Disciplinate le modalità di accesso al credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica con decreto 17 maggio 2024 e pubblicato l’apposito modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica” con provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024.
Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica
L’art. 16, D.L. n. 124/2023 concede, per il 2024, alle imprese che acquisiscono beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni del Sud, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito.
Sono agevolabili gli investimenti relativi all’acquisto, anche in locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Il decreto in commento definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli mentre il modello di comunicazione previsto per la procedura deve ancora essere approvato.
Si segnala che per le imprese del settore agricolo e della pesca è stato istituito apposito credito di imposta ZES Unica Mezzogiorno (art.16-bis nel D.L. n.124/2023,) la cui operatività dipende da un decreto attuativo in via di emanazione. Per maggiori dettagli si rinvia alla nostra specifica nota informativa.
Soggetti
Imprese che acquisiscono beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga ex art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’UE, e dell’Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dalla lett. c) della norma citata.
Misura
La misura della agevolazione varia in funzione delle dimensioni dell’impresa, dell’ammontare dell’investimento e della regione come di seguito schematizzato:
Dimensione impresa |
|||||||
Piccola |
Media |
Grande |
|||||
Investimento |
|||||||
Regione |
<=€50 mio |
>€50 mio |
<=€50 mio |
>€50 mio |
<=€50 mio |
>€50 mio |
|
a) |
▪ Calabria |
60% |
40% |
50% |
40% |
40% |
40% |
b) |
▪ Puglia* |
70% |
50% |
60% |
50% |
50% |
50% |
c) |
▪ Basilicata |
50% |
30% |
40% |
30% |
30% |
30% |
d) |
▪ Sardegna** |
60% |
40% |
50% |
40% |
40% |
40% |
e) |
▪ Abruzzo*** |
35% |
15% |
25% |
15% |
15% |
15% |
* Area della Provincia di Taranto, territori individuati ai fini del sostegno del fondo per una transizione giusta nella regione |
Per i progetti con costi >50 milioni di euro l’aiuto deve essere calcolato secondo il metodo dell’importo di aiuto corretto[1].
Sono agevolabili gli investimenti il cui costo complessivo dei beni non sia inferiore a 200.000 euro nè superiore 100 milioni di euro. |
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ottenuta rapportando lo stanziamento previsto, pari a 1,8 miliardi di euro (a cui, ai sensi dell’art. 7, D.L. n. 63/2024, deve essere sottratta la somma complessiva di 130 milioni di euro da versare), all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. La percentuale sarà pari al 100% nel caso in cui l’ammontare complessivo del credito d’imposta richiesto risulti inferiore alle risorse stanziate.
Calcolo
- Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
- Investimenti in locazione finanziaria: si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
Investimenti agevolabili
Sono quelli facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all’acquisto, anche in locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Valore terreni e immobili: non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Immobili strumentali: sono agevolabili anche i beni già utilizzati per svolgere attività economica.
Sono esclusi i beni:
- autonomamente destinati alla vendita;
- trasformati o assemblati per ottenere prodotti destinati alla vendita;
- materiali di consumo.
Determinazione momento effettuazione investimenti e valore beni agevolabili: si tiene conto degli artt. 109, commi 1 e 2, e 110 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati.
Acquisizioni agevolabili:
- tra i soggetti non devono sussistere rapporti di controllo o collegamento e, comunque;
- realizzate a condizioni di mercato.
Commisurazione credito d’imposta: quota costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ogni progetto, di 100 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati in leasing si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.
Certificazione revisore legale: l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. (riguarda anche imprese non obbligate a revisione legale).
Settori esclusi
Industria siderurgica, carbonifera e della lignite; trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti (come specificato dalla legge di conversione), e relative infrastrutture; produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche; banda larga; creditizio, finanziario e assicurativo.
Imprese in stato di liquidazione o di scioglimento e imprese in difficoltà.
Per l’individuazione settore di appartenenza rileva il codice attività, della tabella ATECO 2024, indicato nella comunicazione, riferibile alla struttura produttiva presso cui è realizzato l’investimento da agevolare.
Recapture
Mancata entrata in funzione
Se i beni oggetto di agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato, escludendo il costo dei beni non entrati in funzione.
Dismissione
Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato, escludendo il costo di tali beni.
Beni acquisiti in locazione finanziaria: tali disposizioni si applicano anche se non è esercitato il riscatto.
Il credito d’imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree di impianto nelle zone assistite, nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento, pena la revoca dei benefici concessi e goduti.
Accesso al credito d’imposta
Dal 12 giugno al 12 luglio 2024, è necessario presentare il Modello di comunicazione[2] approvato dall’ Agenzia delle entrate indicando, tra l’altro, le spese:
- sostenute dal 1° gennaio 2024;
- che si prevede di sostenere fino al 15 novembre 2024.
Entro lo stesso arco temporale è possibile:
- inviare nuova comunicazione, sostitutiva della precedente;
Attenzione: l’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte le precedenti. - rinunciare integralmente al credito d’imposta comunicato.
Investimenti realizzati inferiori a quelli comunicati: dal 3 febbraio al 14 marzo 2025, comunicazione ad Agenzia entrate degli investimenti realizzati e del relativo credito d’imposta maturato (se, in base alle comunicazioni ricevute, la percentuale è inferiore al 100%, l’Agenzia la ridetermina).
Altri aiuti di Stato e de minimis: con le comunicazioni, si deve dichiarare:
- la fruizione relativa agli stessi costi;
- che il relativo cumulo non determina il superamento dell’intensità di aiuto più elevata, o dell’importo di aiuto più elevato, consentita dalla disciplina UE.
Restituzione
Il credito d’imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine di versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le cause di rideterminazione.
Cumulo
Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure agevolative, non qualificabili aiuti di Stato.
Attenzione: resta fermo il divieto di cumulo relativo al credito d’imposta Transizione 5.0.
Utilizzo
Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
Al credito d’imposta non si applica il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro ex art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007.
Il Mod. F24 deve essere presentato solo attraverso i servizi telematici di Agenzia entrate, pena il rifiuto del versamento, dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che approva la percentuale per il calcolo del credito fruibile, e, comunque, non prima della realizzazione dell’investimento.
Comunicazioni con credito d’imposta fruibile >150.000 euro: il credito è utilizzabile in esito alle verifiche antimafia. L’Agenzia comunica l’autorizzazione a utilizzare il credito, se non vi sono motivi ostativi.
Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere:
- l’importo fruibile, pena lo scarto del versamento;
- l’importo maturato in relazione agli investimenti realizzati al momento della compensazione.
Decadenza da credito d’imposta:
- accertamento insussistenza di un requisito;
- documentazione con elementi non veri o false dichiarazioni.
Controlli
Investimenti: l’A.F. applica gli artt. 31 ss. del D.P.R. n. 600/1973.
Credito d’imposta indebito:
- irrogazione sanzioni ex D.Lgs. n. 471/1997;
- applicazione interessi;
- l’Agenzia provvede con atto di recupero.
Registro nazionale aiuti di Stato
Registrazione regime aiuti: la effettua il Dipartimento delle finanze del MEF.
Registrazione aiuti individuali: provvede l’Agenzia delle entrate.
[1] “Importo di aiuto corretto”: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula: importo massimo di aiuto = R × (A + 0,50 × B + 0 × C) dove: R è l’intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data in cui è concesso l’aiuto, esclusa l’intensità di aiuto maggiorata per le PMI; A sono i primi 50 milioni di EUR di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni di EUR e 100 milioni di EUR e C è la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di EUR.
[2] Il Provvedimento di approvazione del Modello di comunicazione, il Modello e le relative istruzioni sono reperibili cliccando qui.