IL FUTURO DELLA NORMATIVA EUROPEA NEL REGNO UNITO ALLA LUCE DEL RETAINED EU LAW ACT

marketude EU and Competition, Globally Minded, Marco Stillo, Perspectives, Publications

In data 29 giugno 2023, è stato approvato il Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023[1], che conferisce al Governo britannico il potere di abrogare, modificare o assimilare la legislazione europea emanata prima della fine del periodo di transizione (c.d. “EU Retained Law”) e conservata nel diritto interno attraverso l’European Union (Withdrawal) Act 2018 (EUWA)[2].

La legge trova la sua ratio nella più ampia strategia del Governo britannico di ripensare il diritto europeo conservato in vigore sia in termini sostanziali che di processo legislativo necessario per eventualmente modificarlo. In tale ottica, infatti, il Comitato di controllo europeo[3] della House of Commons aveva avviato una consultazione pubblica al fine di acquisire informazioni e commenti dagli stakeholders su quale dovesse essere, a seguito della Brexit, il futuro dell’EU Retained Law[4].

In primo luogo, la legge individua oltre 600 atti normativi che, a partire dal 31 dicembre 2023, non saranno più applicabili nel Regno Unito. Più particolarmente, si tratta i) della legislazione secondaria del Regno Unito che dà effetto agli obblighi nei confronti dell’Unione, e ii) della legislazione europea direttamente applicabile[5]. In tale elenco, tuttavia, non è inclusa la normativa fondata sul diritto europeo che è stata convertita in legge dal Parlamento, come ad esempio l’Equality Act del 2010[6], che attua l’articolo 157 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)[7]. La nuova legge, inoltre, abroga la Sezione 4 dell’EUWA[8], ai sensi della quale i diritti, i poteri, le responsabilità, gli obblighi, le restrizioni, i rimedi e le procedure che erano state in gran parte sviluppate dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, e che erano riconosciute nell’ordinamento giuridico del Regno Unito, sarebbero rimasti in vigore dopo la fine del periodo di transizione e l’uscita dall’Unione[9].

In secondo luogo, la legge abroga il principio del primato del diritto europeo[10], di talché, dopo la fine del 2023, la EU Retained Lawche verrà mantenuta dovrà essere letta e applicata compatibilmente con la legislazione nazionale[11]. Parallelamente, scomparirà l’obbligo di interpretare il diritto derivato in conformità ai principi generali dell’Unione[12] quali, tra gli altri, quello di efficacia, quello di non discriminazione nonché quello dell’effetto diretto[13]. Il Governo, tuttavia, avrà il potere di emanare regolamenti entro il 23 giugno 2026 al fine di reintrodurre tale principio in relazione a specifiche disposizioni di EU Retained Law[14]. Laddove vi sia un contrasto tra una disposizione di EU Retained Law e un atto legislativo interno, inoltre, una corte potrà emanare un “ordine di incompatibilità” che, a seconda dei casi, potrà stabilire la prevalenza di una disposizione rispetto all’altra oppure limitare l’operatività della norma in questione prima dell’entrata in vigore dell’ordine stesso[15]. Le eventuali disposizioni di EU Retained Law che non verranno revocate, infine, rientreranno nella categoria delle c.d. “leggi assimilate”[16].

In terzo luogo, la Legge consente alle corti britanniche di discostarsi più agevolmente dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Più particolarmente, nel fare ciò le Corti superiori[17] devono tener conto, tra le altre cose, i) del fatto che le decisioni di un giudice straniero non sono automaticamente vincolanti, ii) di eventuali cambiamenti rilevanti per la giurisprudenza dell’Unione che verrà mantenuta nell’ordinamento interno, e iii) della misura in cui la giurisprudenza europea conservata incide sullo sviluppo del diritto nazionale[18].

La Legge, infine, attribuisce ai ministri alcuni poteri relativi alla EU Retained Law che verrà mantenuta. Nello specifico, il Governo avrà il potere di riformulare le disposizioni di EU Retained Law c.d. “secondaria”[19] che, in seguito, non saranno più considerate come tali, consentendo tuttavia il raggiungimento degli stessi obiettivi[20]. Del pari, fino al 23 giugno 2026 il Governo avrà la facoltà di riformulare disposizioni di diritto assimilato derivato[21].

Download Article


[1] Disponibile al seguente LINK.

[2] Disponibile al seguente LINK.

[3] L’European Scrutiny Committee è un comitato del Parlamento britannico che, sin dal termine del periodo di transizione della Brexit, si è occupato di questioni politiche e legali connesse alle relazioni tra Regno Unito e Unione Europea e al Protocollo dell’Irlanda del Nord.

[4] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[5] Si veda la Sezione 1 del Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023, intitolata “Sunset of EU-derived legislation and retained direct EU legislation”.

[6] Disponibile al seguente LINK.

[7] L’articolo 157 TFUE al paragrafo 1 dispone: “… Ciascuno Stato membro assicura l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore….

[8] Si veda la Sezione 4 dell’EUWA, intitolata “Saving for rights etc. under section 2(1) of the ECA”.

[9] Si veda la Sezione 2 del Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023, intitolata “Sunset of retained EU rights, powers, liabilities etc”.

[10] Il principio del primato del diritto dell’Unione si basa sull’idea che, ove insorga un conflitto tra quest’ultimo e il diritto nazionale, prevale il diritto dell’Unione.

[11] Si veda la Sezione 3 del Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023, intitolata “Abolition of supremacy of EU Law”.

[12] Si veda la Sezione 4 del Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023, intitolata “Abolition of general principles of EU law”.

[13] Il principio dell’effetto diretto consente ai singoli di invocare immediatamente una disposizione del diritto dell’Unione dinanzi al giudice nazionale, indipendentemente dall’esistenza di un criterio di diritto nazionale.

[14] Si veda la Sezione 7 del Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023, intitolata “Compatibility”.

[15] Si veda la Sezione 8 del Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023, intitolata “Incompatibility orders”.

[16] Si veda la Sezione 5 del Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023, intitolata “Assimilated law”.

[17] Ossia la Corte Suprema e la Corte d’appello.

[18] Si veda la Sezione 6 del Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023, intitolata “Role of courts”.

[19] Ossia qualsiasi normativa europea non qualificabile come diritto primario, oppure qualsiasi normativa qualificabile come tale soltanto nella misura in cui sia stata modificata dalla legislazione derivata.

[20] Si veda la Sezione 11 del Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023, intitolata “Power to restate retained EU Law”.

[21] Si veda la Sezione 12 del Retained EU Law (Revocation and Reform) Act 2023, intitolata “Power to restate assimilated law or reproduce sunsetted retained EU rights, powers, liabilities etc”.