a meno che quest’ultimo non vi si opponga.
Per consentire alla Corte di Giustizia di concentrarsi sulle impugnazioni che sollevano importanti questioni di diritto, infine, la riforma estende l’ambito di applicazione della procedura di ammissione preventiva[4]. Più particolarmente, il Regolamento 2024/2019 aggiunge sei nuove commissioni di ricorso indipendenti alle quattro attualmente previste dall’articolo 58 bis, portando così il loro numero totale a dieci[5]. La procedura di ammissione preventiva, inoltre, si applicherà alle impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale aventi ad oggetto la decisione di una commissione di ricorso indipendente, istituita dopo il 1º maggio 2019 in seno ad ogni altro organo od organismo dell’Unione, che debba essere adita prima di poter proporre un ricorso dinanzi al Tribunale. Nella stessa ottica, infine, l’ambito di applicazione della procedura di ammissione preventiva verrà estesa anche alle impugnazioni proposte nei confronti delle decisioni del Tribunale relative all’esecuzione di un contratto stipulato dall’Unione o per suo conto e che includa una clausola compromissoria[6].
[1] Regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, GUUE L 2024/2019 del 12.08.2024.
[2] L’articolo 256 TFUE al paragrafo 3 dispone: “… Il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell’articolo 267, in materie specifiche determinate dallo statuto.
Il Tribunale, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci.
Le decisioni emesse dal Tribunale su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione siano compromesse…”.
[3] Si veda il nuovo articolo 50 ter dello Statuto.
[4] La procedura di ammissione preventiva da parte della Corte di giustizia riguarda le impugnazioni in cause che
hanno già beneficiato di un duplice esame, prima da parte di una commissione di ricorso indipendente di un organo
o organismo dell’Unione e, in seguito, da parte del Tribunale.
[5] Si veda il nuovo articolo 58 bis dello Statuto.
[6] L’articolo 272 TFUE dispone: “… La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall’Unione o per conto di questa…”.