LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SULLA LEGITTIMAZIONE DEGLI ORGANISMI DI GESTIONE COLLETTIVA AD AGIRE A DIFESA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

marketude Contenzioso, Diritto Europeo e della Concorrenza, Marco Stillo, Proprietà Intellettuale, Pubblicazioni

In data 23 novembre 2023, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C-201/22, Kopiosto ry contro Telia Finland Oyi, sull’interpretazione dell’articolo 4, lettera c), della Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale[1] nonché sugli articoli 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Kopiosto ry (“Kopiosto”), un organismo di gestione collettiva che gestisce e concede licenze per conto di un gran numero di autori sulla base dei mandati da essi conferiti, e la Telia Finland Oyj (“Telia”) in merito alla ritrasmissione da parte di quest’ultima di programmi televisivi asseritamente lesivi dei diritti degli autori rappresentati dalla Kopiosto.

Questi i fatti.

In data 24 gennaio 2018, la Kopiosto aveva adito il markkinaoikeus (Tribunale finlandese delle questioni economiche) con un’azione diretta ad accertare che la Telia aveva ritrasmesso programmi televisivi e che, senza la sua autorizzazione preventiva, tale ritrasmissione violava i diritti degli autori che la Kopiosto rappresenta, in via principale, in quanto organismo incaricato di concedere licenze contrattuali dalla tekijänoikeuslaki (404/1961) [legge sul diritto d’autore (404/1961)][2] e, in subordine, sulla base dei mandati ad essa conferiti dai titolari dei diritti d’autore. Poiché il suo ricorso era stato respinto, la Kopiosto aveva impugnato tale decisione dinanzi al Korkein oikeus (Corte suprema finlandese; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia tre questioni pregiudiziali.

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 4, lettera c)[3], della Direttiva 2004/48 debba essere interpretato nel senso che, oltre alla condizione relativa all’interesse diretto alla difesa dei diritti in questione, il riconoscimento della legittimazione degli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale a chiedere in nome proprio l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui al Capo II di tale direttiva sia soggetto alla sola capacità di agire di tali organismi o se esso richieda il riconoscimento espresso, nel diritto applicabile, della legittimazione ad agire di detti organismi ai fini della difesa dei diritti di proprietà intellettuale.

La Corte ha preliminarmente ricordato che gli Stati Membri sono tenuti a riconoscere ad un organo di rappresentanza collettiva di titolari di marchi la legittimazione a chiedere, in nome proprio, l’applicazione dei mezzi di ricorso previsti da tale direttiva per proteggere i diritti di tali titolari nonché la legittimazione ad agire in giudizio, in nome proprio, al fine di far valere detti diritti, a condizione che l’organo in questione sia considerato dalla normativa nazionale come avente un interesse diretto alla difesa di tali diritti e che tale legislazione gli consenta di agire in giudizio a tale scopo[4]. La legittimazione di un organismo di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale a chiedere, in nome proprio, l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti al Capo II della Direttiva 2004/48, pertanto, è subordinata alla condizione che tale organismo sia considerato dalla normativa applicabile come avente un interesse diretto alla difesa di simili diritti e che tale legislazione lo autorizzi ad agire in giudizio a tal fine, di talché, sebbene un organismo di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale debba necessariamente avere la capacità di agire in giudizio per essere riconosciuto come avente la legittimazione a chiedere, in nome proprio, l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti da tale direttiva, una simile capacità non è sufficiente, da sola, a tal fine.

L’espressione “disposizioni della legislazione applicabile” di cui all’articolo 4, lettera c), della Direttiva 2004/48, inoltre, non significa necessariamente che la legittimazione degli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale sia espressamente riconosciuta da una disposizione specifica, dato che tale legittimazione ad agire può risultare da norme procedurali di carattere generale. La Direttiva 2004/48, infatti, impone agli Stati Membri l’obbligo di prevedere un insieme minimo di misure, di procedure e di mezzi di ricorso necessari a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale[5]. Di conseguenza, il legislatore dell’Unione ha ritenuto auspicabile che il diritto di chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti da quest’ultima sia riconosciuto non soltanto ai titolari di diritti di proprietà intellettuale, e bensì anche agli organismi di gestione collettiva, i quali, di norma, dispongono delle risorse finanziarie e materiali che consentono loro di intraprendere efficacemente azioni legali al fine di lottare contro le violazioni di tali diritti.

Con la seconda questione, invece, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, lettera c), della Direttiva 2004/48 debba essere interpretato nel senso che gli Stati Membri sono tenuti a riconoscere agli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari di diritti di proprietà intellettuale un interesse diretto a chiedere, in nome proprio, l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dal Capo II di tale direttiva, qualora l’esistenza di un tale interesse non derivi dalla normativa nazionale applicabile.

La Corte ha preliminarmente ricordato che il rinvio alla “legislazione applicabile” di cui all’articolo 4, lettera c), della Direttiva 2004/48 si deve intendere come facente riferimento tanto alla normativa nazionale pertinente quanto, eventualmente, alle disposizioni del diritto dell’Unione attualmente in vigore[6]. Queste ultime, tuttavia, non disciplinano le condizioni alle quali si deve ritenere che un organismo di gestione collettiva abbia un interesse diretto alla difesa dei diritti di proprietà intellettuale.

Le “disposizioni della legislazione applicabile” alle quali fa riferimento l’articolo 4, lettera c), della Direttiva 2004/48, inoltre, rinviano al diritto nazionale degli Stati Membri. A tale proposito, questi ultimi sono tenuti a riconoscere ad un organismo di gestione collettiva di diritti di proprietà intellettuale la legittimazione a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla Direttiva 2004/48 nonché ad agire in giudizio al fine di far valere tali diritti qualora, in particolare, l’organismo in questione sia considerato dalla legislazione nazionale come avente un interesse diretto alla difesa di tali diritti. Di conseguenza, spetta ai giudici nazionali determinare se un siffatto organismo disponga, in forza della legislazione nazionale applicabile, di un interesse diretto alla difesa dei diritti dei titolari che esso rappresenta, fermo restando che, in mancanza di tale condizione, un obbligo di riconoscimento non si impone allo Stato Membro interessato[7].

Alla luce della risposta fornita alla seconda questione, infine, la Corte ha ritenuto non necessario statuire sulla terza, con la quale il giudice del rinvio chiedeva quale rilevanza assumano, nell’ambito della valutazione della legittimazione ad agire, eventualmente alla luce degli articoli 17[8] e 47[9] della Carta, il fatto che l’organismo in questione rappresenti, in quanto incaricato di concedere licenze contrattuali, anche autori che non l’hanno incaricato di gestire i loro diritti, nonché il fatto che il diritto di tale organismo di proporre un’azione a difesa dei diritti di tali autori non sia previsto dalla legge. Di conseguenza, la Corte ha statuito che:

L’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che oltre alla condizione relativa all’interesse diretto alla difesa dei diritti di cui trattasi, il riconoscimento della legittimazione degli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale a chiedere, in nome proprio, l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti al capo II di tale direttiva è soggetto alla legittimazione ad agire di tali organismi ai fini della difesa dei diritti di proprietà intellettuale, la quale può risultare da una disposizione specifica a tal fine o da norme processuali di carattere generale.

L’articolo 4, lettera c), della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che allo stato attuale del diritto dell’Unione, gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere agli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari di diritti di proprietà intellettuale un interesse diretto a chiedere, in nome proprio, l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dal capo II di tale direttiva, qualora l’esistenza di un interesse diretto di tali organismi alla difesa dei diritti in questione non derivi dalla normativa nazionale applicabile”.

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[1] GUUE L 157 del 30.04.2004.

[2] L’articolo 25 h della legge sul diritto d’autore, denominato “Ritrasmissione di un programma radiofonico o televisivo”, al paragrafo 1 prevede che un’opera inclusa in un programma radiofonico o televisivo possa essere ritrasmessa, senza modifiche dello stesso, in base a una licenza contrattuale, come previsto dall’articolo 26 di tale legge, per essere ricevuta dal pubblico contemporaneamente al programma originale.

[3] L’articolo 4 della Direttiva 2004/48, intitolato “Soggetti legittimati a chiedere l’applicazione di misure, procedure e mezzi di ricorso”, alla lettera c) dispone: “Gli Stati membri riconoscono la legittimazione a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui al presente capo:

(…)

  1. c) agli organi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, se consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle medesime…”.

[4] CGUE 07.08.2018, Causa C‑521/17, SNB-REACT, punto 39.

[5] L’articolo 3 della Direttiva 2004/48, intitolato “Obbligo generale”, al paragrafo 1 dispone: “Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati…”.

[6] CGUE 07.08.2018, Causa C‑521/17, SNB-REACT, punto 31.

[7] Ibidem, punti 34-38.

[8] L’articolo 17 della Carta, intitolato “Diritto di proprietà”, dispone: “Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale.

La proprietà intellettuale è protetta…”.

[9] L’articolo 47 della Carta, intitolato “Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale”, dispone: “Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia…”.