IL REGOLAMENTO DE MINIMIS E LE MODIFICHE DA PARTE DELLA COMMISSIONE

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I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) costituiscono aiuti di Stato e, pertanto, sono soggetti a notifica alla Commissione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3. Il Consiglio, tuttavia, può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate da tale obbligo. Tra queste, in particolare, vi sono i c.d. “aiuti de minimis”, ossia quelli che non superano un importo prestabilito concessi ad un’impresa unica in un determinato arco di tempo e che sono attualmente disciplinati dal c.d. “Regolamento de minimis[1], la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2023. Di conseguenza, in data 13 dicembre 2023 la Commissione ha adottato una Comunicazione[2] che introduce diverse modifiche, che entreranno in vigore dal 1o gennaio 2024.

In primo luogo, la Commissione ha ritenuto opportuno aumentare da 200.000 a 300.000 euro il massimale per gli aiuti che un’unica impresa può ricevere nell’arco di tre anni da uno Stato Membro[3], di modo da tener conto dell’inflazione che ha avuto luogo dall’entrata in vigore del Regolamento de minimis e da assicurarsi che le nuove misure non incidano sugli scambi tra gli Stati Membri e non falsino la concorrenza.

In secondo luogo, è previsto un obbligo per gli Stati Membri di istituire, a partire dal 1o gennaio 2026, un registro centrale a livello nazionale o europeo in cui inserire tutte le informazioni sugli aiuti concessi[4] riducendo così gli oneri amministrativi per le imprese, che non dovranno più tenere traccia di eventuali altri aiuti de minimis ricevuti e dichiararli.

La Commissione, infine, ha stabilito che gli intermediari finanziari che concedono prestiti garantiti e che utilizzano un meccanismo volto a trasferire i vantaggi ai beneficiari finali riceveranno una sovvenzione lorda equivalente che non supera il massimale de minimis se l’importo totale del portafoglio dei prestiti garantiti è inferiore a 10 milioni di euro o se è inferiore a 40 milioni di euro ed è composto da prestiti individuali di importo inferiore a 100.000 euro, a condizione che il regime de minimis sia disponibile, a parità di condizioni, a tutti gli intermediari finanziari che operano nello Stato Membro interessato[5].

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[1] Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», GUUE L 352 del 24.12.2013.

[2] Com. Comm. C(2023) 9700 final, Regolamento (UE) …/… della Commissione del 13.12.2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.

[3] Si veda l’articolo 3 del nuovo Regolamento.

[4] Si veda l’articolo 6 del nuovo Regolamento.

[5] Si veda l’articolo 4 del nuovo Regolamento.