IN VIGORE IL REGOLAMENTO AGCOM SULL’EQUO COMPENSO PER L’UTILIZZO ONLINE DI PUBBLICAZIONI GIORNALISTICHE

marketude Giulia Beneduci, Proprietà Intellettuale, Pubblicazioni

Da pochi giorni è finalmente applicabile il Regolamento AGCOM sull’equo compenso per l’utilizzo online di pubblicazioni giornalistiche, approvato il 19 gennaio scorso[1]. L’ultimo articolo del Regolamento, infatti, ne prevede l’entrata in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell’Autorità, avvenuta in data 25.01.2023.

Trattasi di un nuovo importante tassello dell’implementazione della c.d. Direttiva Copyright[2], già trasposta nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 08.11.2021, n. 177[3].

Più precisamente, il Regolamento in commento riguarda il nuovo art. 43-bis della Legge 22.04.1941, n. 633 (Legge sul Diritto d’Autore, LDA), che riflette l’art. 15 della Direttiva, ed ai sensi del quale agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico è riconosciuto un equo compenso per l’esercizio dei diritti di riproduzione e comunicazione delle pubblicazioni stesse da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione, una quota del quale, compresa tra il 2 ed il 5%, spetta agli autori[4].

I diritti di cui all’art. 43-bis LDA – che non si applica a ciò che sia stato pubblicato per la prima volta anteriormente al 06.06.2019 – si estinguono due anni dopo la pubblicazione dell’opera giornalistica (termine calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione)[5].  

Così il legislatore, prima europeo e poi domestico, “… ha affrontato la questione dell’equa distribuzione del valore generato dallo sfruttamento sulla rete di una “pubblicazione di carattere giornalistico” tra gli editori (titolari dei diritti) e le piattaforme che veicolano questi contenuti online. In particolare, l’articolo 15 della direttiva, che ha introdotto anche per gli editori il riconoscimento dei diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico (già previsto dalla direttiva 2001/29/CE per altre categorie di titolari), intende colmare lo squilibrio di ricavi (il cd. value gap) tra le piattaforme online e i titolari dei diritti sulle pubblicazioni giornalistiche. …”[6].

In questa cornice, il Regolamento AGCOM detta i criteri e le procedure per l’intervento dell’Autorità ai fini della determinazione dell’equo compenso dovuto agli editori per l’utilizzo in rete delle pubblicazioni giornalistiche destinate al pubblico in Italia, disciplinando altresì gli obblighi di informazione/comunicazione e le relative funzioni di vigilanza. Ciò, con l’obiettivo principale di incentivare accordi tra editori e prestatori di servizi della società dell’informazione, ispirandosi alle pratiche commerciali ed ai modelli di business adottati dal mercato[7], secondo lo schema oramai consolidato di normazione dei settori armonizzati complessi, che mira a realizzare l’equilibrio tra players ed assetti di interessi anche molto eterogenei ed asimmetrici, anche facendo ricorso a strumenti collaborativi, di rappresentanza collettiva e di autogoverno. Infatti, secondo la ratio del Regolamento,

“… Il modello e i criteri individuati dall’Autorità, nel garantire il riconoscimento dei diritti in capo agli editori, rispondono alla necessità di effettuare un attento bilanciamento dei diversi interessi in gioco sia di natura pubblicistica, considerati i valori da tutelare (quali la libertà di espressione, il pluralismo dell’informazione, unitamente alla garanzia di adeguati incentivi affinché le parti, ciascuna nel proprio ambito di attività, mantengano un elevato livello di investimenti in innovazione, anche tecnologica), sia di natura privatistica, preservando la libertà negoziale e il raggiungimento di accordi reciprocamente vantaggiosi. …”[8].

Il perimetro del Regolamento è molto ampio. Esso non si applica soltanto in caso di utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni da parte di singoli utilizzatori, in caso di collegamenti ipertestuali, utilizzo di singole parole od estratti molto di brevi (cfr. art. 2, c. 4, Reg.).

 

Quali sono, dunque, i criteri dettati dal Regolamento per la determinazione dell’equo compenso?

In caso di prestatori di servizi della società dell’informazione[9] diversi da imprese di media monitoring e rassegne stampa, l’articolo 4 del Regolamento prevede che l’equo compenso dovuto agli editori sia calcolato sulla base dei ricavi pubblicitari del prestatorederivanti dall’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, al netto dei ricavi dell’editore attribuibili al traffico di reindirizzamento generato sul proprio sito web dalle pubblicazioni stesse. A questa base di calcolo si applica un’aliquota fino al 70%,determinata sulla base di specifici criteri, considerati cumulativamente e con peso decrescente: a) numero di consultazioni onlinedelle pubblicazioni, espresso in termini di visualizzazioni e interazioni degli utenti; b) rilevanza dell’editore sul mercato, come audience on line; c) numero di giornalisti impiegati dall’editore per la realizzazione delle pubblicazioni diffuse online; d) costi comprovati sostenuti dall’editore per investimenti tecnologici e infrastrutturali destinati alla realizzazione delle pubblicazioni; e) costi comprovati sostenuti dal prestatore per investimenti tecnologici e infrastrutturali dedicati esclusivamente alla riproduzione e comunicazione delle pubblicazioni; f) adesione e conformità, dell’editore e del prestatore, a codici di condotta/etici, a standard internazionali in materia di qualità dell’informazione e di fact-checking; g) anni di attività dell’editore, anche in relazione alla storicità della testata.

Nell’ipotesi in cui l’equo compenso sia dovuto da imprese di media monitoring e rassegne stampa (IMMRS)[10], il Regolamento non indica un’aliquota e prevede dei criteri ad hoc rispondenti alle specificità dei prestatori. Cumulativamente e con peso decrescente, l’articolo 6 elenca quali criteri: a) numero di articoli riprodotti all’interno della rassegna stampa, anche tramite collazione di articoli o del servizio di media monitoring, nell’anno di riferimento; b) numero effettivo degli utenti finali contrattualizzati per iscritto; c) benefici derivanti dalla rilevanza dell’editore sul mercato di riferimento valutati in relazione agli interessi del contraente; d) numero dei giornalisti impiegati dall’editore; e) anni di attività dell’editore, anche in relazione alla storicità della testata.

 

Obblighi di comunicazione ed informazione

Il Regolamento, agli articoli 5 e 7 (quest’ultimo dedicato alle IMMRS), prevede specifici obblighi in forza dei quali i prestatori sono tenuti a mettere a disposizione – su richiesta della parte interessata, anche tramite organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti (qualora mandatari), o dell’Autorità – i dati necessari ad applicare i criteri previsti per la determinazione dell’equo compenso, fermo restando il rispetto della riservatezza da parte degli editori.

L’Autorità, che vigila sull’osservanza di tali obblighi, può in qualsiasi momento acquisire ogni elemento necessario appunto alla determinazione dell’equo compenso, attraverso richieste di informazioni/documenti ed ispezioni.

In caso di mancata comunicazione delle informazioni necessarie entro trenta giorni dalla richiesta, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all’1% del fatturato realizzato sul mercato nazionale nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.

 

Procedura per la richiesta di intervento dell’Autorità ai fini della determinazione dell’equo compenso

Come previsto dall’art. 43-bis, c. 10, LDA, fermo restando il diritto di adire l’autorità giudiziaria ordinaria, se entro trenta giorni dalla richiesta di avvio del negoziato di una delle parti interessate non viene raggiunto un accordo sull’ammontare del quantum dovuto all’editore, ciascuna delle parti si può rivolgere all’Autorità per la determinazione dell’equo compenso.

Gli articoli 8 e ss. del Regolamento provvedono a disciplinare la relativa procedura.

Premesso che la richiesta di avvio del negoziato deve essere inoltrata alla controparte via PEC (o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova della ricezione da parte dei destinatari), l’istanza all’Autorità dovrà essere trasmessa compilando un apposito modulo informatico a pena di irricevibilità, e nel termine di sessanta giorni (una volta trascorsi inutilmente i trenta dalla richiesta di avvio del negoziato) a pena di inammissibilità (cfr. art. 9 Reg.).

Sono anche regolate la trasmissione dell’istanza alla parte convenuta (art. 10 Reg.) e la convocazione delle parti dal responsabile del procedimento (art. 11 Reg.).

L’organo collegiale dell’Autorità, entro sessanta giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza, delibera quale delle proposte economiche formulate sia conforme ai criteri previsti dal Regolamento; se nessuna lo è, indica d’ufficio l’ammontare dell’equo compenso (art. 12 Reg.).

 

Commento conclusivo

Guardando ai diritti d’autore che insistano sulle pubblicazioni giornalistiche diffuse online, sembrerebbe configurarsi una loro conversione da diritti soggettivi (anche) di carattere personale (oltre che patrimoniale) ad un mero titolo al compenso, con caratteristiche di confine tra i diritti in senso proprio e le posizioni di interesse.

D’altro canto, questa sorta di “derubricazione” realizza un compromesso che i titolari dei diritti, anche considerati collettivamente per categorie omogenee, possano trovare ragionevole, in vista della concreta impossibilità o difficoltà nel controllare o arginare la diffusione pura e semplice delle proprie opere in rete.

Insomma, un adattamento per così dire imposto dall’esigenza di modernizzare la tutela autorale, facilitandone la realizzazione nell’era digitale.

Scarica l’articolo


[1] Regolamento in materia di individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all’articolo 43-bis della legge 22 aprile 1941 n.633, disponibile nel sito dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni: Delibera 3-23-CONS – Documento – AGCOM.

[2] Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE: testo integrale disponibile al seguente LINK.

[3] D. Lgs. 08.11.2021, n. 177, Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE: testo integrale disponibile al seguente LINK. Sulla riforma del diritto d’autore nazionale a seguito del recepimento della Direttiva Copyright si era già scritto in un precedente articolo, pubblicato in occasione dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo di recepimento: LINK.

[4] Art. 43-bis LDA, introdotto dal D.Lgs. 08.11.2021, n. 177: “… 1. Agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, sono riconosciuti per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione di cui agli articoli 13 e 16. 2. Per pubblicazione di carattere giornalistico si intende un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere altre opere e materiali protetti, come fotografie o videogrammi, e costituisce un singolo elemento all’interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata, recante un titolo unico, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, con la funzione di informare il pubblico su notizie, o altri argomenti, pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione sotto l’iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un editore o di un’agenzia di stampa. Ai fini del presente articolo le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici non sono considerate quali pubblicazioni di carattere giornalistico. … 8. Per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico i prestatori di servizi della società dell’informazione riconoscono ai soggetti di cui al comma 1 un equo compenso. … Gli editori …, sia in forma singola che associata o consorziata, riconoscono agli autori degli articoli giornalistici una quota, compresa tra il 2 per cento e il 5 per cento, dell’equo compenso di cui al comma 8, da determinare, per i lavoratori autonomi, su base convenzionale. Per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato tale quota può essere determinata mediante accordi collettivi. …”.

[5] Cfr. commi 14 e 15 dell’art. 43-bis LDA.

[6] Cfr. Comunicato stampa AGCOM del 19.01.2023: testo integrale disponibile al seguente LINK.

[7] Cfr. ancora Comunicato stampa AGCOM del 19.01.2023 (link in nota 5 sopra).

[8] Cfr. ancora Comunicato stampa AGCOM del 19.01.2023 (link in nota 5 sopra).

[9] L’art. 1, lett. d), del Regolamento definisce il prestatore di servizi della società dell’informazione come “la persona fisica o giuridica o l’associazione non riconosciuta che presta un servizio della società dell’informazione che consente l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico”.

[10] L’art. 1, lett. f), del Regolamento definisce un’impresa di media monitoring e rassegne stampa (o IMMRS) come “un’impresa che eroga un servizio della società dell’informazione consistente, tra l’altro, ma non esclusivamente, nella selezione, indicizzazione, organizzazione, collazione, estrazione, trasmissione, messa a disposizione di pubblicazioni di carattere giornalistico, normalmente dietro retribuzione, a distanza, anche mediante attrezzature informatiche di trattamento e memorizzazione di dati ed a richiesta individuale di un contraente anche mediante copia cartacea successivamente digitalizzata”.