In data 25 marzo 2023, è entrata in vigore la Decisione[1] del comitato misto UE-Regno Unito[2] che fissa le modalità applicative del c.d. “Quadro di Windsor” (Windsor Framework), una serie di soluzioni comuni concordate in data 27 febbraio 2023[3] dalla Commissione europea e dal Regno Unito e che, modificando il Protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord[4], mirano a risolvere definitivamente le difficoltà pratiche cui devono far fronte i cittadini e le imprese nordirlandesi garantendo così certezza e prevedibilità a lungo termine.
In primo luogo, tenuto conto delle circostanze specifiche dell’Irlanda del Nord, la Decisione propone di modificare l’articolo 6, paragrafo 2, del Protocollo al fine di disporre che le parti si adoperino al massimo per porre in essere agevolazioni degli scambi tra l’Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito che includano modalità specifiche per la circolazione delle merci nel mercato interno di quest’ultimo qualora le stesse siano destinate al consumo finale o all’uso finale in Irlanda del Nord e siano in vigore le necessarie garanzie per tutelare l’integrità del mercato interno dell’Unione[5].
In secondo luogo, la Decisione introduce un meccanismo di freno di emergenza (c.d. “freno di Stormont”) per far fronte ai casi in cui un atto specifico dell’Unione, che modifica o sostituisce un atto elencato negli allegati del Protocollo, ne modifichi in maniera significativa il contenuto o l’ambito di applicazione provocando considerevoli ripercussioni sulla vita quotidiana delle comunità in Irlanda del Nord che potrebbero protrarsi nel tempo. Tale meccanismo potrebbe essere attivato, in circostanze del tutto eccezionali e in ultima istanza, da 30 membri dell’Assemblea legislativa dell’Irlanda del Nord di almeno due partiti politici, esclusi il presidente e i vicepresidenti[6].
In terzo luogo, la Decisione modifica l’Allegato III del Protocollo, che contiene l’elenco delle norme europee in materia di IVA e accise sui beni che si applicano al e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Più particolarmente, per quanto riguarda l’IVA il Regno Unito potrà i) applicare aliquote ridotte, inferiori al 5% o un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente ai beni ceduti e installati in beni immobili ubicati in Irlanda del Nord da soggetti passivi, ii) non applicare il regime speciale dell’IVA per le piccole imprese, a condizione che sia rispettata la soglia del volume d’affari annuo dell’Unione per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi esentate qualora il Regno Unito applicasse un regime di esenzione analogo, e iii) non applicare il regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori o Stati terzi per quanto riguarda le vendite a distanza di beni da altre parti del Regno Unito all’Irlanda del Nord, purché questi ultimi siano soggetti al consumo finale in Irlanda del Nord e l’IVA sia stata applicata nel Regno Unito. Per quanto riguarda le accise, invece, il Regno Unito i) potrà applicare nei confronti dell’Irlanda del Nord una diversa struttura dell’accisa, compreso un alleggerimento sulle bevande alcoliche imballate in grandi contenitori per spillatore servite per il consumo immediato in esercizi di ospitalità, purché siano sempre rispettate le aliquote minime dell’Unione e non vi sia discriminazione nei confronti dei suoi prodotti, e ii) non sarà tenuto ad applicare le norme europee sui piccoli produttori indipendenti di alcol e potrà applicare il proprio regime nazionale, a condizione che siano rispettate sia le aliquote minime del dazio dell’Unione che le soglie di produzione annua applicabili nell’Unione ai piccoli produttori indipendenti e che le due parti escludano il riconoscimento reciproco automatico di tali produttori[7]. La Decisione, inoltre, istituisce un meccanismo di coordinamento rafforzato che assisterà il comitato misto nel riesaminare l’attuazione e l’applicazione dell’articolo 8[8] del Protocollo per quanto riguarda le norme europee elencate nell’Allegato III[9].
La Decisione, infine, interviene sulla determinazione delle merci non a rischio, abrogando la precedente Decisione 4/2020[10] e stabilendo le modalità di applicazione dell’articolo 5[11] del Protocollo per quanto riguarda le condizioni per considerare che la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell’Unione non subirà trasformazioni commerciali nonché i criteri per considerare che tale merce non è a rischio di essere successivamente trasferita nell’Unione. Più particolarmente, la Decisione i) aumenta la soglia del volume d’affari annuo degli operatori che non deve essere superata affinché la trasformazione di merci da parte degli stessi non sia considerata come commerciale, indipendentemente dal loro settore di attività[12], ii) autorizza gli operatori stabiliti in altre parti del Regno Unito ad aderire al sistema di operatori fidati su cui si basa il regime per il trasferimento di merci non a rischio, definendo in modo più dettagliato le condizioni specifiche per tale autorizzazione così da assicurare che le agevolazioni doganali concesse agli operatori fidati e ai vettori autorizzati quando trasportano merci non a rischio da altre parti del Regno Unito in Irlanda del Nord siano accompagnate da garanzie più rigorose[13], e iii) definisce le condizioni alle quali le merci spedite in pacchi in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito possono essere considerate non a rischio[14].
Oltre a quelle disciplinate dalla Decisione del comitato misto, il Windsor Framework comprende anche soluzioni che sono state implementate attraverso proposte di Regolamento separate.
In primo luogo, il Quadro stabilisce norme specifiche relative ai medicinali per uso umano destinati all’immissione in commercio nell’Irlanda del Nord[15], che entreranno in vigore a partire dal 1º gennaio 2025. Più particolarmente, un medicinale che ha ottenuto un’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) nell’Unione può essere immesso in commercio nell’Irlanda del Nord a condizione che i) le autorità del Regno Unito competenti abbiano autorizzato tale immissione conformemente al diritto britannico e secondo i termini dell’autorizzazione da esse rilasciata, ii) il medicinale in questione sia stato adeguatamente etichettato, e iii) il Regno Unito abbia fornito alla Commissione europea garanzie scritte che la sua immissione in commercio non comporta maggiori rischi per la salute pubblica nel mercato interno e che esso non sarà trasferito in uno Stato Membro[16]. I medicinali per uso umano, inoltre, dovranno recare un’etichetta individuale apposta sull’imballaggio in un punto evidente in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile, indelebile e che contiene la dicitura “UK only“[17]. Le autorità competenti del Regno Unito, infine, possono consentire l’importazione nell’Irlanda del Nord dei medicinali per uso umano da altre parti del Regno Unito da parte di titolari di un’autorizzazione di distribuzione all’ingrosso che non sono in possesso di una pertinente autorizzazione di fabbricazione, a patto che siano soddisfatte le condizioni previste dalla Direttiva 2001/83[18].
In secondo luogo, il Quadro modifica il Regolamento (UE) 2020/2170[19] in modo da consentire che i prodotti di acciaio più sensibili originari del Regno Unito attualmente soggetti a misure di salvaguardia europee siano ammissibili al trattamento in base ai contingenti tariffari di importazione dell’Unione (Tariff rate quotas, TRQs) anche se sono immessi in libera circolazione in Irlanda del Nord[20].
Il Quadro, infine, introduce diverse misure per quanto riguarda il settore sanitario e fitosanitario[21], di modo da garantire che sugli scaffali dei supermercati nordirlandesi si troveranno gli stessi prodotti agroalimentari al dettaglio disponibili nel resto del Regno Unito. Nello specifico, tali misure comprendono, tra le altre, i) l’utilizzo di un certificato unico generale per carichi misti di prodotti agro-alimentari, ii) la riduzione del tasso speciale dei controlli di identità al 5% della totalità delle partite, iii) l’applicazione degli standard di salute pubblica del Regno Unito alle merci trasportate per il consumo finale nell’Irlanda del Nord, iv) la rimozione dei certificati per il biologico e il vino, e v) la possibilità di spostare merci originarie del resto del mondo verso l’Irlanda del Nord attraverso il Regno Unito quando le condizioni ii previste siano sono identiche a quelle europee[22].
Il Windsor Framework e la Decisione del comitato misto aprono un nuovo capitolo del partenariato tra l’Unione e il Regno Unito che, incentrato sulla fiducia reciproca e sulla piena collaborazione di fronte alle sfide geostrategiche comuni, contribuirà a voltare pagina nelle relazioni tra le due parti, consentendo loro di sfruttare appieno le potenzialità dell’Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito concluso il 24 dicembre 2020[23].
[1] Disponibile al seguente LINK.
[2] L’articolo 164 dell’Accordo di recesso, intitolato “Comitato misto”, ai paragrafi 1-4 dispone: “… È istituito un comitato misto composto da rappresentanti dell’Unione e del Regno Unito. Il comitato misto è copresieduto dall’Unione e dal Regno Unito.
Il comitato misto si riunisce su richiesta dell’Unione o del Regno Unito e, in ogni caso, almeno una volta l’anno. Il comitato misto stabilisce il calendario e l’ordine del giorno delle riunioni di comune accordo. I lavori del comitato misto sono disciplinati dal regolamento interno di cui all’allegato VIII del presente accordo.
Il comitato misto è responsabile dell’attuazione e dell’applicazione del presente accordo. L’Unione e il Regno Unito possono rispettivamente sottoporre al comitato misto tutte le questioni relative all’attuazione, all’applicazione e all’interpretazione del presente accordo.
Il comitato misto:
a) sorveglia e facilita l’attuazione e l’applicazione del presente accordo;
b) decide in merito ai compiti dei comitati specializzati e sovrintende ai loro lavori;
c) cerca i modi e i metodi più appropriati per prevenire i problemi che possano insorgere nei settori disciplinati dal presente accordo o per risolvere le controversie che possano derivare dall’interpretazione e dall’applicazione del presente accordo;
d) esamina ogni questione d’interesse riguardante un settore oggetto del presente accordo; e) adotta le decisioni e formula le raccomandazioni di cui all’articolo 166; e
f) adotta le modifiche del presente accordo nei casi ivi previsti…”.
[3] La proposta è disponibile al seguente LINK.
[4] Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, GUUE L 029 del 31.01.2020.
[5] Si veda l’articolo 1 della Decisione.
[6] Si veda l’articolo 2 della Decisione.
[7] Si veda l’articolo 3 della Decisione.
[8] L’articolo 8 del Protocollo, intitolato “IVA e accise”, dispone: “… Le disposizioni del diritto dell’Unione elencate nell’allegato 3 del presente protocollo relative alle merci si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
Nei confronti dell’Irlanda del Nord le autorità del Regno Unito sono responsabili dell’applicazione e dell’attuazione delle disposizioni elencate nell’allegato 3 del presente protocollo, compresa la riscossione dell’IVA e delle accise. Alle condizioni stabilite in dette disposizioni, non sono versate all’Unione le entrate risultanti da operazioni imponibili in Irlanda del Nord.
In deroga al primo comma il Regno Unito può applicare alle cessioni di merci imponibili in Irlanda del Nord le esenzioni dall’IVA e le aliquote ridotte dell’IVA applicabili in Irlanda in conformità delle disposizioni elencate nell’allegato 3 del presente protocollo.
Il comitato misto discute regolarmente dell’attuazione del presente articolo, comprese le riduzioni e le esenzioni previste dalle disposizioni di cui al primo comma e, se del caso, adotta ove necessario misure per la sua corretta applicazione.
Il comitato misto può riesaminare l’applicazione del presente articolo, tenendo presente che l’Irlanda del Nord forma parte integrante del mercato interno del Regno Unito, e può adottare, ove necessario, misure opportune…”.
[9] Si vedano gli articoli 17-21 della Decisione.
[10] Decisione n. 4/2020 del comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 17 dicembre 2020 relativa alla determinazione delle merci non a rischio 2020/2248, GUUE L 443 del 30.12.2020.
[11] L’articolo 5 del Protocollo, intitolato “Dogane, circolazione delle merci”, al paragrafo 2 dispone: “… Ai fini del paragrafo 1, primo e secondo comma, la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell’Unione è considerata a rischio di essere successivamente trasferita nell’Unione salvo se è accertato che essa:
a) non subirà trasformazioni commerciali in Irlanda del Nord; e
b) soddisfa i criteri stabiliti dal comitato misto a norma del quarto comma del presente paragrafo.
Ai fini del presente paragrafo, per “trasformazione” s’intende qualsiasi forma di alterazione o lavorazione della merce ovvero qualsiasi operazione compiuta su di essa con finalità diverse dalla sua conservazione in buono stato o dall’aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o altra documentazione volta a assicurare la conformità a requisiti specifici.
Prima della fine del periodo di transizione il comitato misto stabilisce, mediante decisione, le condizioni alle quali la trasformazione non è considerata ricadere nel primo comma, lettera a), tenendo conto in particolare della natura, dell’entità e del risultato della trasformazione.
Prima della fine del periodo di transizione il comitato misto stabilisce, mediante decisione, i criteri in base ai quali la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell’Unione non è considerata a rischio di essere successivamente trasferita nell’Unione. Il comitato misto tiene conto, fra l’altro, dei fattori seguenti:
a) destinazione e uso finali della merce;
b) natura e valore della merce;
c) natura dello spostamento; e
d) incentivo a effettuare un successivo spostamento non dichiarato nell’Unione, in particolare incentivi risultanti dai dazi imponibili a norma del paragrafo 1.
Il comitato misto può modificare in qualsiasi momento le decisioni adottate a norma del presente paragrafo.
Il comitato misto adotta le decisioni a norma del presente paragrafo tenendo conto delle circostanze specifiche dell’Irlanda del Nord…”.
[12] Si veda l’articolo 6 della Decisione.
[13] Si veda l’articolo 9 della Decisione.
[14] Si veda l’articolo 12 della Decisione.
[15] Com. Comm. COM(2023) 122 final del 27.02.2023, Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme specifiche relative ai medicinali per uso umano destinati all’immissione in commercio nell’Irlanda del Nord.
[16] Si veda l’articolo 4 della Proposta.
[17] Si veda l’articolo 5 della Proposta.
[18] Si veda l’articolo 1 della Proposta.
[19] Regolamento (UE) 2020/2170 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 sull’applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell’Unione, GUUE L 432 del 21.12.2020.
[20] Com. Comm. COM(2023) 125 final del 27.02.2023, Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2020/2170 per quanto riguarda l’applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell’Unione a determinati prodotti trasferiti in Irlanda del Nord.
[21] Com. Comm. COM(2023) 124 final del 27.02.2023, Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a norme specifiche riguardanti l’ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di patate da semina, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l’Irlanda del Nord.
[22] Si vedano gli articoli 4-9 della Proposta.
[23] Per ulteriori informazioni si veda il nostro contributo, disponibile al seguente LINK.