Richiamo e sostituzione di impianti difettosi: operazioni escluse dall’IVA per assenza del presupposto oggettivo ex articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 633 del 1972. documentazione di accompagnamento dei beni e procedura di smaltimento/distruzione – D.P.R. n. 441 del 1997
Assistito gruppo multinazionale nell’interpello riguardante una campagna di richiamo che prevedeva la sostituzione con prodotti nuovi e smaltimento di prodotti difettosi lanciata a favore dei propri clienti (consumatori finali) oltre il periodo di garanzia contrattuale.
I quesiti sottoposti all’attenzione dell’Agenzia riguardavano:
(i) il regime Iva da applicare alle operazioni di richiamo dei prodotti difettosi e sostituzione con prodotti nuovi effettuata direttamente dal gruppo o tramite propri dealer
(ii) delucidazioni in merito alle condizioni per avvalersi della procedura semplificata di smaltimento/distruzione dei prodotti difettosi ritirati.
Dando in parte continuità ad un isolato e datato chiarimento (circolare n. 345753 del 27 febbraio 1984) l’Agenzia ha accolto la tesi del contribuente affermando che, a certe condizioni, la sostituzione di prodotti a seguito di una campagna di richiamo per beni difettosi è un’operazione non rilevante ai fini Iva ancorché sia decorso il termine di efficacia della garanzia contrattualmente previsto.
In particolare, è stata confermata l’irrilevanza ai fini dell’imposta delle operazioni di richiamo/sostituzione di prodotti difettosi nel rispetto delle seguenti condizioni:
- l’intervento avviene in adempimento di specifici obblighi normativi a carico del produttore obbligato a sostituire il prodotto difettoso con uno identico, non pericoloso e idoneo all’uso; e
- nel prezzo di vendita originario del prodotto sono ricompresi gli oneri e le spese inerenti le operazioni di sostituzione per tali circostanze.
L’Agenzia ha altresì condiviso le modalità e il set documentale dettagliatamente descritti dall’Istante per superare la presunzione di cessione (di cui all’art. 1, c. 1, del DPR n 441 del 1997).
Infine, in merito al secondo quesito, sempre ai fini del superamento della richiamata presunzione di cessione, l’Agenzia ha confermato che ai fini del rispetto del limite di valore (10.000 euro) entro cui la distruzione dei beni può essere provata anche da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, occorre far riferimento al valore di acquisto dei prodotti da smaltire/distruggere in ogni singola operazione di smaltimento/distruzione.