LA DECISIONE DEL TRIBUNALE PROVINCIALE DI MADRID CHE RIBALTA LE CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE SULLA VICENDA “SUPERLEGA”

marketude Andrea Palumbo, EU and Competition, Publications

In data 30 gennaio 2023, il Tribunale di Madrid si è pronunciato a favore della European Super League Company, S.L. (la ‘Superlega’), accogliendo il ricorso di quest’ultima avverso la decisione riguardante il termine dell’efficacia delle misure cautelari, di cui il Tribunale Mercantile aveva previsto l’applicazione in data 20 aprile 2021 nei confronti di UEFA e FIFA[1]. UEFA e FIFA si erano opposte nel gennaio 2021 alla costituzione della Superlega, costituita da alcuni dei più prestigiosi club di calcio europei[2], minacciando sanzioni nei confronti di questi ultimi. In data 11 maggio 2021, il Tribunale Mercantile aveva presentato sei questioni pregiudiziali sulla conformità degli statuti di UEFA e FIFA con gli articoli 101[3] e 102[4] del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (‘TFUE’), nell’ambito di un giudizio in cui ne era stata lamentata l’illegittimità su molteplici profili, ovvero che costituivano intese restrittive della concorrenza, ponevano in essere un abuso di posizione dominante sul mercato, e violavano le libertà fondamentali garantite dal TFUE per il funzionamento del mercato interno.

In tale contesto, l’Avvocato Generale Athanasios Rantos aveva reso note, in data 15 dicembre 2022, le sue conclusioni nella Causa C-333/21, European Superleague Company[5], sulla coesistenza tra l’autonomia internazionalmente riconosciuta allo sport e ai suoi ordinamenti, e le regole di funzionamento del mercato interno europeo. Nelle sue conclusioni, l’Avvocato Generale aveva affermato la necessità di garantire una certa uguaglianza tra i vari club sportivi, in quanto il modello sportivo europeo si basa su un regime di solidarietà finanziaria che consente di redistribuire e reinvestire i ricavi ottenuti da competizioni come quelle organizzate da FIFA e UEFA, e che le azioni di queste ultime, che operano allo stesso tempo come regolatori ed organizzatori di eventi sportivi, non violano necessariamente la normativa sulla concorrenza dell’Unione. Secondo l’Avvocato Generale, incombe piuttosto su tali organizzazioni la responsabilità particolare di garantire che i terzi non siano indebitamente privati di un accesso al mercato, risultando necessario il sistema di previa autorizzazione di nuove competizioni europee. Pertanto, l’eventuale imposizione di sanzioni nei confronti della Superlega non sarebbe stata contraria al diritto della concorrenza dell’Unione.

Tuttavia, il Tribunale di Madrid ha seguito un percorso argomentativo differente rispetto a quello dell’Avvocato Generale. Difatti, il Tribunale di Madrid ha rilevato che la FIFA e la UEFA, come risulta dai rispettivi statuti, godono di una posizione di monopolio nell’ambito del calcio professionistico in Europa per quanto riguarda l’organizzazione e l’autorizzazione di competizioni internazionali, e che l’imposizione di sanzioni contro la Superlega poteva integrare una fattispecie di abuso di posizione dominante. Per questo motivo, decidendo sul ricorso presentato dalla Superlega avverso la decisione del Tribunale Mercantile di cessare le misure cautelari contro UEFA e FIFA, il Tribunale di Madrid ha confermato nuovamente l’applicazione delle misure cautelari inizialmente concesse. Secondo il Tribunale di Madrid, sussistevano i presupposti previsti ex lege per disporre una misura cautelare, e cioè: il carattere strumentale e adeguato della misura per la protezione del diritto oggetto di controversia, la proporzionalità della misura, il fumus boni iuris ed il periculum in mora. Per quanto riguarda la parvenza del buon diritto, il Tribunale di Madrid ha svolto un’analisi sulla fondatezza della domanda diretta all’ottenimento della misura cautelare. Secondo il Tribunale, con le azioni minacciate la UEFA e la FIFA volevano mantenere una posizione privilegiata all’interno del mercato delle competizioni calcistiche, minacciando per i club l’esclusione da quest’ultime laddove prendessero parte alla Superlega. Questo comportamento è lontano dai criteri chiaramente definiti e verificabili di non discriminazione e trasparenza cui dovrebbero soggiacere i meccanismi di autorizzazione da parte di UEFA e FIFA, come già sostenuto dalla stessa Corte di Giustizia più volte[6].

Secondo il Tribunale di Madrid, la minaccia alla libertà di concorrenza è chiara ed evidente perché vi è stato un tentativo di influire, grazie ad una posizione dominante e mediante misure sanzionatorie su soggetti che prestano servizi nel mercato rilevante (i club ed i loro giocatori), affinché questi ultimi desistano dal prendere parte a competizioni organizzate dai loro concorrenti (in questo caso la Superlega). Pertanto, il comportamento minacciato da FIFA e UEFA appare ingiustificabile, risultando a tutti gli effetti anticoncorrenziale e qualificabile come abuso di posizione dominante. Queste organizzazioni giustificano le proprie condotte sull’assunto di essere le uniche depositarie di determinati valori europei, che risulta piuttosto essere un pretesto per alimentare un monopolio nel mondo delle competizioni calcistiche.

In merito alla strumentalità delle misure cautelari, il Tribunale di Madrid ha ricordato che esse non devono costituire un fine, ma devono essere uno strumento accessorio al procedimento principale che permetta di ottenere una tutela giurisdizionale effettiva. In particolare, tali misure si rendono necessarie, a discapito di quanto precedentemente affermato dal Tribunale Mercantile, in quanto l’ostacolo alla concorrenza può ottenersi anche in maniera indiretta, facendo pressioni sui club in modo che desistano dal partecipare a competizioni estranee a quelle organizzate da FIFA e UEFA.

Pertanto, il Tribunale di Madrid ha vietato a FIFA e UEFA di minacciare misure disciplinari nei confronti dei club facenti parte della Superlega, imponendogli oltretutto di astenersi dall’escludere questi ultimi e i rispettivi giocatori dalle proprie competizioni.

È evidente la differenza di opinioni tra il Tribunale di Madrid e l’Avvocato Generale. Adesso bisognerà attendere la pronuncia della Corte di Giustizia prevista in primavera, che dovrà sciogliere il nodo sulla questione e dare un punto alla vicenda che da anni alimenta incertezza sull’applicazione del diritto della concorrenza in ambito calcistico.

Download Article


[1] Il Tribunale Mercantile aveva ritenuto che tali sanzioni da parte dell’UEFA, causando danni irreparabili ai club coinvolti, sarebbero state ingiustificate e sproporzionate, oltre che, fortemente restrittive della concorrenza. Perciò, ordinava all’UEFA e alla FIFA, tra le altre cose, di

  • astenersi dall’adottare qualsiasi tipo di provvedimento che ostacoli, direttamente o indirettamente, la preparazione della Superlega;
  • annunciare, minacciare, preparare, avviare e/o adottare qualsiasi azione disciplinare o sanzionatoria nei confronti delle società, dei loro dirigenti e dei calciatori coinvolti nella Superlega, e
  • astenersi, direttamente o indirettamente, da misure escludenti nei confronti dei club e/o dei singoli giocatori che prendessero parte alla Superlega da qualsiasi tipo di competizione a livello nazionale a cui regolarmente partecipano o per la quale soddisfano i relativi requisiti.

[2] Ac Milan, Arsenal FC, Atletico de Madrid, Chelsea FC, FC Barcellona, FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF e Tottenham Hotspur.

[3] Il paragrafo 1 dell’articolo 101 del TFUE dispone che:

Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

  • fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
  • limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
  • ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
  • applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
  • subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.

[4] L’articolo 102 del TFUE dispone che:

È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

  • nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
  • nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
  • nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
  • nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.

[5] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo disponibile al seguente LINK.

[6] Si vedano le sentenze della Corte di Giustizia del 1° luglio 2008, C-49/07 ‘MOTOE’, e del 28 febbraio 2013, C-1/12 ‘OTOC’.