CARTELLO NEL SETTORE FARMACEUTICO. LA COMMISSIONE SANZIONA 5 IMPRESE

marketude Diritto Europeo e della Concorrenza, Farmaceutico e Life Sciences, Marco Stillo, Prospettive, Pubblicazioni

In data 19 ottobre 2023, la Commissione ha inflitto un’ammenda pari a circa 13,4 milioni di euro alla Alkaloids of Australia, alla Alkaloids Corporation, alla Boehringer, alla Linnea e alla Transo-Pharm per aver partecipato ad un cartello relativo al N-butilbromuro scopolamina/ioscina (“SNBB”), un importante principio attivo utilizzato per produrre il farmaco antispasmodico addominale Buscopan e le sue versioni generiche.

Si tratta del primo caso in cui la Commissione ha sanzionato un cartello nel settore farmaceutico ed in relazione ad un principio attivo. Più particolarmente, tra 1° novembre 2005 e il 17 settembre 2019 le imprese, che erano produttori o distributori di SNBB, si sono coordinate tra di loro concordando di i) fissare il prezzo minimo di vendita ai clienti (ossia distributori e produttori di farmaci generici), ii) assegnare quote, e iii) scambiarsi informazioni commercialmente sensibili, dando così luogo ad una violazione unica e continuata nello Spazio Economico Europeo (SEE). Anche la C2 PHARMA ha preso parte al cartello, ma non è stata sanzionata poiché ne ha rivelato l’esistenza alla Commissione.

Nel fissare l’importo delle ammende[1], la Commissione ha tenuto conto in particolare del valore delle vendite di SNBB, della natura dell’infrazione, della sua portata geografica nonché della sua durata. Nello specifico, conformemente alla Comunicazione del 2006 [2], la C2 PHARMA ha ricevuto la piena immunità per aver rivelato il cartello evitando così un’ammenda pari a circa 807.000 euro, mentre la Transo-Pharm e la Linnea hanno beneficiato di una riduzione delle loro ammende per aver cooperato con la Commissione. Ai sensi della c.d. “Settlement Notice” del 2008 [3], inoltre, la Commissione ha applicato una riduzione del 10% alle ammende inflitte alle imprese per aver riconosciuto di aver preso parte al cartello ed esserne assunte la responsabilità.

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[1] Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1/2003, GUUE C 210 del 01.09.2006.

[2] Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese, GUUE C 298 del 08.12.2006.

[3] Comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli, GUUE C 167 del 02.07.2008.