DEUTSCHE TELEKOM. L’AG COLLINS SI PRONUNCIA SULLA SENTENZA DEL TRIBUNALE CHE ANNULLA PARZIALMENTE UNA DECISIONE DELLA COMMISSIONE E RIDUCE L’IMPORTO DELL’AMMENDA

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In data 23 novembre 2023, l’Avvocato Generale Collins ha presentato le sue conclusioni nella Causa C-221/22 P, Commissione europea contro Deutsche Telekom AG, sul ricorso con cui la Commissione chiedeva l’annullamento della decisione del Tribunale dell’Unione Europea del 19 gennaio 2022[1] che, a sua volta, ne aveva annullato parzialmente la Decisione C(2014) 7465 final[2].

Questi i fatti.

Tramite la decisione suddetta, la Commissione aveva constatato che, dal 12 agosto 2005 al 31 dicembre 2010, la Deutsche Telekom AG (“Deutsche Telekom”) e la Slovak Telekom a.s. (“Slovak Telekom”) avevano violato l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e l’articolo 54 dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) i) occultando agli operatori alternativi delle informazioni relative alla rete necessarie per la disaggregazione delle reti locali, ii) riducendo la portata dei loro obblighi relativi all’accesso disaggregato alle reti locali, iii) fissando modalità e condizioni inique nelle loro offerte di riferimento in materia di disaggregazione per quanto riguardava la co-ubicazione, la qualificazione, le previsioni, le riparazioni e le garanzie bancarie, e iv) applicando tariffe inique che non consentivano ad un operatore altrettanto efficiente che si basava sull’accesso all’ingrosso alle reti locali disaggregate della Slovak Telekom di replicare i servizi al dettaglio proposti da quest’ultima senza subire perdite. Di conseguenza, la Commissione aveva comminato un’ammenda pari a circa 38 milioni di euro alle due imprese in solido nonché un’ammenda pari a circa 31 milioni di euro alla Deutsche Telekom. Quest’ultima, pertanto, aveva proposto ricorso dinnanzi al Tribunale dell’Unione, e pagato alla Commissione a titolo provvisorio l’ammenda a suo carico.

In data 13 dicembre 2018, il Tribunale aveva ridotto di circa 12 milioni di euro l’importo dell’ammenda a carico della sola Deutsche Telekom[3], che la Commissione aveva provveduto a rimborsarle. Successivamente, la Deutsche Telekom aveva chiesto alla Commissione il versamento degli interessi di mora su tale somma. In data 28 giugno 2019, tuttavia, quest’ultima aveva respinto la domanda di pagamento degli interessi di mora affermando che la sentenza del 2018 richiedeva il rimborso dell’importo nominale dell’ammenda in eccesso. Di conseguenza, la Deutsche Telekom aveva nuovamente adito il Tribunale dell’Unione, che aveva respinto il capo della domanda diretto alla riparazione del danno subito a causa dell’indisponibilità dell’importo indebitamente pagato, accogliendo quello di risarcimento dovuto al rifiuto della Commissione di pagare interessi di mora sull’importo indebitamente pagato. Quest’ultima, pertanto, aveva adito la Corte di Giustizia deducendo due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo, la Commissione sosteneva che i) la sentenza del Tribunale era viziata da un errore di diritto nella parte in cui la condannava a pagare gli interessi di mora, ii) la sentenza del Tribunale contraddiceva la giurisprudenza vertente su tributi indebitamente percepiti[4], sul recupero di aiuto di Stato illegittimo[5] e sul rimborso di dazi antidumping[6], secondo cui, in circostanze paragonabili a quelle del caso concreto, la Commissione è tenuta a pagare interessi compensativi e non di mora, al fine di evitare un arricchimento senza giusta causa, iii) la sentenza del Tribunale non teneva conto dell’articolo 90, paragrafo 4, del Regolamento delegato n. 1268/2012[7], iv) le circostanze del caso concreto non soddisfano le condizioni per invocare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, v) la sentenza del Tribunale era incorsa in un errore di diritto dichiarando che gli effetti ex tunc della sentenza del 2018 esigevano che essa pagasse interessi di mora dalla data della riscossione provvisoria dell’ammenda, e vi) obbligarla a pagare interessi di mora dalla data di una riscossione provvisoria di un’ammenda ne avrebbe pregiudicato l’effetto dissuasivo.

Prima di esaminare il primo motivo, l’AG generale ha ricordato che, quando si accerta che un’impresa ha effettuato un pagamento indebito ad un’istituzione europea, l’importo che quest’ultima è tenuta per legge a rimborsare a tale impresa deve essere calcolato tenendo conto della necessità di i) garantire che l’impresa in questione riceva esattamente lo stesso valore in termini monetari dell’importo da essa pagato ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE[8], ii) pagare una compensazione per i danni subiti per effetto dell’indisponibilità del denaro, ai sensi dell’articolo 266, secondo comma[9], TFUE in combinato disposto con l’articolo 340, secondo comma[10], del Trattato, iii) riparare ogni arricchimento senza causa eventualmente percepito ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 4, del Regolamento delegato n. 1268/2012, e iv) rimborsare tempestivamente gli importi accertati al fine di non incorrere in un inadempimento dell’obbligo ad essa imposto dall’articolo 266, primo comma, TFUE.

Tutto ciò premesso, poiché nel febbraio 2019 la Commissione aveva dato esecuzione alla sentenza pronunciata nel dicembre 2018, rimborsando quella parte dell’ammenda che era stata annullata, gli unici interessi di mora che essa potrebbe essere tenuta a pagare sono imputabili al periodo che intercorre tra quelle due date. Di conseguenza, nei limiti in cui aveva stabilito un obbligo di pagare interessi di mora riguardo ad un periodo precedente la data della sentenza del 2018, il Tribunale era incorso in un errore di diritto. Ciò, tuttavia, non pregiudica né l’obbligo della Commissione di rispettare il principio della restitutio in integrum, che comprende un obbligo di rimborsare un importo che tenga conto della svalutazione del denaro, né il diritto della Deutsche Telekom ad ottenere un risarcimento per ogni danno eventualmente subito in conseguenza della riscossione provvisoria dell’ammenda o qualsiasi altro argomento che potrebbe essere fondato su un arricchimento senza causa della Commissione. La riscossione ad opera della Commissione del pagamento provvisorio dell’ammenda, inoltre, non configurava una violazione del diritto, sufficientemente qualificata o meno, idonea ad essere accertata prima della pronuncia della sentenza del 2018, di talché essa non era tenuta a pagare interessi di mora relativamente al periodo precedente a quell’evento. Nel rimborsare alla Deutsche Telekom l’importo riscosso in maniera asseritamente illegittima, infine, l’articolo 266 TFUE imponeva alla Commissione di tenere conto di un’eventuale svalutazione monetaria dovuta al decorso del tempo tra la data della riscossione provvisoria e quella della pronuncia della sentenza del 2018, senza tuttavia imporle di versare alla Deutsche Telekom interessi di mora calcolati nel suddetto periodo. Di conseguenza, il primo motivo di impugnazione deve essere accolto.

Con il secondo motivo, invece, la Commissione sosteneva che la sentenza del Tribunale era inficiata da errore di diritto in quanto quest’ultimo aveva applicato per analogia l’articolo 83, paragrafo 2, lettera b)[11] del Regolamento delegato n. 1268/2012 dichiarando che gli interessi di mora dovuti dovevano essere calcolati con riferimento al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea (BCE) alle sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di tre punti e mezzo percentuali.

Secondo l’AG, anche il secondo motivo d’impugnazione è fondato, in quanto nel caso concreto gli interessi di mora non sono applicabili. Questi ultimi, infatti, sono dovuti solo allo scadere di un termine fissato dalla Commissione per il pagamento di un debito, ciò che non si può applicare per analogia al calcolo di interessi su importi dovuti prima della pronuncia di una sentenza dei giudici dell’Unione che ha dichiarato sia l’esistenza che l’ammontare di un debito. Di conseguenza, la sentenza del Tribunale è da annullare.

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[1] Tribunale 19.01.2022, Causa T-610/19, Deutsche Telekom AG contro Commissione europea.

[2] Dec. Comm. C(2014) 7465 final, del 15 ottobre 2014, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, Caso AT.39523 – Slovak Telekom.

[3] Tribunale 13.12.2018, Causa T-827/14, Deutsche Telekom AG contro Commissione europea.

[4] CGUE 27.09.2012, Cause riunite C‑113/10, C‑147/10 e C‑234/10, Zuckerfabrik Jülich e a.

[5] CGUE 05.03.2019, Causa C‑349/17, Eesti Pagar; Tribunale 08.06.1995, Causa T‑459/93, Siemens/Commissione.

[6] CGUE 18.01.2017, Causa C‑365/15, Wortmann.

[7] Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, GUUE L 362 del 31.12.2012. L’articolo 90 del Regolamento, intitolato “Recupero di ammende o altre penali”, al paragrafo 4 dispone: “… Quando sono state esaurite tutte le vie di ricorso e l’ammenda o la penale è stata annullata o ridotta è adottata una delle seguenti misure:

a) gli importi indebitamente riscossi e gli interessi prodotti sono rimborsati al terzo interessato; nei casi in cui il rendimento complessivo per il periodo in questione sia stato negativo è rimborsato il valore nominale degli importi indebitamente riscossi;
b) se è stata costituita una garanzia finanziaria, essa viene di conseguenza liberata”.

[8] L’articolo 266 TFUE al paragrafo 1 dispone: “… L’istituzione, l’organo o l’organismo da cui emana l’atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria ai trattati sono tenuti a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea comporta…”.

[9] L’articolo 266 TFUE al paragrafo 2 dispone: “… Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall’applicazione dell’articolo 340, secondo comma…”.

[10] L’articolo 340 TFUE al paragrafo 2 dispone: “… In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni…”.

[11] L’articolo 83 del Regolamento delegato n. 1268/2012, intitolato “Interessi di mora”, al paragrafo 2 dispone: “Il tasso d’interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla scadenza di cui all’articolo 80, paragrafo 3, lettera b), è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di:

a) otto punti percentuali quando il credito ha per fatto costitutivo un appalto pubblico di forniture e di servizi di cui al titolo V;
b) tre punti e mezzo percentuali in tutti gli altri casi”.