MERCATO DEI MICROPROCESSORI. L’AG MEDINA SI PRONUNCIA SULLA SENTENZA DEL TRIBUNALE CHE ANNULLA PARZIALMENTE LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE NEI CONFRONTI DELLA INTEL

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In data 18 gennaio 2024, l’Avvocato Generale Medina ha presentato le sue conclusioni nella Causa C-240/22 P, Commissione europea contro Intel Corporation Inc., sul ricorso con cui la Commissione chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione Europea del 26 gennaio 2022[1] che, pronunciandosi su rinvio della Corte di Giustizia, aveva annullato parzialmente la Decisione C(2009)3726 final[2] che aveva inflitto un’ammenda di 1,06 miliardi di euro alla Intel Corporation Inc. (“Intel”) ritenendola responsabile di un abuso della propria posizione dominante nel mercato mondiale dei processori x863 nel periodo tra l’ottobre 2002 e il 2007 in violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

Più particolarmente, secondo la Commissione la Intel aveva posto in essere pratiche abusive tramite gli sconti applicati a quattro partner commerciali produttori di apparecchiature informatiche[3] nonché al distributore europeo di dispositivi microelettronici Media-Saturn-Holding (MSH) i) imponendo, come condizione per l’ottenimento degli sconti, che i quattro partner si rifornissero presso di lei di tutto, o pressoché tutto, il loro fabbisogno di microprocessori x86, e ii) effettuando pagamenti a MSH a condizione che la stessa vendesse solamente computer muniti di microprocessori x86 prodotti da Intel. Quest’ultima, pertanto, aveva impugnato la decisione della Commissione dinnanzi al Tribunale, che tuttavia ne aveva integralmente respinto il ricorso[4].

Successivamente, la Intel si era rivolta alla Corte di Giustizia, che aveva annullato[5] la sentenza iniziale e rinviato la causa dinanzi al Tribunale. Quest’ultimo, pertanto, si era pronunciato nuovamente sulla questione, statuendo che la Commissione non era stata in grado di dimostrare che gli sconti di esclusiva e i pagamenti concessi ai partner commerciali nonché alla MSH fossero in grado di o idonei ad avere effetti anticoncorrenziali, in quanto la Decisione C(2009)3726 final risultava inficiata da errori relativi alla valutazione, da un lato, del c.d. “criterio del concorrente altrettanto efficiente” (as efficient competitor test, AEC)[6] e, dall’altro, del tasso di copertura del mercato ad opera della pratica in questione e della sua durata[7]. Di conseguenza, la Commissione si era rivolta alla Corte di Giustizia deducendo sei motivi di impugnazione, dei quali l’AG analizza solo il quarto e il quinto.

Il quarto motivo di impugnazione è diviso in quattro parti.

Con la prima parte del quarto motivo, la Commissione sosteneva che il Tribunale non aveva tenuto conto della natura del test AEC quale valutazione economica complessa e del margine di discrezionalità riconosciutole in tali casi.

L’AG ha preliminarmente ricordato che il margine discrezionale riconosciuto alla Commissione nel contesto di valutazioni economiche complesse, in particolare nel settore del diritto della concorrenza, è necessariamente accompagnato da determinate garanzie delle quali i giudici dell’Unione sono tenuti a verificare il rispetto[8]. Più particolarmente, i giudici dell’Unione sono tenuti non soltanto a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, e bensì anche ad accertare se essi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte[9], astenendosi dal sostituire la propria valutazione a quella della Commissione[10] salvo che l’impresa interessata lamenti e dimostri un errore manifesto di valutazione[11].

Tutto ciò premesso, secondo l’AG il calcolo della quota richiesta non può essere sottratto al controllo giurisdizionale su errori di calcolo o sulla presa in considerazione selettiva o incompleta degli elementi di prova sui quali la Commissione si è basata per valutare una situazione complessa, di talché il Tribunale era legittimato a concludere, senza violare il potere discrezionale della Commissione, che gli elementi di prova contenuti nella Decisione C(2009)3726 final non erano idonei a suffragare le conclusioni relative agli effetti di esclusione dal mercato degli sconti accordati dalla Intel. Di conseguenza, la prima parte del quarto motivo deve essere respinta.

Con la seconda parte del quarto motivo, la Commissione sosteneva che il Tribunale aveva commesso un errore nel negare qualsiasi valore probatorio al riconoscimento implicito, da parte della Intel, del periodo di riferimento utilizzato nel test AEC per quanto riguarda la HP.

L’AG ha preliminarmente ricordato che qualora l’impresa interessata da un’indagine ai sensi delle norme in materia di concorrenza non riconosca espressamente i fatti, la Commissione è tenuta a dimostrarli, mentre l’impresa è libera, al momento opportuno e in particolare nell’ambito del procedimento contenzioso, di produrre tutti i mezzi di difesa che ritenga utili[12]. Nessuna disposizione del diritto dell’Unione, inoltre, impone al destinatario della Comunicazione degli addebiti di contestare i suoi singoli elementi di fatto o di diritto nel corso della fase amministrativa del procedimento, a pena di non poterlo più fare successivamente in sede giurisdizionale[13]. A tale riguardo, il riconoscimento esplicito o implicito di elementi di fatto o di diritto da parte di un’impresa durante il procedimento amministrativo non deve limitare l’esercizio stesso del diritto di proporre ricorso dinanzi al Tribunale[14], di talché il controllo giurisdizionale relativo agli articoli 101 e 102 TFUE non può impedire alle imprese di dedurre argomenti e basarsi su fatti che esse non hanno menzionato né contestato nel corso del procedimento amministrativo, nonché di dedurre elementi di prova dei quali la Commissione non disponeva al momento dell’adozione della decisione controversa. Il riconoscimento, da parte di un’impresa, di elementi di fatto o di diritto nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, inoltre, può costituire un elemento di prova integrativo ai fini dell’esame della fondatezza di un ricorso giurisdizionale[15].

Per quanto riguarda gli sconti concessi dalla Intel alla HP, tuttavia, la Commissione non aveva fornito, nel corso del procedimento amministrativo, elementi di prova integrativi, compresi quelli concernenti l’asserito riconoscimento implicito, da parte della Intel, del periodo di riferimento utilizzato nel test AEC relativo alla HP, idonei a corroborare il calcolo della quota richiesta per quanto riguarda quest’ultima. Di conseguenza, secondo l’AG il Tribunale non aveva commesso alcun errore nel valutare il valore probatorio della posizione di Intel, nel corso del procedimento amministrativo, in merito al periodo di riferimento utilizzato nel test AEC ai fini del calcolo della quota richiesta per quanto riguarda la HP, e pertanto anche la seconda parte del quarto motivo deve essere respinta.

Con la terza parte del quarto motivo, la Commissione sosteneva che il Tribunale aveva errato nel rifiutare di tener conto dei calcoli supplementari da essa presentati al fine di contestare gli argomenti di Intel relativi al periodo dell’infrazione coperto da uno degli accordi stipulati con i partner commerciali.

Sebbene la Commissione possa, nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, spiegare più dettagliatamente, nel suo controricorso, la motivazione di una decisione impugnata, essa non può, tuttavia dedurre motivi totalmente nuovi[16]. La Commissione deve, infatti, basare le sue decisioni solo su obiezioni sulle quali le parti abbiano potuto esprimersi, dovendo pertanto concedere all’impresa l’opportunità, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace la propria posizione sulla realtà e sulla rilevanza degli elementi di prova utilizzati per suffragare l’asserita violazione del TFUE[17]. Di conseguenza, la terza parte del quarto motivo deve essere respinta.

Con la quarta parte del quarto motivo, infine, la Commissione sosteneva che anche supponendo che il Tribunale fosse legittimato a statuire che essa non aveva dimostrato effetti di esclusione dal mercato per il periodo compreso tra il novembre 2002 e il settembre 2003, ciò non vizierebbe la conclusione secondo cui gli sconti concessi dalla Intel alla HP potevano avere effetti di esclusione dal mercato almeno dall’ottobre 2003 al maggio 2005.

Secondo l’AG, tuttavia, avendo ritenuto che il criterio relativo alla copertura del mercato da parte della pratica controversa non fosse stato correttamente valutato dalla Commissione, il Tribunale era legittimato a concludere che gli effetti di esclusione dal mercato degli sconti concessi dalla Intel alla HP non potevano essere dimostrati neppure per il periodo compreso tra l’ottobre 2003 e il maggio 2005, non incorrendo pertanto in alcun errore per quanto riguarda la conclusione appropriata da trarre in ordine all’intero periodo dell’infrazione quanto agli sconti in questione. Di conseguenza, anche la quarta parte del quarto motivo deve essere respinta.

Con il quinto motivo di impugnazione, invece, la Commissione sosteneva che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto nel valutare, in termini di costi/prezzi, la questione se un concorrente sia altrettanto efficiente rispetto ad un’impresa dominante nell’ambito di sconti concessi sotto forma di vantaggi in natura.

L’AG ha preliminarmente ricordato che la logica inerente al test AEC come applicato nella Decisione C(2009)3726 final consisteva nell’esaminare se, tenuto conto dei suoi costi e degli effetti degli sconti, la Intel fosse essa stessa in grado di entrare nel mercato su una base più limitata senza subire perdite. Più particolarmente, l’analisi AEC era configurata come un esercizio puramente ipotetico, nel senso che si trattava di determinare se fosse precluso l’accesso al mercato di un concorrente efficiente quanto la Intel, rispetto alla produzione e alla fornitura di CPU x86 di valore equivalente a quello che quest’ultima procurava ai suoi clienti, ma che non avesse una base di vendita così ampia. A tale riguardo, il test AEC deve essere eseguito prendendo in considerazione un ipotetico concorrente che abbia una struttura dei costi analoga a quella dell’impresa in posizione dominante[18], in quanto ciò consente a quest’ultima, tenuto della particolare responsabilità ad essa incombente ai sensi dell’articolo102 TFUE, di valutare la legittimità della propria condotta[19]. Nella Decisione C(2009)3726 final, inoltre, il test AEC era finalizzato a determinare se il concorrente altrettanto efficiente dell’impresa in posizione dominante, che fa fronte ai suoi stessi costi, potesse ancora coprire i propri su scala inferiore. Di conseguenza, il Tribunale non aveva commesso alcun errore nel concludere che la Commissione, nel valutare i vantaggi in natura concessi dalla Intel alla Lenovo, aveva proceduto sulla base di un assunto che era contrario ai fondamenti del test AEC esposti nella Decisione C(2009)3726 final, e pertanto anche il quinto motivo di impugnazione deve essere respinto.

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[1] Tribunale 10.11.2021, Causa T-612/17, Google LLC, anciennement Google Inc. e Alphabet, Inc. contro Commissione europea.

 

[1] Tribunale 26.01.2022, Causa T-286/09 RENV, Intel Corporation Inc. contro Commissione europea.

[2] Dec. Comm. C(2009)3726 final del 13 maggio 2009 relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE, Caso COMP/C-3/37.990 – Intel.

[3] Ossia la Dell, la Lenovo, la HP e la NEC.

[4] Tribunale 12.06.2014, Causa T‑286/09, Intel Corp. contro Commissione europea.

[5] CGUE 06.09.2017, Causa C-413/14 P, Intel Corp. Inc. contro Commissione europea.

[6] Il test AEC fa riferimento a diversi criteri utilizzati per valutare la capacità di una prassi di produrre effetti preclusivi anticoncorrenziali, facendo riferimento all’idoneità di un ipotetico concorrente dell’impresa in posizione dominante, altrettanto efficiente in termini di struttura dei costi, a proporre ai clienti una tariffa tanto vantaggiosa da indurli a cambiare fornitore, nonostante gli svantaggi generati, senza che ciò lo porti a subire perdite.

[7] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[8] CGUE 21.11.1991, Causa C‑269/90, Technische Universität München, punto 14.

[9] Tribunale 01.07.2010, Causa T‑321/05, AstraZeneca/Commissione, punto 32; Tribunale 10.04.2008, Causa T‑271/03, Deutsche Telekom/Commissione, punto 185; Tribunale 30.01.2007, Causa T‑340/03, France Télécom/Commissione, punti 163-165; Tribunale 17.09.2007, Causa T‑201/04, Microsoft/Commissione, punti 379-381.

[10] CGUE 02.09.2010, Causa C‑290/07 P, Commissione/Scott, punto 66; CGUE 10.07.2008, Causa C‑413/06 P, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, punto 145.

[11] CGUE 14.10.2010, Causa C‑280/08 P, Deutsche Telekom/Commissione, punto 143; Tribunale 10.04.2008, Causa T‑271/03, Deutsche Telekom/Commissione, punto 183.

[12] CGUE 16.11.2000, Causa C‑297/98 P, SCA Holding/Commissione, punto 37.

[13] CGUE 01.07.2010, Causa C‑407/08 P, Knauf Gips/Commissione, punto 89.

[14] Ibidem, punto 93.

[15] Ibidem, punto 90.

[16] CGUE 28.06.2005, Cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 463.

[17] CGUE 14.05.2020, Causa C‑607/18 P, NKT Verwaltungs e NKT/Commissione, punto 50.

[18] CGUE 19.01.2023, Causa C-680/20, Unilever Italia Mkt. Operations, punto 59.

[19] CGUE 14.10.2010, Causa C-280/08 P, Deutsche Telekom/Commissione, punto 202.