LA C.D. “LENIENCY NOTICE” E LE NUOVE LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE

marketude Diritto Europeo e della Concorrenza, Marco Stillo, Prospettive, Pubblicazioni, Società

In data 25 ottobre 2022, la Commissione ha pubblicato delle Linee Guida al fine di chiarire alcuni concetti e pratiche correnti ai sensi della Comunicazione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (c.d. “Leniency Notice”)[1], garantendo così un elevato grado di trasparenza e prevedibilità ed aumentando la consapevolezza di coloro che ne fanno domanda in merito alle tutele e ai benefici accessibili.

In primo luogo, le Linee Guida illustrano l’intenzione della Commissione di discutere potenziali domande di clemenza in forma anonima. Alcune imprese, infatti, potrebbero voler accertare, pur rimanendo anonime, se la condotta che ritengono di segnalare possa essere considerata un cartello segreto, e se la sua segnalazione comporti i benefici previsti dalla Leniency Notice. A tale riguardo, la Commissione è disponibile ad intavolare scambi informali su potenziali domande di clemenza in forma anonima e senza alcun obbligo di rivelare il settore, i partecipanti o altri dettagli inerenti il cartello, di modo che le imprese interessate possano compiere una scelta informata.

In secondo luogo, le Linee Guida chiariscono che nonostante, ai sensi della Leniency Notice, un richiedente non possa rivelare l’esistenza o il contenuto della sua domanda prima che sia stata emessa una comunicazione degli addebiti[2], la Commissione può accettare una divulgazione limitata in circostanze particolari, ad esempio quando il richiedente deve far fronte ad obblighi di rendicontazione oppure laddove ciò sia richiesto dalla due diligence nel corso della vendita di un’attività. Qualora si verificassero tali circostanze, pertanto, il richiedente dovrebbe contattare il prima possibile il responsabile dell’indagine per concordare le misure appropriate da adottare. Eventuali accordi del genere, tuttavia, riguarderanno probabilmente l’esistenza piuttosto che il contenuto della domanda, e saranno limitati ad un gruppo definito di destinatari vincolandoli alla riservatezza.

In terzo luogo, le Linee Guida introducono la nuova versione di “eLeniency, una piattaforma online sviluppata dalla Commissione che consente ai richiedenti di presentare le proprie domande di clemenza digitando le dichiarazioni direttamente su un server sicuro e caricando i documenti necessari. Nello specifico, la nuova versione consente alla Commissione di concedere alle imprese coinvolte in procedimenti di cartello e antitrust l’accesso online in modo sicuro alle dichiarazioni societarie e ad altri documenti che altrimenti sarebbero accessibili solo presso i locali fisici della Commissione. Lo strumento, inoltre, introduce la possibilità di notificare onlinelettere, decisioni e altri documenti emessi dalla Commissione nell’ambito della procedura di clemenza[3], offrendo le stesse garanzie in termini di riservatezza e tutela dell’accesso o della notifica previste per i locali fisici.

In quarto luogo, la Commissione chiarisce la soglia di “valore aggiunto significativo”[4] che gli elementi di prova forniti dai richiedenti devono raggiungere. Più particolarmente, la valutazione viene effettuata caso per caso confrontando il valore delle prove fornite da un richiedente con il materiale già in possesso della Commissione al momento della presentazione della domanda di clemenza. Successivamente, la Commissione esamina ciascun elemento di prova ed effettua una valutazione aggregata per stabilire se le prove raggiungono la soglia richiesta, allocando i richiedenti nelle rispettive fasce di trattamento favorevole in relazione al valore aggiunto fornito al caso e non necessariamente nell’ordine in cui presentano le loro domande di clemenza. Le prove contemporanee ai fatti oggetto di indagine avranno generalmente un valore probatorio superiore a quelle accertate successivamente. A seconda delle caratteristiche specifiche della condotta e dell’evoluzione del caso, inoltre, le prove avranno un valore aggiunto significativo quando sono in grado di fornire una panoramica del funzionamento del cartello, della sua organizzazione, e del suo contesto che la Commissione non ha potuto ottenere sulla base delle prove contenute nel suo fascicolo.

Le Linee Guida, infine, illustrano il meccanismo dell’immunità parziale, che si applica laddove un’impresa che ha preso parte ad un cartello, e che richiede una riduzione dell’ammenda, fornisce alla Commissione prove convincenti che le consentono di accertare fatti nuovi in merito alla gravità o alla durata dell’infrazione, non trovando applicazione, invece, laddove tale impresa si limiti a fornire informazioni che rafforzano le prove relative all’esistenza dell’infrazione. Sebbene la Commissione non terrà conto dei fatti aggiuntivi nello stabilire l’eventuale ammenda da infliggere al richiedente che fornisce le informazioni, laddove la concessione dell’immunità parziale comportasse per il richiedente una situazione peggiore rispetto al caso in cui le relative prove fossero state invece prese in considerazione nel fissare l’ammenda, la Commissione potrà avvalersi della propria discrezionalità per concedere un’ulteriore riduzione conformemente agli Orientamenti del 2006 sul calcolo delle ammende[5].

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[1] Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese, GUUE C 298 del 08.12.2006.

[2] Si veda il punto 12(a) della Leniency Notice.

[3] Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK.

[4] Si vedano i punti 5 e 25 della Leniency Notice.

[5] Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1/2003, GUUE C 210 del 01.09.2006.