RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO. I PROFILI INNOVATIVI DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE PER ADEGUARE LA NORMATIVA ALL’ERA DIGITALE

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Congiuntamente alla proposta legislativa volta ad adeguare le norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale all’intelligenza artificiale (IA)[1], in data 28 settembre 2022 la Commissione ha presentato un’ulteriore proposta[2] al fine di modificare molteplici aspetti della disciplina attualmente in vigore in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi[3].

La proposta trova la sua ratio nel fatto che sebbene la Direttiva 85/374/CEE, da quasi 40 anni, costituisca per i cittadini una rete di sicurezza legale, che consente loro di chiedere un risarcimento nel caso subiscano danni a causa di prodotti difettosi, essa presenta diverse carenze, come evidenziato dalla valutazione effettuata nel 2018 nell’ambito del Programma di controllo dell’adeguatezza ed efficacia della regolamentazione della Commissione (Regulatory Fitness and Performance Programme, REFIT)[4]. Più particolarmente, il fatto che, nell’attuale era digitale, siano presenti sul mercato prodotti che non potevano essere previsti né tantomeno regolamentati dal legislatore europeo del 1985 ha contribuito ad una incertezza normativa in merito all’applicazione della Direttiva 85/374/CEE ai casi di responsabilità per danno da prodotti difettosi appartenenti alla digital economy e all’economia circolare.  Il c.d. “onere della prova”[5], inoltre, risultava particolarmente gravoso i danneggiati nei casi complessi quali, tra gli altri, quelli concernenti prodotti farmaceutici o basati sull’IA. La Direttiva 85/374/CEE, infine, limitava eccessivamente la possibilità di presentare domande di risarcimento, prevedendo che i danni patrimoniali di valore inferiore a 500 euro non fossero recuperabili.

La proposta della Commissione, pertanto, mira a garantire che le norme in materia di responsabilità si adattino ai prodotti propri dell’economia circolare e dell’era digitale, di modo da garantire un miglior funzionamento del mercato interno, una concorrenza non falsata tra operatori di mercato nonché un elevato livello di protezione della salute e dei beni dei consumatori.

In primo luogo, la proposta risponde alla realtà dei prodotti nell’era digitale in modo tecnologicamente neutro, includendo nella definizione di “prodotto”[6] anche l’elettricità, il software e i file per la fabbricazione digitale, in modo che per i danni da essi cagionati possano eventualmente sorgere profili di responsabilità in capo al fabbricante.

In secondo luogo, sebbene la prova per stabilire se un prodotto sia difettoso sia sostanzialmente identica a quella prevista dalla Direttiva 85/374/CEE, la proposta aggiunge le funzioni di interconnessione o di apprendimento automatico dei prodotti all’elenco non esaustivo di fattori di cui gli organi giurisdizionali devono tenere conto nel valutare l’esistenza di difetti[7].

In terzo luogo, pur mantenendo l’onere della prova a carico del danneggiato, la proposta lo alleggerisce attraverso delle presunzioni in merito al carattere difettoso dei prodotti, al nesso di causalità tra difetto e danno o ad entrambi gli elementi[8].

In quarto luogo, la proposta tiene conto della crescente tendenza dei consumatori ad acquistare prodotti direttamente da Stati terzi senza che vi sia un fabbricante o un importatore con sede nell’Unione, garantendo che esista sempre un operatore economico nell’Unione contro il quale possa essere presentata una domanda di risarcimento[9]. A tale proposito, sebbene gli operatori economici continuino ad avere diritto, come previsto dalla Direttiva 85/374/CEE, ad essere esonerati dalla responsabilità a determinate condizioni in relazione alle quali l’onere della prova è a loro carico, le relative esenzioni sono state adeguate per tenere conto della capacità dei prodotti dell’era digitale di evolversi o di essere modificati dopo l’immissione sul mercato. Laddove, tuttavia, il carattere difettoso del prodotto sia dovuto ad un “servizio correlato”[10], ad un software oppure alla mancanza degli aggiornamenti o delle migliorie necessari per mantenere la sicurezza, e a condizione che il prodotto stesso sia sotto il controllo del fabbricante, l’operatore economico non sarà esentato dalla responsabilità[11].

La proposta, infine, stabilisce che la responsabilità non può essere esclusa né limitata per legge o disposizione contrattuale, non consentendo pertanto agli Stati membri di fissare soglie minime o massimali finanziari per il risarcimento[12].

La proposta della Commissione dovrà ora essere discussa e adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio. Dopodiché, una volta entrata in vigore, gli Stati Membri avranno a disposizione 12 mesi per conformarvisi, comunicando alla Commissione il testo delle disposizioni da loro adottate[13].

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[1] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[2] Com. Comm. COM(2022) 495 final del 28.09.2022, Proposta di Direttiva del Parlamento e del Consiglio sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

[3] Direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, GUUE L 210 del 07.08.1985.

[4] Doc. Com. SDW(2018) 157 final del 07.05.2018, Evaluation of Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products.

[5] Ossia la necessità di provare, per ottenere il risarcimento, che il prodotto era difettoso e che questo ha provocato il danno subito.

[6] L’articolo 4 della proposta, intitolato “Definizioni”, al numero 1) dispone: “… Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1) “prodotto”: ogni bene mobile, anche se integrato in un altro bene mobile o in un bene immobile. Per “prodotto” si intendono anche l’elettricità, i file per la fabbricazione digitale e il software…”.

[7] L’articolo 6 della proposta, intitolato “Prodotto difettoso”, al paragrafo 1 dispone: “… Un prodotto è considerato difettoso quando non offre la sicurezza che il grande pubblico può legittimamente attendersi tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

a) la presentazione del prodotto, comprese le istruzioni per l’uso, l’installazione e la manutenzione;
b) l’uso e abuso ragionevolmente prevedibili del prodotto;
c) gli effetti sul prodotto dell’eventuale capacità di continuare ad imparare dopo la sua diffusione;
d) gli effetti sul prodotto di altri prodotti che ci si può ragionevolmente attendere siano utilizzati insieme al prodotto;
e) il momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio oppure, qualora il fabbricante mantenga il controllo sul prodotto dopo tale momento, il momento in cui il prodotto è uscito dal controllo del fabbricante;
f) i requisiti di sicurezza del prodotto, compresi i requisiti di cibersicurezza rilevanti per la sicurezza;
g) qualunque intervento di un’autorità di regolamentazione o di un operatore economico di cui all’articolo 7 in relazione alla sicurezza del prodotto;
h) le specifiche aspettative degli utenti finali cui è destinato il prodotto…”.

[8] L’articolo 9 della proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi intitolato “Onere della prova” dispone: “… Gli Stati membri provvedono affinché l’attore sia tenuto a provare il carattere difettoso del prodotto, il danno subito e il nesso di causalità tra il difetto e il danno.

Si presume il carattere difettoso di un prodotto qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) il convenuto non ha rispettato l’obbligo di divulgare i pertinenti elementi di prova a sua disposizione a norma dell’articolo 8, paragrafo 1;
b) l’attore prova che il prodotto non rispetta i requisiti obbligatori di sicurezza stabiliti dal diritto dell’Unione o nazionale intesi a proteggere dal rischio del danno verificatosi; oppure
c) l’attore prova che il danno è stato causato da un malfunzionamento evidente del prodotto durante l’utilizzo normale o in circostanze ordinarie.

Si presume l’esistenza del nesso di causalità tra il carattere difettoso del prodotto e il danno nel caso in cui sia stato provato che il prodotto è difettoso e che la natura del danno cagionato è generalmente coerente con il difetto in questione.

Qualora l’organo giurisdizionale nazionale rilevi che l’attore incontra difficoltà eccessive, a causa della complessità tecnica o scientifica, nel provare il carattere difettoso del prodotto, il nesso di causalità tra difetto e danno o entrambi tali elementi, si presumono il carattere difettoso del prodotto, il nesso di causalità tra difetto e danno o entrambi tali elementi se l’attore ha dimostrato, sulla base di elementi di prova sufficientemente pertinenti, che:

a) il prodotto ha contribuito a cagionare il danno; e
b) è probabile che il prodotto fosse difettoso, oppure che il carattere difettoso dello stesso è una causa probabile del danno, o entrambi tali elementi. Il convenuto ha il diritto di contestare l’esistenza di difficoltà eccessive o della probabilità di cui al primo comma.

Il convenuto ha il diritto di confutare le presunzioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4…”.

[9] L’articolo 7 della proposta, intitolato “Operatori economici responsabili del danno da prodotti difettosi”, dispone: “… Gli Stati membri provvedono affinché il fabbricante di un prodotto difettoso possa essere ritenuto responsabile del danno causato da tale prodotto. Nel caso in cui un componente difettoso abbia reso difettoso il prodotto, gli Stati membri provvedono affinché anche il fabbricante del componente difettoso possa essere ritenuto responsabile dello stesso danno.

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il fabbricante del prodotto difettoso sia stabilito al di fuori dell’Unione, l’importatore del prodotto difettoso e il rappresentante autorizzato del fabbricante possano essere ritenuti responsabili del danno causato da tale prodotto.

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il fabbricante del prodotto difettoso sia stabilito al di fuori dell’Unione e nessuno dei due operatori economici di cui al paragrafo 2 sia stabilito nell’Unione, il fornitore di servizi di logistica possa essere ritenuto responsabile del danno causato dal prodotto difettoso.

Qualunque persona fisica o giuridica che modifichi un prodotto già immesso sul mercato o messo in servizio è considerata fabbricante del prodotto ai fini di cui al paragrafo 1, qualora la modifica sia considerata sostanziale in virtù delle norme dell’Unione o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti e sia effettuata al di fuori del controllo del fabbricante originario.

Qualora non sia possibile identificare il fabbricante di cui al paragrafo 1 oppure, se il fabbricante è stabilito al di fuori dell’Unione, non sia possibile identificare un operatore economico di cui al paragrafo 2 o 3, gli Stati membri provvedono affinché ciascun distributore del prodotto possa essere ritenuto responsabile se:

a) l’attore chiede a tale distributore di identificare l’operatore economico o la persona che ha fornito il prodotto al distributore; e
b) il distributore omette di identificare l’operatore economico o la persona che ha fornito il prodotto al distributore entro un mese dal ricevimento della richiesta.

Il paragrafo 5 si applica anche ai fornitori di una piattaforma online, diversi dal fabbricante, dall’importatore o dal distributore, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali)…”.

[10] L’articolo 4 della proposta al numero 4) dispone: “Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

(…)

4)“servizio correlato”: un servizio digitale integrato in un prodotto o interconnesso con esso in modo tale che la sua assenza impedisce al prodotto di svolgere una o più delle sue funzioni…”.

[11] L’articolo 10 della proposta, intitolato “Esenzione dalla responsabilità”, dispone: “… Un operatore economico di cui all’articolo 7 non è responsabile del danno causato da un prodotto difettoso se prova una delle situazioni seguenti:

a) nel caso del fabbricante o dell’importatore, che non ha immesso il prodotto sul mercato né lo ha messo in servizio;
b) nel caso di un distributore, che non ha messo il prodotto a disposizione sul mercato;
c) che è probabile che il difetto che ha causato il danno non esistesse al momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato, messo in servizio o, nel caso di un distributore, messo a disposizione sul mercato, o che tale difetto è sopravvenuto dopo tale momento;
d) che il carattere difettoso è dovuto alla conformità del prodotto a regole imperative emanate dai poteri pubblici;
e) nel caso del fabbricante, che lo stato oggettivo delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento dell’immissione del prodotto sul mercato o della sua messa in servizio oppure durante il periodo in cui il prodotto era sotto il controllo del fabbricante non permetteva di scoprire l’esistenza del difetto
f) nel caso del fabbricante di un componente difettoso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, che il carattere difettoso del prodotto è dovuto alla concezione del prodotto in cui è stato integrato il componente o alle istruzioni date dal fabbricante di tale prodotto al fabbricante del componente; oppure
g) nel caso di una persona che modifica il prodotto come indicato all’articolo 7, paragrafo 4, che il difetto che ha causato il danno riguarda una parte del prodotto non interessata dalla modifica.

In deroga al paragrafo 1, lettera c), un operatore economico non è esentato dalla responsabilità se il carattere difettoso del prodotto è dovuto a uno dei seguenti elementi, a condizione che il prodotto sia sotto il controllo del fabbricante:

a) un servizio correlato;
b) software, compresi i relativi aggiornamenti o migliorie; oppure
c) la mancanza degli aggiornamenti o delle migliorie del software necessari per mantenere la sicurezza…”.

[12] L’articolo 13 della proposta, intitolato “Esclusione o limitazione della responsabilità”, dispone: “… Gli Stati membri provvedono affinché la responsabilità di un operatore economico a norma della presente direttiva non sia limitata né esclusa, in relazione al danneggiato, dal diritto nazionale o mediante disposizione contrattuale…”.

[13] L’articolo 18 della proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi intitolato “Recepimento” dispone: “… Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data dell’entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva…”.