In data 8 giugno 2023, l’Avvocato Generale Szpunar ha reso note le sue Conclusioni nella Causa C-376/22, Google Ireland e a., sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 4, della Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno[1]. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, Google Ireland Limited (“Google”), Meta Platforms Ireland Limited (“Meta”) e Tik Tok Technology Limited (“Tik Tok”), società con sede in Irlanda che forniscono servizi di piattaforme di comunicazione, e, dall’altro, la Kommunikationsbehörde Austria (autorità austriaca per le garanzie nelle comunicazioni).
Questi i fatti.
A seguito dell’entrata in vigore del KoPl-G Bundesgesetz über Maßnahmen zum Schutz der Nutzer auf Kommunikationsplattformen(legge federale sulle misure di protezione degli utenti sulle piattaforme di comunicazione; “KoPl-G”) nel 2021, Google, Meta e Tik Tok avevano chiesto all’autorità competente di dichiarare che esse non rientravano nel suo ambito di applicazione[2]. Quest’ultima, tuttavia, aveva dichiarato che le ricorrenti vi rientravano in quanto forniscono ciascuna una piattaforma di comunicazione ai sensi dell’articolo 2, punto 4[3], di tale legge.
Di conseguenza, Google, Meta e Tik Tok avevano impugnato tali decisioni dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale d’Austria), che ne aveva respinto i ricorsi in quanto infondati. Le ricorrenti, pertanto, avevano proposto ricorso per cassazione dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa d’Austria; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se l’articolo 3, paragrafi 2 e 4[4], della Direttiva 2000/31 debba essere interpretato nel senso che uno Stato Membro può limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da altri Stati Membri adottando provvedimenti legislativi di carattere generale e astratto riguardanti una categoria generalmente circoscritta di taluni servizi della società dell’informazione, senza che tali provvedimenti siano adottati in relazione ad un singolo caso specifico.
L’AG ha preliminarmente ricordato che i provvedimenti adottati sulla base dell’articolo 3, paragrafo 4, della Direttiva 2000/31 riguardano un determinato servizio che deve essere lesivo o costituire un rischio serio e grave di pregiudizio dell’obiettivo in questione. In tali circostanze, autorizzare uno Stato Membro a limitare la libera circolazione di una categoria di servizi provenienti da altri Stati Membri metterebbe in discussione la fiducia reciproca tra questi ultimi, e presupporrebbe una generale mancanza di fiducia da parte di qualsiasi altro Stato Membro in materia di sorveglianza dei servizi della società dell’informazione forniti dai prestatori stabiliti sul loro territorio, di talché in tutti i casi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 4, della Direttiva 2000/31 occorre procedere ad un esame delle circostanze del caso concreto. Obbligando uno Stato Membro di destinazione a chiedere a quello di origine di adottare provvedimenti in materia di servizi della società dell’informazione, inoltre, l’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della Direttiva 2000/31 presuppone che lo Stato Membro al quale è rivolta una tale richiesta sia ben identificabile e identificato prima dell’adozione di un provvedimento ai sensi di tale articolo. Di conseguenza, un provvedimento legislativo di carattere generale ed astratto che si applichi indistintamente a qualsiasi prestatore di una categoria di servizi non rispetterebbe la logica della condizione procedurale di cui all’articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva.
Più particolarmente, l’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della Direttiva 2000/31 subordina l’effetto derogatorio dei provvedimenti adottati a livello nazionale alla previa notifica alla Commissione dell’intenzione di adottare questi ultimi. A tale riguardo, se il termine “provvedimento” dovesse essere interpretato nel senso di ricomprendere provvedimenti legislativi di carattere generale e astratto che si applicano indistintamente a qualsiasi prestatore di una categoria di servizi, l’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della Direttiva 2000/31 aggiungerebbe una notifica supplementare a quella prevista dalla Direttiva 2015/1535, secondo cui gli Stati Membri sono tenuti a notificare alla Commissione i requisiti di natura generale relativi all’accesso alle attività di servizio della società dell’informazione e al loro esercizio[5]. Poiché, infine, spetta allo Stato Membro di destinazione determinare come e dove esso intenda adottare un provvedimento in deroga all’articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva 2000/31, l’AG non esclude che possa trattarsi di un provvedimento di portata generale, a condizione tuttavia che esso sia sufficientemente diretto nella misura in cui si applichi chiaramente, fin dall’inizio, ad un determinato servizio della società dell’informazione fornito da uno o più prestatori stabiliti in uno o più altri Stati Membri. Di conseguenza, l’articolo 3, paragrafi 2 e 4, della Direttiva 2000/31 osta a che uno Stato Membro limiti la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da altri Stati Membri mediante l’adozione di provvedimenti legislativi di carattere generale e astratto riguardanti una categoria generalmente circoscritta di taluni servizi della società dell’informazione, senza che tali provvedimenti siano adottati in relazione ad un singolo caso specifico.
[1] GUUE L 178 del 17.07.2000.
[2] L’articolo 1 del KoPl-G al paragrafo 5 dispone: “… Su richiesta di un prestatore di servizi, l’autorità di vigilanza stabilisce se detto prestatore ricada nell’ambito di applicazione della presente legge…”.
[3] L’articolo 2, punto 4, del KoPl-G definisce una “piattaforma di comunicazione” come un “servizio della società dell’informazione in cui lo scambio di notifiche o di rappresentazioni con contenuti di carattere intellettuale, in forma orale, scritta, sonora o figurativa, tra gli utenti e un’ampia cerchia di altri utenti, mediante diffusione di massa, costituisce lo scopo principale o una funzione essenziale”.
[4] L’articolo 3 della Direttiva 2000/31, intitolato “Mercato interno”, ai paragrafi 2 e 4 dispone: “… Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro.
(…)
Gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 2, per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione, in presenza delle seguenti condizioni:
a) i provvedimenti sono:
i) necessari per una delle seguenti ragioni:
– ordine pubblico, in particolare per l’opera di prevenzione, investigazione individuazione e perseguimento in materie penali, quali la tutela dei minori e la lotta contro l’incitamento all’odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché violazioni della dignità umana della persona;
– tutela della sanità pubblica;
– pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza, e della difesa nazionale;
– tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;
ii) relativi a un determinato servizio della società dell’informazione lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi; iii) proporzionati a tali obiettivi;
b) prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i procedimenti giudiziari, anche istruttori, e gli atti compiuti nell’ambito di un’indagine penale, lo Stato membro ha:
– chiesto allo Stato membro di cui al paragrafo 1 di prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati;
– notificato alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1 la sua intenzione di prendere tali provvedimenti…”.
[5] Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, GUUE L 241 del 17.09.2015. L’articolo 5 della Direttiva al paragrafo 1 dispone: “… Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.
All’occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente alla Commissione il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.
Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione alla Commissione del progetto di regola tecnica secondo le modalità stabilite al primo e secondo comma del presente paragrafo qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino l’ambito di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti.
Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l’utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell’ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell’ambiente, con un’analisi dei rischi effettuata, all’occorrenza, secondo i principi previsti nella parte corrispondente della sezione II.3 dell’allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio.
La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi. Essa può anche sottoporre il progetto al parere del comitato di cui all’articolo 2 della presente direttiva e, se del caso, del comitato competente del settore in questione.
Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto iii), della presente direttiva, le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell’operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura…”.