LA CRISI UCRAINA E IL QUATTORDICESIMO PACCHETTO DI SANZIONI

marketude Diritto costituzionale e internazionale, Diritto Europeo e della Concorrenza, Marco Stillo, Prospettive, Pubblicazioni, Ucraina e sanzioni internazionali

In data 24 giugno 2024, il Consiglio ha deciso di imporre un nuovo pacchetto di sanzioni economiche ed individuali nei confronti della Russia al fine di continuare a ridurne ulteriormente le entrate e la capacità bellica nonché a rafforzare l’applicazione delle norme e delle misure antielusione.

Per quanto riguarda il settore energetico, il pacchetto vieta[1], da un lato, i nuovi investimenti e la fornitura di beni, tecnologie e servizi per il completamento dei progetti di gas naturale liquefatto (liquefied natural gas, LNG) in costruzione in Russia e, dall’altro, i servizi di ricarico nel territorio dell’Unione ai fini di operazioni di trasbordo quando gli stessi sono utilizzati per il LNG russo, a meno che non si tratti di operazioni verso gli Stati Membri. La Russia, infatti, sta attualmente utilizzando i porti europei per trasferire LNG dalle sue navi rompighiaccio su navi più piccole ed economiche, ottimizzando così il trasporto del suo gas verso il resto del mondo. Il pacchetto, inoltre, vieta l’importazione di LNG russo in terminali specifici che non sono collegati alla rete di gasdotti dell’Unione. La misura, tuttavia, non impedisce le importazioni di LNG russo attraverso altri impianti nell’Unione, e non ha effetti negativi sul mercato europeo del gas nè sulla sicurezza degli approvvigionamenti.

Per quanto riguarda il settore finanziario, il pacchetto vieta[2] alle banche europee al di fuori della Russia di connettersi ed effettuare transazioni utilizzando il sistema di trasmissione dei messaggi finanziari (System for Transfer of Financial Messages, SPFS), un’iniziativa della Banca Centrale Russa volta ad evitare le sanzioni internazionali, e di effettuare transazioni con le banche degli Stati terzi che utilizzano tale sistema per aumentare la resilienza finanziaria della Russia, che saranno elencate in un Allegato del Regolamento 833/2014[3]. Il pacchetto, inoltre, introduce il divieto di transazioni con banche e fornitori di criptovalute, in Russia e in Stati terzi, che forniscono supporto all’industria e alla difesa russe[4].

Per quanto riguarda il settore dei trasporti, il pacchetto, da un lato, modifica il divieto di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Unione al fine di applicarlo anche a qualsiasi aeromobile utilizzato per un volo non di linea e in merito al quale una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo russi siano in grado di stabilire di fatto il luogo o l’orario di decollo o atterraggio e, dall’altro, introduce un obbligo di fornire, su richiesta delle autorità nazionali competenti, informazioni sui voli non di linea riguardanti, tra le altre cose, la proprietà dell’aeromobile e i passeggeri[5]. Il pacchetto, inoltre, rafforza il divieto di trasportare merci su strada nell’Unione, compreso il transito, alle imprese europee possedute per il 25% o più da cittadini russi[6].

Per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, il pacchetto impone agli uffici e alle istituzioni competenti di non accettare nuove domande di brevetti, marchi e altri diritti da parte di soggetti russi[7], i quali potranno ancora utilizzare i loro nuovi marchi e tecnologie nell’Unione senza tuttavia essere tutelati contro il loro utilizzo da parte delle imprese europee.

Per quanto riguarda il commercio, il pacchetto introduce divieti di esportazione che non riguardano nuove categorie di prodotti, e bensì rafforzano le sanzioni attualmente in vigore, concentrandosi su quattro settori chiave per l’economia della Russia[8]. Il pacchetto, inoltre, introduce ulteriori restrizioni sull’importazione di elio, che genera entrate fondamentali per la Russia, e perfeziona il divieto di importazione sui diamanti russi. Più particolarmente, quest’ultimo non si applica ai diamanti situati nell’Unione o in Stati terzi, diversi dalla Russia, o lucidati o lavorati in uno Stato terzo prima della sua entrata in vigore (c.d. clausola “grandfathering“), consentendo importazioni o esportazioni temporanee di gioielli e prorogando di sei mesi (fino al 1º marzo 2025) il periodo di tempo al termine del quale il sistema di tracciabilità completa per le importazioni di diamanti naturali grezzi e lucidati diventerà obbligatorio[9].

Attualmente, le imprese europee che, ad esempio, rescindono un contratto con un’impresa russa al fine di rispettare le sanzioni sono protette da possibili rivendicazioni nell’Unione, ma possono essere citate in giudizio in Russia e vedersi sequestrare i loro beni. Di conseguenza, il pacchetto stabilisce una base giuridica specifica affinché gli operatori europei possano chiedere un risarcimento per i danni causati dalle imprese russe[10]. Il pacchetto, inoltre, vieta ai partiti politici, alle organizzazioni non governative nonché ai fornitori di servizi media nell’Unione di accettare donazioni, benefici economici o sostegno dalla Russia e dai suoi delegati[11], salvaguardando così l’integrità e l’indipendenza dei processi politici europei e proteggendo i cittadini dalla manipolazione.

Il pacchetto rafforza le misure antielusione previste dal Regolamento 833/2014. Le imprese europee, infatti, dovranno impegnarsi per garantire che le loro filiali negli Stati terzi non prendano parte ad attività che possono compromettere le sanzioni attualmente in vigore[12]. La c.d. “clausola no Russia”[13], inoltre, è stata arricchita di ulteriori condizioni al fine di ridurre gli oneri per gli operatori europei. Più particolarmente, è stato prorogato dal 20 dicembre 2024 al 1° gennaio 2025 il termine per garantire che i contratti conclusi prima dell’adozione del 12° pacchetto[14] rispettino le norme ivi previste, ed è stata aggiunta un’esenzione per i contratti conclusi nell’ambito di appalti pubblici in Stati terzi, che dovranno comunque essere notificati alle autorità nazionali competenti. Gli operatori europei che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti comuni ad alta priorità (Common High Priority, CHP) verso Stati terzi, inoltre, saranno tenuti, da un lato, a dotarsi di procedure di due diligence in grado di identificare, valutare e mitigare i rischi di riesportazione verso la Russia e, dall’altro, a garantire che anche le loro filiali estere che trattano prodotti CHP rispettino tali requisiti[15].

Il pacchetto, infine, aggiunge altre 69 persone fisiche e 47 entità all’elenco dei soggetti sottoposti al congelamento dei beni e al divieto di mettere a loro disposizione fondi e risorse economiche. Nello specifico, le nuove aggiunte riguardano compagnie attive in diversi settori dell’economia Russia quali, tra gli altri, quello militare, chimico, energetico, l’ingegneria spaziale nonché gli esplosivi[16].

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[1] Decisione (PESC) 2024/1744 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, GUUE L 1744 del 24.06.2024.

[2] Regolamento (UE) 2024/1745 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, GUUE L 1745 del 24.06.2024.

[3] Si veda il nuovo articolo 5 bis ter del Regolamento 833/2014.

[4] Si veda il nuovo articolo 5 bis quater del Regolamento 833/2014.

[5] Si veda il nuovo articolo 3 quater del Regolamento 833/2014.

[6] Si veda il nuovo articolo 3 terdecies del Regolamento 833/2014.

[7] Si veda il nuovo articolo 5 vicies del Regolamento 833/2014.

[8] Ossia chimico, plastica, parti di veicoli e macchinari.

[9] Si veda il nuovo articolo 3 septdecies del Regolamento 833/2014.

[10] Si vedano gli articoli 11 bis e 11 ter del Regolamento 833/2014.

[11] Si veda il nuovo articolo 5 unvicies del Regolamento 833/2014.

[12] Si veda il nuovo articolo 8 bis del Regolamento 833/2014.

[13] Si veda l’articolo 12 octies del Regolamento 833/2014.

[14] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[15] Si veda l’articolo 12 octies ter del Regolamento 833/2014.

[16] Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1746 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, GUUE L 1746 del 24.06.2024.