CARTELLO NEL MERCATO DEL MONOMERO DI STIRENE. LA COMMISSIONE SANZIONA CINQUE SOCIETÀ

marketude Diritto Europeo e della Concorrenza, Marco Stillo, Prospettive, Pubblicazioni, Società

In data 29 novembre 2022, la Commissione Europea ha comminato alla Sunpor, alla Synbra, alla Synthomer, alla Synthos e alla Trinseo un’ammenda complessiva pari a circa 157 milioni di euro per aver partecipato ad un cartello riguardante gli acquisti sul mercato dello stirene monomero, un prodotto chimico intermedio che funge da input chiave per ulteriori prodotti quali, tra gli altri, plastiche, resine, gomme e lattici. La decisione fa seguito all’istruttoria avviata nel settembre 2017 a seguito di una richiesta presentata dalla INEOS conformemente alla Comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole (c.d. “Leniency Notice”)[1], cui si erano aggiunte, dopo le ispezioni del giugno 2018, anche quelle di tutte le altre società ad eccezione della Synbra.

Secondo la Commissione, dal 1° maggio 2012 al 30 giugno 2018 le sei società si sono scambiate informazioni commerciali sensibili e hanno coordinato le loro strategie di negoziazione sul prezzo di riferimento per l’industria dello stirene (Styrene Monthly Contract Price, SMCP), che viene spesso incluso nei contratti di fornitura del prodotto. Più particolarmente, prima e durante i negoziati con i venditori di stirene le sei società hanno, da un lato, coordinato le loro strategie di negoziazione dei prezzi al fine di influenzare l’SMCP a proprio vantaggio e, dall’altro lato, scambiato informazioni relative ai prezzi stessi, alterando così il normale gioco della concorrenza, che dovrebbe essere basato su decisioni individuali da parte dei partecipanti al mercato, e dando luogo ad un’infrazione unica e continuata nello Spazio Economico Europeo (SEE).

Nel stabilire l’ammontare delle ammende, la Commissione ha seguito i propri orientamenti del 2006[2] e ha tenuto conto, in particolare, del valore degli acquisti di stirene relativi all’infrazione, della natura di quest’ultima, della sua portata geografica e della sua durata. Di conseguenza, mentre la INEOS ha ottenuto la piena immunità per aver reso pubblica l’esistenza del cartello, la Sunpor, la Synthomer, la Synthos e la Trinseo hanno beneficiato di una riduzione dell’ammenda per aver collaborato alle indagini. La Commissione, inoltre, ha applicato una riduzione del 10% alle ammende inflitte alle società alla luce del riconoscimento della loro partecipazione al cartello e della relativa responsabilità al riguardo[3].

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[1] Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese, GUUE C 298 del 08.12.2006.

[2] Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003, GUUE C 210 del 01.09.2006.

[3] Comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli, GUUE C 167 del 02.07.2008.