LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA

marketude Diritto costituzionale e internazionale, Marco Stillo, Prospettive, Pubblicazioni, Roberto A. Jacchia

In data 30 dicembre 2023 è stata promulgata la Legge Annuale per il mercato e la concorrenza 2022[1] che, concorrendo all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), introduce misure in diversi settori fondamentali per l’economia italiana.

Per quanto riguarda il settore dell’energia, la Legge prevede che l’impresa maggiore di trasporto del gas[2], tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, dovrà predisporre ogni due anni, anziché uno, il piano decennale di sviluppo della relativa rete[3], che contenga misure efficaci atte a garantire l’adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento[4]. La Legge, inoltre, qualifica l’erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto (c.d. “cold ironing”) quale servizio di interesse economico generale (SIEG), equiparando il gestore della relativa infrastruttura al cliente e al consumatore finale ai fini, rispettivamente, della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica e dell’applicazione del Testo unico delle accise[5], riconoscendo agevolazioni tariffarie sull’energia così fornita[6].

Per quanto riguarda il settore dei trasporti, la Legge prevede che, entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, dovranno predisporre, sulla base di una valutazione dei rischi, procedure operative per l’attuazione di un piano di intervento recante le modalità attuative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati[7]. La legge, inoltre, modifica la disciplina del mediatore del diporto[8] consentendo l’esercizio della professione da parte di cittadini non appartenenti all’Unione ma in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e lavoro[9].

Per quanto riguarda la tutela dei consumatori, la Legge, da un lato, introduce il divieto per i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di offrire condizioni contrattuali differenti in ragione del fornitore di provenienza[10] e, dall’altro, prevede l’obbligo per il professionista, nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, di avvisare il consumatore per iscritto, tramite sms o altra modalità telematica indicata da quest’ultimo, della data entro cui può inviare formale disdetta 30 giorni prima della scadenza del contratto[11].

Per quanto riguarda il settore farmaceutico, la Legge modifica la normativa in tema di farmaci galenici[12]. Attualmente, l’articolo 68 del Codice della proprietà industriale[13] disciplina le ipotesi di limitazione del diritto di brevetto prevedendo che la facoltà esclusiva attribuita da quest’ultimo non si estenda alle preparazioni galeniche di quantità limitata confezionate nelle farmacie su presentazione di ricetta medica, a condizione che non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente. Eliminando quest’ultima condizione, la Legge consentirà anche l’utilizzo di principi realizzati industrialmente nelle preparazioni galeniche, ampliando così le fattispecie della c.d. “eccezione galenica”[14].

La Legge amplia anche i poteri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), da un lato, estendendo a 90 giorni il termine previsto per la comunicazione delle conclusioni relative alle istruttorie sulle operazioni di concentrazione[15] e, dall’altro, indicandola[16] quale autorità designata per l’esecuzione del c.d. “Digital Market Act[17].

La Legge, infine, introduce una nuova disciplina in merito all’assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche. Più particolarmente, a decorrere dalla sua data di entrata in vigore le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche verranno rilasciate, per una durata di 10 anni, sulla base di procedure selettive indette alla luce delle linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, facendosi salva l’efficacia, fino al termine previsto nel relativo titolo, delle concessioni già assegnate con procedure selettive o rinnovate automaticamente ai sensi del D.L. n. 34/2020[18]. Il rinnovo automatico, inoltre, si applica anche ai procedimenti pendenti, e nelle more della preparazione delle gare le concessioni in scadenza verranno prorogate fino al 31 dicembre 2025[19]. In sede di promulgazione della Legge, tuttavia, il Presidente della Repubblica ha sollevato dei subbi sulla compatibilità di tali disposizioni con la c.d. “Direttiva servizi”[20] che, essendo auto-applicativa, comporta la necessità di disapplicare le norme interne incompatibili nonché, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, l’obbligo di una procedura di selezione imparziale, trasparente e che preveda un’adeguata pubblicità del suo avvio e del suo svolgimento[21]. Ulteriori iniziative da parte del Governo e del Parlamento, pertanto, sono attese nei prossimi mesi, con l’Italia che nel frattempo lo scorso novembre ha ricevuto un parere motivato da parte della Commissione in merito alla procedura di infrazione relativa all’assegnazione e alla durata delle concessioni balneari, ritenute contrarie agli obblighi previsti dalla Direttiva servizi.

Più in generale, la Legge interviene in diversi ambiti, settoriali e non, con l’obiettivo ultimo di tutelare e promuovere la concorrenza, da un lato, favorendo l’efficienza e la crescita economica nonché proteggendo gli interessi dei consumatori, di modo da rimuovere gli ostacoli normativi ed amministrativi all’apertura dei mercati e creare una maggiore giustizia sociale e tentando, dall’altro, di introdurre maggiore coerenza con i principi della normativa europea, superando (o tentando di superare) ritardi e discrasie storiche e sempre meno accettabili.

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[1] Legge 30 dicembre 2023, n. 214, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, GU n. 303 del 30.12.2023.

[2] L’impresa maggiore di trasporto è quella che svolge l’attività di trasporto sulla maggior parte della rete nazionale di gasdotti; attualmente è laSnam Rete Gas Spa.

[3] Si veda l’articolo 1 della Legge, intitolato “Misure per l’adozione dei piani per la rete di trasporto del gas naturale e del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale”.

[4] Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, GU n. 148 del 28.06.2011.

[5] Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, GU n. 279 del 29.11.1995.

[6] Si veda l’articolo 3 della Legge, intitolato “Servizi di cold ironing”.

[7] Si veda l’articolo 4 della Legge, intitolato “Modifiche dell’articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”.

[8] Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, GU n. 202 del 31.08.2005. L’articolo 49-ter del Decreto, intitolato “Mediatore del diporto”, al paragrafo 2 dispone: “È mediatore del diporto colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto…”.

[9] Si veda l’articolo 8 della Legge, intitolato “Modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto”.

[10] Si veda l’articolo 13 della Legge, intitolato “Disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza”.

[11] Si veda l’articolo 14 della Legge, intitolato “Contratti di servizi a tacito rinnovo”.

[12] I farmaci galenici sono medicinali preparati dal farmacista nel laboratorio di una farmacia o di una parafarmacia. Si distinguono dai farmaci a preparazione industriale, che per essere commercializzati necessitano di una autorizzazione. Anche le aziende farmaceutiche possono produrre galenici. Anche in questo caso viene rilasciata una AIC, ma con modalità semplificate, in quanto l’azienda è tenuta solo a rispettare i dosaggi, le metodiche di preparazione e i saggi di controllo sul prodotto finito richiesti dalla Farmacopea Europea.

[13] Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, GU n. 52 del 04.03.2005. L’articolo 68 del Decreto, intitolato “Limitazioni del diritto di brevetto”, dispone: “… La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l’oggetto dell’invenzione:

a)agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale ancorché diretti all’ottenimento, anche in paesi esteri, di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l’utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie;
b)alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica ed ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente.

Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.

Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell’invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all’azienda in cui l’invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente…

[14] Si veda l’articolo 16 della Legge, intitolato “Preparazione dei farmaci galenici”.

[15] Si veda l’articolo 17 della Legge, intitolato “Termine per il controllo delle concentrazioni”.

[16] Si veda l’articolo 18 della Legge, intitolato “Misure per l’attuazione del regolamento (UE) 2002/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022”.

[17] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[18] Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, GU n.128 del 19.05.2020.

[19] Si veda l’articolo 16 della Legge, intitolato “Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche”.

[20] Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, GUUE L 376 del 27.12.2006.

[21] L’articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE, intitolato “Selezione tra diversi candidati”, dispone: “Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.

Nei casi di cui al paragrafo 1 l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.

Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d’interesse generale conformi al diritto comunitario…”.