LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SULLA SENTENZA DEL TRIBUNALE CHE RIDUCE L’IMPORTO DI UN’AMMENDA INFLITTA DALLA COMMISSIONE

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In data 11 giugno 2024, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C-221/22 P, Commissione contro Deutsche Telekom, sul ricorso con cui la Commissione chiedeva l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 gennaio 2022[1].

Questi i fatti.
In data 15 ottobre 2014, la Commissione aveva adottato la Decisione C(2014) 7465 final[2], con cui aveva inflitto alla Deutsche Telekom AG (“Deutsche Telekom”) un’ammenda pari a circa 31 milioni di euro per aver abusato della propria posizione dominante sul mercato slovacco dei servizi di telecomunicazione a banda larga in violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e dell’articolo 54 dell’Accordo SEE. Pur versando tale ammenda a titolo provvisorio, in data 16 gennaio 2015 la Deutsche Telekom aveva proposto un ricorso di annullamento dinnanzi al Tribunale dell’Unione, che lo aveva parzialmente accolto riducendo la suddetta ammenda di circa 12 milioni di euro[3].

Dopo che la Commissione le aveva rimborsato l’importo in questione, la Deutsche Telekom aveva richiesto il versamento degli interessi di mora corrispondenti all’importo indebitamente percepito per il periodo compreso tra la data di pagamento dell’ammenda e quella di rimborso di quest’ultimo. Con la decisione del 28 giugno 2019, tuttavia, la Commissione aveva respinto tale domanda, di talché la Deutsche Telekom aveva adito nuovamente il Tribunale dell’Unione che, in data 19 gennaio 2022, i) aveva condannato la Commissione a versare un’indennità pari a circa 1,8 milioni di euro alla Deutsche Telekom a titolo di risarcimento del danno subito, i) ne aveva annullato la decisione che rifiutava di versare interessi di mora, e iii) aveva respinto il ricorso della Deutsche Telekom per il resto. Di conseguenza, la Commissione si era rivolta alla Corte di Giustizia deducendo due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo, la Commissione sosteneva che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto nel considerare che l’articolo 266[4] TFUE le imponeva un obbligo assoluto e incondizionato di pagare retroattivamente interessi di mora a carattere sanzionatorio a decorrere dalla data del pagamento provvisorio dell’ammenda.

La Corte ha preliminarmente ricordato che il versamento di interessi costituisce una misura di esecuzione della sentenza di annullamento, in quanto mira a risarcire forfettariamente la privazione del godimento di un credito e, dopo la sua pronuncia, a spingere il debitore ad eseguirla quanto prima[5]. In caso di annullamento o di riduzione con effetto ex tunc, da parte di un giudice dell’Unione, di un’ammenda inflitta con una decisione della Commissione per violazione delle norme in materia di concorrenza, pertanto, essa è tenuta a rimborsare in tutto o in parte l’importo dell’ammenda pagata a titolo provvisorio, maggiorato degli interessi per il periodo compreso tra la data del pagamento provvisorio di tale ammenda e la quella del suo rimborso.

L’obbligo di restituire somme di denaro indebitamente percepite con gli interessi, inoltre, non si applica solo alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione, e bensì anche alle autorità degli Stati Membri. Ogni soggetto dell’ordinamento al quale un’autorità nazionale abbia imposto il pagamento di una tassa, di un dazio, di un’imposta o di un altro prelievo in violazione delle norme europee, infatti, ha il diritto di ottenere, da parte di detta autorità, non solo il rimborso dell’importo indebitamente riscosso, e bensì anche il versamento di interessi intesi a compensare l’indisponibilità di tale somma[6]. Di conseguenza, quando sono state percepite somme di denaro in violazione del diritto europeo, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’autorità nazionale o di un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione, esse devono essere restituite, e la restituzione deve essere maggiorata di interessi che coprono tutto il periodo che va dalla data del pagamento di tali somme alla data della loro restituzione[7]. Statuendo che la Commissione aveva violato l’articolo 266, primo comma, TFUE rifiutando di versare interessi alla Deutsche Telekom sull’importo dell’ammenda indebitamente percepita per il periodo in questione, pertanto, il Tribunale non era incorso in un errore di diritto, di talché il primo motivo di impugnazione deve essere respinto.

Con il secondo motivo, invece, la Commissione sosteneva che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto nel ritenere che il tasso applicabile agli interessi che essa è tenuta a pagare fosse pari a quello di rifinanziamento della Banca Centrale Europea (European Central Bank, ECB) maggiorato di 3,5 punti percentuali.

La Corte ha preliminarmente ricordato che ai fini della determinazione dell’importo degli interessi di mora da versare ad un’impresa che ha pagato un’ammenda inflitta dalla Commissione, a seguito dell’annullamento di quest’ultima, essa deve applicare il tasso previsto a tal fine dall’articolo 83 del Regolamento delegato n. 1268/2012[8].

Tutto ciò premesso, nel caso concreto il Tribunale non aveva preso in considerazione nessuno dei due tassi di interesse relativi ai casi specifici di cui, rispettivamente, ai paragrafi 2, lettera a), e 4, dell’articolo 83, adottando invece quello previsto in via suppletiva per tutti gli altri casi. A tale riguardo, sebbene, come sostenuto dalla Commissione, l’articolo 83, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento delegato n. 1268/2012 non fissi il tasso di interesse corrispondente ad un risarcimento forfettario come quello in questione nel caso concreto, da ciò tuttavia non deriva automaticamente che, applicando quest’ultimo, il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nell’esercizio della competenza riconosciutagli nell’ambito delle procedure volte a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Tenuto conto del fatto che l’obbligo della Commissione di corredare di interessi il rimborso di un’ammenda totalmente o parzialmente annullata da un giudice dell’Unione deriva dall’articolo 266, primo comma, TFUE, qualsiasi nuovo metodo o modalità di calcolo deve rispettare gli obiettivi perseguiti da questi ultimi. Il tasso applicabile a tali interessi, pertanto, non potrebbe limitarsi a compensare la svalutazione monetaria intervenuta durante il periodo per il quale gli stessi devono essere pagati, senza coprire il risarcimento forfettario al quale l’impresa che ha pagato tale ammenda ha diritto per il fatto di essere stata privata per un certo periodo del godimento dei fondi corrispondenti all’importo indebitamente percepito dalla Commissione. Di conseguenza, anche il secondo motivo di impugnazione, cosi come il ricorso nella sua interezza, deve essere respinto.

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[1] Tribunale 19.01.2022, Causa T-610/19, Deutsche Telekom AG contro Commissione europea.

[2] Dec. Comm. C(2014) 7465 final del 15.10.2014, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE, Procedimento AT.39523 – Slovak Telekom.

[3] Tribunale 13.12.2018, Causa T-827/14, Deutsche Telekom AG contro Commissione europea.

[4] L’articolo 266 TFUE dispone “… L’istituzione, l’organo o l’organismo da cui emana l’atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria ai trattati sono tenuti a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea comporta.

Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall’applicazione dell’articolo 340, secondo comma…”.

[5] CGUE 12.02.2015, Causa C‑336/13 P, Commissione/IPK International, punto 30; Tribunale 10.10.2001, Causa T‑171/99, Corus UK/Commissione, punti 53-54.

[6] CGUE 28.04.2022, Cause riunite C‑415/20, C‑419/20 e C‑427/20, Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions e a., punti 51-52; CGUE 09.09.2021, Causa C‑100/20, Hauptzollamt B (Riduzione fiscale facoltativa), punti 26-27; CGUE 19.07.2012, Causa C‑591/10, Littlewoods Retail e a., punti da 24-26; CGUE 08.03.2001, Cause riunite C‑397/98 e C‑410/98, Metallgesellschaft e a., punto 84; CGUE 09.11.1983, Causa 199/82, San Giorgio, punto 12.

[7] CGUE 28.04.2022, Cause riunite C‑415/20, C‑419/20 e C‑427/20, Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions e a., punto 53.

[8] Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, GUUE L 362 del 31.12.2012. L’articolo 83 del Regolamento, intitolato “Interessi di mora”, dispone: “Fatte salve le disposizioni specifiche risultanti dall’applicazione delle normative settoriali, ogni importo esigibile non rimborsato alla scadenza di cui all’articolo 80, paragrafo 3, lettera b), produce interessi a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Il tasso d’interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla scadenza di cui all’articolo 80, paragrafo 3, lettera b), è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di:

a) otto punti percentuali quando il credito ha per fatto costitutivo un appalto pubblico di forniture e di servizi di cui al titolo V;

b) tre punti e mezzo percentuali in tutti gli altri casi.

L’importo degli interessi è calcolato con decorrenza dal giorno di calendario successivo alla scadenza di cui all’articolo 80, paragrafo 3, lettera b), che è indicata anche nella nota di addebito, sino al giorno di calendario nel quale il debito è rimborsato integralmente. BIS L’ordine di riscossione corrispondente all’importo degli interessi di mora è emesso quando gli interessi sono effettivamente percepiti.

Nel caso delle ammende, quando il debitore costituisce una garanzia finanziaria accettata dal contabile in sostituzione del pagamento, il tasso d’interesse da applicare con decorrenza dalla scadenza cui all’articolo 80, paragrafo 3, lettera b), è il tasso di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in vigore il primo giorno del mese di adozione della decisione che infligge l’ammenda e maggiorato soltanto di un punto percentuale e mezzo...”.