In data 12 aprile 2024, la Commissione ha approvato il piano di cessione presentato dalla Illumina, Inc. (“Illumina”) nell’ambito dell’acquisizione della Grail, Inc. (“Grail”).
Notificato alla Commissione in data 16 giugno 2021, il progetto di acquisizione era stato oggetto di un’istruttoria avviata il 22 luglio successivo al fine di verificare se fosse suscettibile di ridurre la concorrenza nel mercato emergente dello sviluppo e della commercializzazione di test di nuova generazione per l’individuazione di talune forme tumorali basati su innovative tecnologie di sequenziamento (next generation sequencing systems, NGS)[1]. Mentre l’esame dell’operazione era ancora in corso, tuttavia, la Illumina aveva annunciato pubblicamente di aver completato l’acquisizione della Grail, di talché la Commissione, in data 20 agosto 2021, aveva avviato un’ulteriore indagine al fine di verificare se le imprese avessero violato l’obbligo di standstill[2]. Il 20 settembre 2021, inoltre, la Commissione aveva inviato alle due imprese una prima comunicazione degli addebiti informandole dei provvedimenti cautelari che intendeva adottare in risposta alla loro presunta violazione del suddetto obbligo e per prevenire un pregiudizio alla concorrenza potenzialmente irreparabile, provvedimenti poi adottati in data 29 ottobre 2021[3] .
Successivamente, in data 13 luglio 2022 il Tribunale dell’Unione Europea aveva rigettato la domanda di annullamento della Decisione C(2021) 2847 final del 19 aprile 2021 con cui la Commissione aveva accolto la richiesta dell’autorità nazionale competente (ANC) francese di esaminare centralmente il progetto di concentrazione, nonché delle decisioni con le quali la Commissione aveva accettato le analoghe richieste di diverse ANC di aderire a quella francese[4]. In data 19 luglio 2022, inoltre, la Commissione aveva inviato una nuova comunicazione degli addebiti alla Grail e alla Illumina, contestando loro di avere violato il Regolamento 139/2004 dando attuazione all’operazione mentre le indagini erano ancora in corso[5].
In data 6 settembre 2022, pertanto, la Commissione aveva vietato l’operazione in quanto non riteneva sufficienti gli impegni proposti dalla Illumina in risposta alle preoccupazioni più volte sollevate in merito alle possibili restrizioni della concorrenza paventate[6], sanzionando successivamente la Illumina con un’ammenda pari a circa 432 milioni di euro e la Grail con un’ammenda pari a 1.000 euro e accertando così in maniera definitiva la violazione consapevole ed intenzionale dell’obbligo di standstill[7]. In data 12 ottobre 2023, infine, la Commissione aveva adottato delle misure riparative nei confronti delle due imprese al fine di ripristinare lo status quoesistente prima del completamento della concentrazione[8].
Tutto ciò premesso, secondo la Commissione il piano di cessione presentato dalla Illumina soddisfa tutte le condizioni previste dalla decisione relativa alle misure riparative. L’indipendenza della Grail, infatti, verrà ripristinata allo stesso livello esistente prima dell’acquisizione, eliminando così la possibilità, per la Illumina, di danneggiare la concorrenza nel mercato dei NGS. La Grail, inoltre, sarà in grado di mantenere la propria redditività, di modo che la corsa all’innovazione con i propri competitors possa continuare in condizioni simili a quelle esistenti prima della concentrazione. Il piano, infine, non pregiudica le misure cautelari che la Grail e la Illumina dovranno rispettare fino a quando quest’ultima non avrà posto fine all’operazione, e pertanto le due imprese continueranno a rimanere separate fino ad allora.
[1] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.
[2] Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, GUUE L 24 del 29.01.2004. L’articolo 7 del Regolamento, intitolato “Sospensione della concentrazione”, al paragrafo 1 dispone: “… Una concentrazione di dimensione comunitaria, quale è definita all’articolo 1, o che è destinata ad essere esaminata dalla Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, non può essere realizzata prima di essere notificata, né prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato comune da una decisione adottata a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 8, paragrafo 1 o paragrafo 2, ovvero sulla base della presunzione di cui all’articolo 10, paragrafo 6…”.
[3] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.
[4] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.
[5] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.
[6] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.
[7] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.
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