LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SULL’ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI DETERMINATI FATTI AL FINE DI POTERLE RIVOLGERE UNA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE RICEVIBILE

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In data 30 marzo 2023, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C-269/22, IP e a. (Établissement de la matérialité des faits au principal – II), sull’interpretazione dell’articolo 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) nonché dell’articolo 47, secondo comma, e dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di IP, DD, ZI, SS e HYA per aver preso parte ad un’organizzazione criminale.

Questi i fatti.

In data 19 giugno 2020, la Spetsializirana prokuratura (procura specializzata bulgara) aveva accusato IP, DD, ZI, SS e HYA di aver partecipato ad un’organizzazione criminale finalizzata, a fini di arricchimento, a trasportare attraverso le frontiere bulgare cittadini di Stati terzi e ad aiutarli illegalmente ad attraversare il territorio bulgaro, ricevendo o offrendo tangenti in relazione a tale attività. Chiamato a pronunciarsi sulla questione, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato; il “giudice del rinvio”) non aveva ancora accertato se le affermazioni della procura fossero fondate o meno. Preoccupandosi tuttavia del fatto che, nel caso in cui avesse presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dopo aver così determinato il contesto di fatto, esso dovrebbe, in forza del diritto bulgaro[1], declinare la propria competenza in causa, pena l’annullamento della sua futura decisione nel merito, il giudice del rinvio aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se l’articolo 267 TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma[2], e dell’articolo 48, paragrafo 1[3], della Carta debba essere interpretato nel senso che osta a che, prima di qualsiasi pronuncia nel merito, un giudice nazionale in materia penale stabilisca, nel rispetto delle garanzie procedurali previste dal diritto nazionale, la sussistenza di taluni fatti al fine di poter sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ricevibile.

La Corte ha preliminarmente ricordato che, esponendo nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale il contesto di fatto e di diritto del procedimento principale, il giudice del rinvio non fa altro che conformarsi ai requisiti dettati dall’articolo 267 TFUE e dall’articolo 94 del regolamento di procedura, ciò che risponde all’esigenza di cooperazione inerente al meccanismo del rinvio pregiudiziale, senza che si possa ritenere violato, di per sé, il diritto a un tribunale imparziale sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta né quello alla presunzione di innocenza garantito dall’articolo 48, paragrafo 1, della medesima[4].

Ciò vale anche quando, al fine di non rendere irricevibile una domanda di pronuncia pregiudiziale che intende sottoporre alla Corte prima di pronunciarsi nel merito, un giudice del rinvio in materia penale considera di dover previamente stabilire la sussistenza di taluni fatti, mentre ciò non sarebbe stato necessario, in tale fase del procedimento, se esso non avesse deciso di effettuare un rinvio pregiudiziale. La circostanza che un giudice del rinvio debba stabilire la sussistenza di taluni fatti nella fase del rinvio pregiudiziale, infatti, non implica, di per sé, una violazione del diritto ad un giudice imparziale o di quello alla presunzione di innocenza, dal momento che non viene impedito al giudice interessato di applicare, in tale fase, l’insieme delle garanzie procedurali previste dal suo diritto nazionale in modo tale da garantire il rispetto dei suddetti diritti.

Di conseguenza, la Corte ha statuito che:

L’articolo 267 TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, e dell’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, prima di qualsiasi pronuncia nel merito, un giudice nazionale in materia penale stabilisca, nel rispetto delle garanzie procedurali previste dal diritto nazionale, la sussistenza di taluni fatti al fine di poter sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ricevibile”.

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[1] Gli articoli da 247 a 253 del codice di procedura penale bulgaro impongono che il pubblico ministero formuli un’accusa regolare, mentre gli articoli da 271 a 310 dispongono che tutte le prove devono essere raccolte con la partecipazione della difesa, che le parti devono essere sentite, che l’ultima parola deve essere data all’imputato e che la pronuncia deve essere emessa dopo una deliberazione segreta.

[2] L’articolo 47 della Carta, intitolato “Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale”, dispone: “… Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia…”.

[3] L’articolo 48 della Carta, intitolato “Presunzione di innocenza e diritti della difesa”, dispone: “… Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.

Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato…”.

[4] CGUE 05.07.2016, Causa C‑614/14, Ognyanov, punti 22-23.