LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SULLA NOZIONE DI “PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER QUANTO CONCERNE UN DETERMINATO SERVIZIO DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE”

marketude EU and Competition, Litigation, Marco Stillo, Publications, Society

In data 9 novembre 2023, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C-376/22, Google Ireland e a. contro Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria), sull’interpretazione, da un lato, dell’articolo 3, paragrafi 4 e 5, della Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno[1] e, dall’altro, dell’articolo 28 bis, paragrafo 1, della Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi[2]. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, Google Ireland Limited (“Google”), Meta Platforms Ireland Limited (“Meta”) e Tik Tok Technology Limited (“Tik Tok”), società con sede in Irlanda, e, dall’altro, la Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) (autorità austriaca di regolamentazione in materia di comunicazione) in merito ad alcune decisioni co cui quest’ultima secondo aveva stabilito che tali società erano soggette al Bundesgesetz über Maßnahmen zum Schutz der Nutzer auf Kommunikationsplattformen (Kommunikationsplattformen-Gesetz) (legge federale recante misure di protezione degli utenti di piattaforme di comunicazione, “KoPl-G”).

Questi i fatti.

In seguito all’entrata in vigore del KoPl-G, Google, Meta e Tik Tok avevano chiesto alla KommAustria di dichiarare che esse non rientravano nel suo ambito di applicazione[3]. Con tre decisioni, tuttavia, quest’ultima aveva dichiarato che esse vi rientravano in quanto fornivano ciascuna un servizio di piattaforma di comunicazione[4]. Di conseguenza, Google, Meta e Tik Tok avevano proposto ricorso dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale), che tuttavia lo aveva respinto in quanto infondato. Le tre società, pertanto, avevano adito il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia tre questioni pregiudiziali.

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 3, paragrafo 4[5], della Direttiva 2000/31 debba essere interpretato nel senso che provvedimenti generali e astratti, riguardanti una categoria di determinati servizi della società dell’informazione descritta in termini generali, e applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria di servizi, rientrino nella nozione di “provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione”, ai sensi di tale disposizione.

La Corte ha preliminarmente ricordato che, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione i cui termini non si riferiscono espressamente al diritto nazionale, occorre tener conto non soltanto del suo tenore letterale, e bensì anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte[6].

Più particolarmente, l’articolo 3, paragrafo 4, della Direttiva 2000/31 si riferisce ad un servizio della società dell’informazione “determinato”, che in quanto tale dev’essere inteso come un servizio individualizzato, fornito da uno o più prestatori di servizi, di talché gli Stati Membri non possono adottare provvedimenti generali e astratti, riguardanti una categoria di determinati servizi della società dell’informazione descritta in termini generali, e applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria di servizi. Obbligando gli Stati Membri nei quali è fornito un servizio della società dell’informazione che desiderino, in quanto Stati di destinazione di tale servizio, adottare provvedimenti sul fondamento dell’articolo 3, paragrafo 4, della Direttiva 2000/31, a chiedere allo Stato Membro di origine di tale servizio, ossia quello nel cui territorio è stabilito il relativo prestatore, di prendere provvedimenti, infatti, tale disposizione presuppone che i prestatori e, di conseguenza, gli Stati Membri interessati possano essere identificati. Di conseguenza, se gli Stati Membri fossero autorizzati a limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione mediante provvedimenti di carattere generale e astratto applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di una categoria di tali servizi, una tale identificazione sarebbe, se non impossibile, quantomeno eccessivamente difficile, cosicché essi non sarebbero in grado di rispettare una condizione procedurale del genere.

Interpretare l’articolo 3, paragrafo 4, della Direttiva 2000/31 nel senso di autorizzare gli Stati Membri ad adottare provvedimenti di carattere generale e astratto applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di una categoria di servizi della società dell’informazione, inoltre, rimetterebbe in discussione il principio del controllo nello Stato Membro di origine enunciato dall’articolo 3, paragrafo 1[7], della direttiva. Tale principio, infatti, genera una ripartizione della competenza normativa tra lo Stato Membro di origine di un prestatore di servizi della società dell’informazione e quello nel quale il servizio in questione è fornito, ossia lo Stato Membro di destinazione. Di conseguenza, autorizzare quest’ultimo ad adottare, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della Direttiva 2000/31, provvedimenti di carattere generale e astratto applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di una categoria di tali servizi, indipendentemente dal fatto che sia ivi stabilito o meno, provocherebbe uno sconfinamento nella competenza normativa del primo Stato membro, e produrrebbe l’effetto di assoggettare tali prestatori tanto alla normativa dello Stato di origine quanto a quella dello Stato o degli Stati di destinazione.

Alla luce della risposta fornita alla prima questione, la Corte ha ritenuto non necessario rispondere alle altre due[8], statuendo pertanto che:

L’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, dev’essere interpretato nel senso che provvedimenti generali e astratti, riguardanti una categoria di determinati servizi della società dell’informazione descritta in termini generali, e applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria di servizi, non rientrano nella nozione di «provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione», ai sensi di tale disposizione”.

Download Article


[1] GUUE L 178 del 17.07.2000.

[2] GUUE L 95 del 15.04.2010.

[3] L’articolo 1 del KoPl-G al paragrafo 5 dispone: “… Su richiesta di un prestatore di servizi, l’autorità di vigilanza stabilisce se detto prestatore ricada nell’ambito di applicazione della presente legge…”.

[4] L’articolo 2 del KoPl-G al punto 4 dispone: “… Ai fini della presente legge, si intende per:

(…)

4) “piattaforma di comunicazione”: un servizio della società dell’informazione in cui lo scambio di notifiche o di rappresentazioni con contenuti di carattere intellettuale, in forma orale, scritta, sonora o figurativa, tra gli utenti e un’ampia cerchia di altri utenti, mediante diffusione di massa, costituisce lo scopo principale o una funzione essenziale…”.

[5] L’articolo 3 della Direttiva 2000/31, intitolato “Mercato interno”, al paragrafo 4 dispone: “… Gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 2, per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione, in presenza delle seguenti condizioni:

a) i provvedimenti sono:

i) necessari per una delle seguenti ragioni:

– ordine pubblico, in particolare per l’opera di prevenzione, investigazione individuazione e perseguimento in materie penali, quali la tutela dei minori e la lotta contro l’incitamento all’odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché violazioni della dignità umana della persona;
– tutela della sanità pubblica;
– pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza, e della difesa nazionale; – tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;

ii) relativi a un determinato servizio della società dell’informazione lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;
iii) proporzionati a tali obiettivi;

b) prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i procedimenti giudiziari, anche istruttori, e gli atti compiuti nell’ambito di un’indagine penale, lo Stato membro ha:

– chiesto allo Stato membro di cui al paragrafo 1 di prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati;
– notificato alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1 la sua intenzione di prendere tali provvedimenti…”.

[6] CGUE 15.09.2022, Causa C‑4/21, Fédération des entreprises de la beauté, punto 47.

[7] L’articolo 3 della Direttiva 2000/31 al paragrafo 1 dispone: “… Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato…”.

[8] Con le quali il giudice del rinvio chiedeva, rispettivamente, i) se l’articolo 3, paragrafo 5, della Direttiva 2000/31 debba essere interpretato nel senso che l’omissione della notifica da effettuare in caso di urgenza, secondo tale disposizione, “al più presto” alla Commissione e allo Stato Membro di stabilimento relativa al provvedimento adottato comporti che quest’ultimo non possa essere applicato a un determinato servizio dopo la scadenza di un termine sufficiente per la notifica, e ii) se l’articolo 28 bis, paragrafo 1, della Direttiva 2010/13 osti all’applicazione di un provvedimento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della Direttiva 2000/31, che non riguardi le trasmissioni e i video generati dagli utenti messi a disposizione su una piattaforma per la condivisione di video.