In data 21 dicembre 2023, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C-680/21, UL e SA Royal Antwerp Football Club contro Union royale belge des sociétés de football association ASBL, sull’interpretazione degli articoli 45 e 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, UL, un giocatore di calcio, e il Royal Antwerp Football Club (“Royal Antwerp”) e, dall’altro, l’Union royale belge des sociétés de football association ASBL (Federazione calcistica del Belgio, URBSFA) e l’Union of European Football Associations (UEFA) per l’annullamento di un lodo arbitrale che aveva respinto un ricorso di annullamento e risarcimento presentato da UL e dal Royal Antwerp avverso un regolamento emanato dall’URBSFA, dall’UEFA e dalle altre federazioni calcistiche nazionali aderenti a quest’ultima.
Questi i fatti.
In data 13 febbraio 2020 UL, con il successivo intervento del Royal Antwerp, aveva adito la Cour belge d’arbitrage pour le sport(Corte arbitrale belga per lo sport, CBAS) chiedendo, tra l’altro, di dichiarare l’illegittimità delle norme sui giovani del vivaio (“GDV”) introdotte dall’UEFA e dall’URBSFA[1] in quanto violavano l’articolo 45[2] TFUE, nonché il risarcimento del danno cagionatogli. Con un lodo arbitrale, tuttavia, la CBAS aveva deciso che le suddette domande erano irricevibili nella misura in cui riguardavano le regole sui GDV introdotte dall’UEFA e ricevibili ma infondate nella misura in cui riguardavano quelle introdotte dall’URBSFA, respingendo pertanto le richieste di risarcimento di UL e del Royal Antwerp. Di conseguenza, questi ultimi si erano rivolti al Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali.
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta al piano relativo ai GDV adottato il 2 febbraio 2005 dal Comitato esecutivo dell’UEFA, approvato dalle 52 associazioni aderenti all’UEFA al congresso di Tallinn del 21 aprile 2005 e attuato mediante regolamenti adottati sia dall’UEFA che dalle federazioni ad essa aderenti.
La Corte ha preliminarmente ricordato che, costituendo un’attività economica, lo sport è soggetto alle norme europee a lei applicabili[3]. Più particolarmente, ad eccezione delle norme adottate esclusivamente per motivi non economici e che riguardano questioni di interesse esclusivo per lo sport in sé[4], le norme delle associazioni sportive che disciplinano il compenso o la prestazione di servizi da parte di giocatori professionisti o semi-professionisti e, più in generale, quelle che, pur non disciplinando formalmente tali prestazioni, hanno un impatto indiretto su di esse possono rientrare nell’ambito di applicazione degli articoli 45 e 56[5] TFUE[6]. Del pari, le condotte delle associazioni che le hanno adottate rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni del TFUE sul diritto della concorrenza qualora siano soddisfatte le condizioni ivi previste[7]. Rientrando nell’ambito di applicazione del TFUE, pertanto, laddove risultino applicabili ai singoli tali norme devono trovare attuazione nel rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione, ed in particolare di quelli di non discriminazione e proporzionalità[8].
Tenuto conto della natura delle competizioni sportive dal punto di vista economico, in linea di principio le associazioni responsabili della disciplina sportiva, come l’UEFA e l’URBSFA, possono adottare norme relative, segnatamente, alla loro organizzazione, al loro buon funzionamento e alla partecipazione degli atleti[9], a condizione, tuttavia, di non limitare l’esercizio dei diritti e delle libertà che il diritto europeo conferisce agli individui[10]. Oltre a rivestire una notevole importanza sociale e culturale nell’Unione[11], inoltre, il calcio suscita anche un grande interesse mediatico. Più particolarmente, tra le sue peculiarità rientra l’organizzazione di numerose competizioni, sia a livello europeo che nazionale, che prevedono la partecipazione di squadre che hanno raggiunto determinati risultati sportivi[12]. Di conseguenza, il calcio si fonda essenzialmente sul merito sportivo, che può essere garantito solo se tutte le squadre partecipanti si affrontano in condizioni regolamentari e tecniche omogenee, assicurando così un certo livello di pari opportunità. Le condizioni che caratterizzano il mercato delle competizioni calcistiche professionistiche, infine, giustificano il fatto che le regole che possono essere adottate da associazioni come la UEFA e l’URBSFA possono continuare a riferirsi, in una certa misura, ad un requisito o ad un criterio nazionale. Dal punto di vista funzionale, infatti, tale sport è caratterizzato dalla coesistenza di competizioni tra club e di competizioni tra squadre che rappresentano le federazioni nazionali, la cui composizione può legittimamente essere subordinata al rispetto di specifiche “clausole di nazionalità”[13].
Tutto ciò premesso, le regole UEFA e URBSFA limitano o controllano uno dei parametri essenziali delle competizioni cui i clubpossono prendere parte, ossia il reclutamento di giocatori di talento, qualunque sia la società o il luogo in cui sono stati formati, che potrebbe consentire loro di avere la meglio sugli avversari. In ogni caso, secondo la Corte spetta al giudice del rinvio verificare se le norme in questione presentino, per loro stessa natura, un grado di pregiudizio per la concorrenza tale da poterle considerare come aventi per oggetto una sua restrizione o se, in caso contrario, sia necessario esaminarne gli effetti. Qualsiasi accordo, decisione di associazioni di imprese o pratica concordata che si dimostri contrario all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, sia per il suo oggetto che per il suo effetto anticoncorrenziale, inoltre, può essere esentato se soddisfa tutte le condizioni previste dal paragrafo 3 di tale articolo[14], ciò che dovrà essere dimostrato dalle parti mediante argomenti e prove convincenti[15].
Con la seconda questione, invece, il giudice del rinvio chiedeva se gli articoli 45 e 101 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione delle norme relative all’iscrizione nella distinta di gioco della gara e allo schieramento dei giocatori del vivaio, formalizzate dagli articoli P335.11 e P1422 del regolamento federale dell’URBSFA e riprese agli articoli B4.1[12] del Titolo 4 e B6.109 del Titolo 6 del nuovo regolamento dell’URBSFA.
La Corte ha preliminarmente rilevato che norme come quelle dell’URBSFA sono prima facie idonee a svantaggiare i calciatori professionisti che desiderano esercitare un’attività economica nel territorio di uno Stato Membro, ossia il Belgio, diverso da quello di origine, e che non soddisfano le condizioni ivi previste. Pur non essendo direttamente fondate su un criterio di nazionalità o di residenza, infatti, tali norme stabiliscono un collegamento di carattere espressamente nazionale sotto un duplice profilo, in quanto i) definiscono “giocatori del vivaio” quelli che si sono formati all’interno di una società belga, e ii) richiedono ai club che intendono partecipare alle competizioni calcistiche dell’URBSFA di inserire nell’elenco dei propri giocatori e nel referto della partita un numero minimo di giocatori che soddisfano le condizioni per essere definiti come tali. Tali norme, pertanto, limitano la possibilità per i giocatori che non possono avvalersi di un siffatto legame nazionale di essere inseriti nell’elenco dei giocatori di tali club nonché nel referto della partita, e quindi di essere schierati in campo, dando così luogo ad una discriminazione indiretta a danno dei giocatori provenienti da un altro Stato Membro.
Misure di origine non statale, tuttavia, possono essere consentite anche se ostacolano una libertà di circolazione sancita dal TFUE a condizione che i) la loro adozione persegua un obiettivo legittimo di interesse pubblico compatibile con tale Trattato, e quindi non di natura puramente economica, e ii) rispettino il principio di proporzionalità, secondo cui le stesse devono essere idonee a garantire il raggiungimento di tale obiettivo senza andare al di là di quanto necessario[16]. A tale riguardo, tenuto conto sia della funzione sociale ed educativa dello sport, riconosciuta dall’articolo 165 TFUE[17], che, più in generale, della notevole importanza che lo stesso riveste nell’Unione, l’obiettivo di favorire il reclutamento e la formazione di giovani calciatori professionisti costituisce un obiettivo legittimo di interesse pubblico[18] che, a determinate condizioni, può giustificare misure che, senza essere concepite in modo tale da garantirne, in modo certo e quantificabile in anticipo, il raggiungimento possono comunque creare incentivi reali e significativi in tale direzione[19]. Mettendo sullo stesso piano tutti i giovani calciatori formati da qualsiasi club affiliato all’URBSFA, tuttavia, le norme in questione potrebbero non rappresentare un incentivo del genere per alcuni di essi, in particolare per quelli dotati di risorse finanziarie significative, a reclutare giovani giocatori con l’obiettivo di formarli essi stessi. Tutto ciò premesso, spetterà quindi al giudice del rinvio pronunciarsi sulla questione se la normativa URBSFA soddisfi le suddette condizioni, alla luce degli argomenti e delle prove prodotte dalle parti.
[1] Secondo tali norme, i club iscritti alle competizioni UEFA possano tesserare un massimo di 25 giocatori, di cui almeno 8 devono essere giocatori del vivaio (e, di questi, almeno 4 devono essere stati formati dal club in questione).
[2] L’articolo 45 TFUE dispone: “… La libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione è assicurata.
Essa implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:
a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;
b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;
c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un’attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l’occupazione dei lavoratori nazionali;
d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l’oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.
Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione…”.
[3] CGUE 16.03.2010, Causa C-325/08, Olympique Lyonnais SASP contro Olivier Bernard e Newcastle UFC, punto 27; CGUE 12.12.1974, Causa 36/74, B.N.O. Walrave, L.J.N. Koch contro Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie e Federación Española Ciclismo, punto 4.
[4] CGUE 11.04.2000, Cause riunite C-51/96 e C-191/97, Christelle Deliège contro Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo e François Pacquée, punti 43-44 e 63-69; CGUE 15.12.1995, Causa C‑415/93, Bosman, punti 76 e 127; CGUE 12.12.1974, Causa 36/74, B.N.O. Walrave, L.J.N. Koch contro Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie e Federación Española Ciclismo, punto 8.
[5] L’articolo 56 TFUE dispone: “… Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all’interno dell’Unione…”.
[6] CGUE 16.03.2010, Causa C-325/08, Olympique Lyonnais SASP contro Olivier Bernard e Newcastle UFC, punti 28-30; CGUE 18.07.2006, Causa C-519/04 P, David Meca-Medina e Igor Majcen contro Commissione delle Comunità europee, punto 28; CGUE 12.04.2005, Causa C-265/03, Igor Simutenkov contro Ministerio de Educación y Cultura e Real Federación Española de Fútbol, punto 32; CGUE 15.12.1995, Causa C‑415/93, Bosman, punti 75 e 82-87; CGUE 12.12.1974, Causa 36/74, B.N.O. Walrave, L.J.N. Koch contro Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie e Federación Española Ciclismo, punti 5 e 17-19.
[7] CGUE 18.07.2006, Causa C-519/04 P, David Meca-Medina e Igor Majcen contro Commissione delle Comunità europee, punti 30-33.
[8] CGUE 13.06.2019, Causa C-22/18, TopFit e.V. e Daniele Biffi contro Deutscher Leichtathletikverband e.V., punti 60-66.
[9] CGUE 13.06.2019, Causa C-22/18, TopFit e.V. e Daniele Biffi contro Deutscher Leichtathletikverband e.V., punto 60; CGUE 11.04.2000, Cause riunite C-51/96 e C-191/97, Christelle Deliège contro Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo e François Pacquée, punti 67-68.
[10] CGUE 13.06.2019, Causa C-22/18, TopFit e.V. e Daniele Biffi contro Deutscher Leichtathletikverband e.V., punto 53; CGUE 15.12.1995, Causa C‑415/93, Bosman, punti 81-83.
[11] CGUE 16.03.2010, Causa C-325/08, Olympique Lyonnais SASP contro Olivier Bernard e Newcastle UFC, punto 40; CGUE 15.12.1995, Causa C‑415/93, Bosman, punto 106.
[12] CGUE 15.12.1995, Causa C‑415/93, Bosman, punto 132.
[13] Ibidem, punti 127-128.
[14] CGUE 11.09.2014, Causa C‑382/12 P, MasterCard Inc. e altri contro Commissione europea, punto 230;
CGUE 11.07.1985, Causa 42/84, Remia BV ed altri contro Commissione delle Comunità europee, punto 38.
[15] CGUE 06.10.2009, Cause riunite C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P e C-519/06 P, GlaxoSmithKline Services Unlimited e altri contro Commissione e altri, punto 82; CGUE 11.07.1985, Causa 42/84, Remia BV ed altri contro Commissione delle Comunità europee, punto 45.
[16] CGUE 13.06.2019, Causa C-22/18, TopFit e.V. e Daniele Biffi contro Deutscher Leichtathletikverband e.V., punto 48; CGUE 16.03.2010, Causa C-325/08, Olympique Lyonnais SASP contro Olivier Bernard e Newcastle UFC, punto 38; CGUE 15.12.1995, Causa C‑415/93, Bosman, punto 104.
[17] L’articolo 165 TFUE al paragrafo 1 dispone: “… L’Unione contribuisce allo sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.
L’Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa…”.
[18] CGUE 16.03.2010, Causa C-325/08, Olympique Lyonnais SASP contro Olivier Bernard e Newcastle UFC, punto 39; CGUE 15.12.1995, Causa C‑415/93, Bosman, punto 106.
[19] CGUE 16.03.2010, Causa C-325/08, Olympique Lyonnais SASP contro Olivier Bernard e Newcastle UFC, punti 41-45; CGUE 15.12.1995, Causa C‑415/93, Bosman, punti 108-109.