TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA VITA PRIVATA. LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SULLA DECISIONE GIUDIZIARIA CHE AUTORIZZA L’ASCOLTO, LA CAPTAZIONE E LA MEMORIZZAZIONE DELLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE DI PERSONE SOSPETTATE DI AVER COMMESSO UN REATO DOLOSO GRAVE

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In data 13 giugno 2024, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C‑229/22, HYA e altri, sull’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, della Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche[1] nonché dell’articolo 47, secondo comma, dell’articolo 52, paragrafo 1, e dell’articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di HYA, IP, DD, ZI e SS per partecipazione ad un’organizzazione criminale.

Questi i fatti.

Tra il 10 aprile e il 23 maggio 2017, lo Spetsializirana prokuratura (pubblico ministero specializzato) aveva presentato dinanzi al presidente dello Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) sette richieste di autorizzazione per l’impiego di tecniche investigative speciali al fine di intercettare e captare, o anche sorvegliare e tracciare, le conversazioni telefoniche di IP, di DD, di ZI e di SS, quattro persone sospettate di aver commesso reati gravi. Ciascuna di tali richieste era stata accolta, di talché il giudice aveva emesso sette decisioni di autorizzazione di intercettazioni telefoniche, che corrispondevano ad un modello prestabilito destinato a coprire tutti i possibili casi di autorizzazione, senza alcun riferimento alle circostanze di fatto e di diritto, ad eccezione del periodo per il quale veniva autorizzato l’uso delle tecniche investigative speciali. Di conseguenza, il pubblico ministero specializzato aveva accusato queste quattro persone e una quinta, HYA, di partecipare ad un’organizzazione criminale costituita, a fini di lucro, per far passare clandestinamente cittadini di Stati terzi attraverso le frontiere bulgare, aiutarli ad entrare illegalmente nel territorio bulgaro nonché a ricevere o a versare tangenti in relazione a tali attività.

Poiché il contenuto delle conversazioni registrate rivestiva un’importanza diretta per accertare la fondatezza degli atti di imputazione di IP, di DD, di ZI e di SS, il Tribunale penale specializzato aveva ritenuto di dover preliminarmente controllare la validità del procedimento che aveva condotto alle autorizzazioni delle intercettazioni telefoniche, adendo pertanto in via pregiudiziale la Corte di Giustizia, che in data 16 febbraio 2023 si era pronunciata nella Causa HYA e altri[2]. Successivamente, alcuni procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale penale specializzato, tra cui il caso concreto, erano stati trasferiti al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se l’articolo 15, paragrafo 1[3], della Direttiva 2002/58, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma[4], della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni di diritto nazionale le quali impongono che una decisione giudiziaria che autorizzi, senza il consenso degli utenti interessati, l’ascolto, la captazione e la memorizzazione di comunicazioni comporti essa stessa una motivazione esplicita per iscritto, indipendentemente dall’esistenza di una richiesta motivata delle autorità penali. Il giudice del rinvio, inoltre, chiedeva se la medesima disposizione della Direttiva 2002/58 osti ad una norma di diritto nazionale la quale impone che le conversazioni registrate siano escluse dai mezzi di prova a causa della mancanza di motivazione dell’autorizzazione giudiziaria, anche qualora una lettura incrociata dell’autorizzazione giudiziaria e della richiesta consentirebbe di comprendere, in modo agevole e univoco, i motivi di tale autorizzazione.

La Corte ha preliminarmente ricordato che il principio della riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite una rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico[5] si traduce nel vietare l’ascolto, la captazione nonché la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, senza il consenso degli utenti interessati, salvo nelle ipotesi previste all’articolo 15, paragrafo 1, della Direttiva 2002/58[6]. A tale riguardo, le misure legislative che disciplinano l’accesso delle autorità competenti ai dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva 2002/58 non possono limitarsi ad esigere che tale accesso risponda alla finalità perseguita dalle medesime, ma devono altresì prevedere le condizioni sostanziali e procedurali che disciplinano tale trattamento[7], che devono essere adottate nel rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione e dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta, tra cui in particolare quello ad un equo processo, ai sensi del quale le decisioni giudiziarie devono essere motivate[8].

Tutto ciò premesso, qualora una misura legislativa preveda che possano essere introdotte restrizioni al principio di riservatezza delle comunicazioni elettroniche sancito all’articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva 2002/58, mediante decisioni giudiziarie, l’articolo 15, paragrafo 1 di quest’ultima, letto in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della Carta, impone agli Stati Membri di prevedere che tali decisioni debbano essere motivate[9]. Il diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo, infatti, presuppone che l’interessato possa conoscere la motivazione della decisione adottata nei suoi confronti, di modo da essere in grado di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se adire o meno il giudice competente ad esercitare il controllo di legittimità di tale decisione[10]. Di conseguenza, una normativa nazionale che impone che qualsiasi decisione giudiziaria che autorizzi, senza il consenso degli utenti interessati, l’ascolto, la captazione e la memorizzazione di comunicazioni comporti essa stessa una motivazione esplicita per iscritto rispetta necessariamente i requisiti di motivazione derivanti dal diritto dell’Unione, di talché i giudici nazionali non sono obbligati a disapplicarla.

Alla luce di quanto detto finora, la Corte ha pertanto statuito che:

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a disposizioni di diritto nazionale ai sensi delle quali una decisione giudiziaria che autorizzi, senza il consenso degli utenti interessati, l’ascolto, la captazione e la memorizzazione di comunicazioni deve essa stessa comportare una motivazione esplicita per iscritto, indipendentemente dall’esistenza di una richiesta motivata delle autorità penali”.

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[1] GUUE L 201 del 31.07.2002.

[2] CGUE 16.02.2023, Causa C-349/21, HYA e a. (Motivation des autorisations des écoutes téléphoniques).

[3] L’articolo 15 della Direttiva 2002/58, intitolato “Applicazione di alcune disposizioni della direttiva 95/46/CE”, al paragrafo 1 dispone: “… Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all’articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, una misura necessaria, opportuna e proporzionata all’interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell’uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica. A tal fine gli Stati membri possono tra l’altro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo. Tutte le misure di cui al presente paragrafo sono conformi ai principi generali del diritto comunitario, compresi quelli di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del trattato sull’Unione europea…”.

[4] L’articolo 47 della Carta, intitolato “Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale”, al paragrafo 2 dispone: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare…”.

[5] L’articolo 5 della Direttiva 2002/58, intitolato “Riservatezza delle comunicazioni”, al paragrafo 1 dispone: “… Gli Stati membri assicurano, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico. In particolare essi vietano l’ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente a norma dell’articolo 15, paragrafo 1. Questo paragrafo non impedisce la memorizzazione tecnica necessaria alla trasmissione della comunicazione fatto salvo il principio della riservatezza…”.

[6] CGUE 16.02.2023, Causa C-349/21, HYA e a. (Motivation des autorisations des écoutes téléphoniques), punto 40.

[7] Ibidem, punto 42.

[8] Ibidem, punto 44.

[9] Ibidem, punto 45.

[10] Ibidem, punto 46.