LA STRATEGIA DELL’EUROPA PER L’INDO-PACIFICO. L’UNIONE E LA NUOVA ZELANDA FINALIZZANO UN NUOVO ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO

marketude Diritto Europeo e della Concorrenza, Globally Minded, Marco Stillo, Pubblicazioni, Sostenibilità

In data 9 luglio 2023, l’Unione europea e la Nuova Zelanda hanno firmato un Accordo di Libero Scambio (Free Trade Agreement, FTA) al fine di avviare nuove opportunità economiche per imprese, agricoltori e consumatori di entrambe le parti, creando così le condizioni favorevoli affinché questi ultimi possano scegliere tra una gamma più accessibile di prodotti e servizi e rafforzando la cooperazione reciproca sulle questioni relative alla sorveglianza del mercato.

Attualmente, l’Unione è il terzo partner commerciale della Nuova Zelanda, e negli ultimi anni il commercio tra le due parti è andato sempre crescendo, fino a raggiungere gli oltre 8 miliardi di euro nel 2021. Oltre ad essere la seconda forza economica dell’Oceania, inoltre, la Nuova Zelanda gode anche di forti legami commerciali nella sempre più importante regione dell’Indo-Pacifico, il cui PIL è destinato ad aumentare esponenzialmente nel prossimo decennio. Andando a rafforzare ulteriormente la posizione dell’Unione, con un potenziale incremento delle esportazioni annuali fino a circa 4,5 miliardi di euro, pertanto, l’Accordo contiene diversi impegni ambiziosi in materia di commercio e di sviluppo sostenibile riguardanti un ampio ventaglio di questioni basate sulla cooperazione e su un’applicazione più rigorosa delle norme.

Per quanto riguarda il commercio, oltre a rimuovere o ridurre i dazi su tutte le esportazioni di merci neozelandesi ed europee quali, tra le altre, prodotti industriali, alimenti e bevande[1], ciascuna parte deve garantire che le tariffe imposte non rappresentino una protezione indiretta dei beni nazionali a fini fiscali[2]. Del pari, entrambe le parti non dovranno adottare né mantenere alcun divieto o restrizione all’importazione di merci tra le stesse[3]. L’accordo, inoltre, promuove la trasparenza e l’utilizzo di standard internazionali per facilitare l’accesso al mercato, agevolando pertanto la possibilità per le imprese europee di dimostrare la conformità ai regolamenti tecnici neozelandesi in quanto le relative valutazioni potranno essere effettuate nell’Unione da organismi riconosciuti[4]. L’accordo, infine, oltre a confermare la possibilità di far fronte a pratiche commerciali scorrette tra le parti attraverso strumenti quali misure anti-dumping o anti-sovvenzione, prevede un meccanismo di salvaguardia che consente ad entrambe le parti di imporre misure temporanee nel caso in cui un aumento significativo delle importazioni rischi di causare un grave pregiudizio al loro mercato[5].

Per quanto riguarda le norme di origine, l’Accordo specifica i requisiti sostanziali e procedurali affinché i prodotti che vengono realizzati in modo significativo nel territorio di una delle due parti possano beneficiare delle preferenze tariffarie ivi previste, a differenza dei prodotti provenienti da Stati terzi[6]. Più particolarmente, i materiali provenienti dalla Nuova Zelanda verranno considerati come originari dell’Unione e viceversa, così come qualsiasi lavorazione effettuata su materiali non originari in entrambe le parti (c.d. “cumulo bilaterale completo”)[7]. La documentazione sull’origine, inoltre, si fonderà su standard di autocertificazione da parte delle imprese, mentre la relativa verifica verrà effettuata dalle dogane locali sulla base dei contatti con l’importatore[8].

Per quanto riguarda le questioni sanitarie e fitosanitarie (Sanitary and Phytosanitary, SPS), vengono ripresi i principi del relativo Accordo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organization, WTO)[9] quali, tra gli altri, quello di precauzione, che prevede la possibilità di intraprendere misure di regolamentazione o restrizione del commercio in situazioni in cui esistono incertezze scientifiche riguardo ai rischi per la salute umana, animale o vegetale[10]. L’Unione e la Nuova Zelanda, inoltre, rafforzeranno la loro cooperazione nel settore al fine di intervenire in maniera rapida ed efficace nelle situazioni di emergenza, assicurando il rispetto del principio di equivalenza tra le rispettive misure SPS[11], lo scambio di informazioni[12] nonché una maggiore trasparenza nelle procedure di autorizzazione[13].

L’Accordo mira a promuovere gli investimenti tra l’Unione e la Nuova Zelanda, prevedendo che nessuna di esse possa adottare né mantenere misure che limitano, tra le altre cose, i) il numero di imprese che possono svolgere una determinata attività economica, ii) il numero totale di operazioni da svolgere, e iii) il numero di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore[14]. Ciascuna parte, inoltre, dovrà accordare agli investitori dell’altra parte un trattamento non meno favorevole di quello che concede, in situazioni analoghe, tanto ai propri investitori[15] quanto a quelli di uno Stato terzo[16]. Similmente, l’Accordo agevolerà la fornitura di servizi da parte delle imprese europee verso alla Nuova Zelanda, garantendo così nuove opportunità di investimento nonché parità di condizioni tra i fornitori europei e le loro controparti neozelandesi[17].

Per quanto riguarda il commercio digitale, l’Accordo assicurerà la prevedibilità e la certezza del diritto per le imprese nonché un ambiente onlinesicuro per i consumatori che effettuano transazioni transfrontaliere, rimuovendo eventuali barriere ed impedendo la discriminazione tra le attività online e offline. L’Accordo, inoltre, faciliterà i flussi transfrontalieri di dati, prevedendo il divieto di obblighi ingiustificati di localizzazione[18] e preservando nel contempo un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata dei cittadini di entrambe le parti[19].

Per quanto riguarda il settore energetico, a fronte della comune volontà di facilitare il commercio e gli investimenti in beni sostenibili quali le energie rinnovabili e i prodotti ad alta efficienza energetica, l’Accordo prevede l’eliminazione delle restrizioni all’esportazione[20] nonché il divieto, da un lato, di interventi ingiustificati da parte dei governi delle parti nella determinazione dei relativi prezzi e, dall’altro, della doppia imposizione[21].

In materia di sovvenzioni, l’Accordo prevede che queste ultime non debbano essere concesse in maniera tale da falsare il corretto funzionamento dei mercati o danneggiare l’ambiente[22]. L’Accordo, inoltre, prevede un meccanismo di trasparenza globale che renda pubbliche le sovvenzioni concesse ai fornitori di beni e servizi[23] nonché uno strumento di consultazione per consentire ad una parte che teme ripercussioni negative sugli scambi di esprimere le proprie riserve al riguardo[24]. L’Accordo, infine, vieta alcune tipologie di sovvenzioni distorsive quali, tra le altre, le garanzie illimitate e i contributi alle imprese insolventi in assenza di un piano di ristrutturazione[25].

Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, la Nuova Zelanda ha accettato di aumentare i propri standard in materia di diritto d’autore e diritti connessi, estendendo di 20 anni la durata della protezione degli autori, degli esecutori e dei produttori di registrazioni sonore[26] nonché garantendo il diritto di rivendita all’autore di un’opera[27]. In merito alle indicazioni geografiche, inoltre, l’Accordo proteggerà circa 2000 bevande alcooliche[28] nonché alcuni dei più rinomati prodotti alimentari europei[29].

L’Accordo, infine, include anche impegni di sostenibilità senza precedenti che fanno riferimento, tra gli altri, all’Accordo di Parigi[30] nonché ai diritti fondamentali dei lavoratori. Più particolarmente, l’Accordo contiene un’ampia gamma di disposizioni in materia di, tra le altre cose, condizioni di lavoro dignitose e parità di genere[31], cambiamento climatico[32], gestione sostenibile delle risorse naturali[33], nonché promozione di una condotta aziendale responsabile[34]. L’Accordo, inoltre, promuove la cooperazione tra le parti incoraggiando il passaggio ad un’economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse agevolando il commercio e gli investimenti in beni, servizi e tecnologia a basse emissioni di carbonio.

L’Accordo verrà ora trasmesso al Parlamento europeo per l’approvazione, a seguito della quale il Consiglio potrà adottare la decisione relativa alla conclusione. Dopodiché, l’Accordo entrerà in vigore una volta che anche la Nuova Zelanda avrà notificato di aver completato la procedura di ratifica.

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[1] Si veda l’articolo 2.5 dell’Accordo.

[2] Si veda l’articolo 2.8 dell’Accordo.

[3] Si veda l’articolo 2.7 dell’Accordo.

[4] Si veda l’articolo 9.6 dell’Accordo.

[5] Si veda l’articolo 5.8 dell’Accordo.

[6] Si veda l’articolo 3.2 dell’Accordo.

[7] Si veda l’articolo 3.3 dell’Accordo.

[8] Si veda l’articolo 3.23 dell’Accordo.

[9] Disponibile al seguente LINK.

[10] Si veda l’articolo 6.2 dell’Accordo.

[11] Si veda l’articolo 6.6 dell’Accordo.

[12] Si veda l’articolo 6.9 dell’Accordo.

[13] Si veda l’articolo 6.13 dell’Accordo.

[14] Si veda l’articolo 10.5 dell’Accordo.

[15] Si veda l’articolo 10.6 dell’Accordo.

[16] Si veda l’articolo 10.7 dell’Accordo.

[17] Si veda l’articolo 10.16 dell’Accordo.

[18] Si veda l’articolo 12.4 dell’Accordo.

[19] Si veda l’articolo 12.5 dell’Accordo.

[20] Si veda l’articolo 13.4 dell’Accordo.

[21] Si veda l’articolo 13.6 dell’Accordo.

[22] Si veda l’articolo 16.1 dell’Accordo.

[23] Si veda l’articolo 16.5 dell’Accordo.

[24] Si veda l’articolo 16.6 dell’Accordo.

[25] Si veda l’articolo 16.7 dell’Accordo.

[26] Si veda l’articolo 18.13 dell’Accordo.

[27] Si veda l’articolo 18.14 dell’Accordo.

[28] Tra cui Prosecco, Champagne e Tokaji.

[29] Tra cui l’Asiago, le olive Elia Kalamatas e il Queso Manchego.

[30] Accordo di Parigi, del 12.12.2015, relativo ai cambiamenti climatici, GUUE L 282 del 19.10.2016.

[31] Si veda l’articolo 19.4 dell’Accordo.

[32] Si veda l’articolo 19.6 dell’Accordo.

[33] Si vedano gli articoli 19.8-19.11 dell’Accordo.

[34] Si veda l’articolo 19.12 dell’Accordo.