LA CRISI UCRAINA E IL DODICESIMO PACCHETTO DI SANZIONI

marketude Diritto costituzionale e internazionale, Diritto Europeo e della Concorrenza, Marco Stillo, Prospettive, Pubblicazioni, Ucraina e sanzioni internazionali

In data 18 dicembre 2023, il Consiglio ha deciso di imporre un nuovo pacchetto di sanzioni economiche ed individuali al fine di contrastare la loro elusione e colpire ulteriori settori strategici per l’economia russa.

Il nuovo pacchetto introduce diverse misure commerciali[1].

In primo luogo, al fine di privare la Russia di un flusso di entrate pari a circa 4 miliardi di euro, il pacchetto introduce un divieto di acquistare, importare o trasferire diamanti che verrà applicato in maniera graduale: entro il 1º gennaio 2024 per i diamanti esportati dalla Russia, dal 1º marzo 2024 per quelli russi sottoposti a finitura in uno Stato terzo, e dal 1º settembre 2024 per quelli coltivati in laboratorio nonché per i gioielli e gli orologi che contengono diamanti[2]. Per migliorare l’efficacia di tali misure, inoltre, nell’ambito del G7 sarà istituito un meccanismo di verifica e certificazione basato sulla tracciabilità dei diamanti grezzi.

In secondo luogo, vengono introdotte ulteriori restrizioni all’esportazione di beni dual use, tecnologici e industriali per un valore pari a circa 2,3 miliardi di euro. Più particolarmente, il nuovo pacchetto amplia l’elenco dei prodotti che contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza aggiungendovi prodotti di cui la Russia si serve nella guerra contro l’Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei suoi sistemi militari quali, tra gli altri, batterie al litio, termostati, motori a corrente continua per aeromobili senza equipaggio e macchine utensili[3].

Il nuovo pacchetto, infine, estende l’attuale divieto di prestazione di servizi alla fornitura di software gestionali per le imprese e di software di progettazione e fabbricazione industriali, di modo da contrastare ulteriormente le capacità della Russia nel settore industriale[4].

Per quanto riguarda il settore energetico, il pacchetto ha rafforzato ulteriormente il tetto sui prezzi del petrolio[5] stabilito a livello internazionale dal G7, introducendo nuove misure per monitorare più da vicino la vendita di navi cisterna agli Stati terzi[6] e per precisare requisiti di attestazione più dettagliati. Nello specifico, al fine di sostenere ulteriormente l’attuazione e il rispetto di tale meccanismo, è previsto l’obbligo che le informazioni dettagliate sui prezzi in relazione ai costi accessori, quali assicurazione e nolo, siano condivise su richiesta lungo tutta la catena di approvvigionamento del commercio di petrolio russo[7]. Il pacchetto, inoltre, prevede un ulteriore supporto all’attuazione e al rispetto del meccanismo del tetto sui prezzi mediante la condivisione di informazioni tra la Commissione, coadiuvata dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima, e gli Stati Membri ai fini dell’individuazione delle navi e dei soggetti che, nel trasportare petrolio greggio o prodotti petroliferi russi, si dedicano ad una o più pratiche ingannevoli[8]. Il pacchetto, infine, introduce un nuovo divieto di importazione di gas di petrolio liquefatto, con la possibilità di mantenere i diritti acquisiti dei contratti esistenti per un periodo massimo di 12 mesi.

Il pacchetto interviene anche in materia di misure antielusione. Più particolarmente, a decorrere dal 1o maggio 2024 le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti nell’Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti direttamente o indirettamente per oltre il 40% da cittadini russi o entità stabilite in Russia, dovranno notificare all’autorità competente dello Stato Membro in cui sono stabilite, entro due settimane dalla fine di ogni trimestre, qualsiasi trasferimento di fondi superiore a 100.000 euro verso l’esterno dell’Unione che hanno effettuato nel corso di tale trimestre[9]. Agli operatorii, inoltre, è vietata contrattualmente la riesportazione in Russia di determinate categorie di beni sensibili quali, tra gli altri, i beni relativi all’aviazione, i carboturbi, le armi da fuoco e i beni che figurano nell’elenco dei prodotti comuni ad alta priorità[10].

Il pacchetto amplia l’elenco delle persone fisiche ed entità sottoposte a misure restrittive introducendone ulteriori 140 tra cui membri dell’esercito e della difesa russi, incluse imprese dell’industria militare e imprese militari private, nonché soggetti del settore informatico e altri importanti attori economici[11].

Il pacchetto, infine, introduce obblighi più rigorosi in materia di congelamento dei beni[12]. Nello specifico, sono ora previsti i) un nuovo criterio di inserimento in elenco per includere le persone che beneficiano del trasferimento forzato di proprietà o di controllo di controllate russe di imprese europee[13], ii) la possibilità di mantenere le persone decedute nell’elenco[14], e iii) l’introduzione di un obbligo più stringente per gli Stati Membri di rintracciare proattivamente i beni delle persone inserite in elenco, di modo da prevenire ed individuare i casi di violazione o elusione delle sanzioni[15].

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[1] Regolamento (UE) 2023/2878 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

[2] Si veda il nuovo articolo 3 septdecies del Regolamento 833/2014.

[3] Si veda il nuovo articolo 2 del Regolamento 833/2014.

[4] Si veda il nuovo articolo 5 quindecies del Regolamento 833/2014.

[5] Il meccanismo del tetto sui prezzi si basa su un processo di attestazione che consente agli operatori della catena di approvvigionamento del petrolio russo trasportato per via marittima di dimostrare che è stato acquistato ad un prezzo pari o inferiore a quello concordato.

[6] Si veda il nuovo articolo 3 octodecies del Regolamento 833/2014.

[7] Si vedano i nuovi articoli 3 quaterdecies e 3 quindecies del Regolamento 833/2014.

[8] Si veda il nuovo articolo 3 quindecies bis del Regolamento 833/2014.

[9] Si veda il nuovo articolo 5 novodecies bis del Regolamento 833/2014.

[10] Si veda il nuovo articolo 12 octies bis del Regolamento 833/2014.

[11] Regolamento (UE) 2023/2875 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

[12] Regolamento (UE) 2023/2873 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

[13] Si veda il nuovo articolo 3 del Regolamento 269/2014.

[14] Ibidem.

[15] Si veda il nuovo articolo 6 septies del Regolamento 269/2014.