LA CRISI UCRAINA E LA PROROGA DEL TEMPORARY FRAMEWORK

marketude Diritto costituzionale e internazionale, Diritto Europeo e della Concorrenza, Marco Stillo, Prospettive, Pubblicazioni, Ucraina e sanzioni internazionali

In data 28 ottobre 2022, la Commissione Europea ha modificato[1] nuovamente il Temporary Framework adottato il 13 marzo 2022 per sostenere i settori e le imprese maggiormente colpiti dalla crisi ucraina[2], prorogandone le misure fino al 31 dicembre 2023.

La nuova modifica, che fa seguito a quella del 20 luglio 2022[3], si colloca nel solco delle numerose iniziative intraprese dalla Commissione per far fronte all’aumento dei prezzi di gas ed elettricità, garantendo così l’approvvigionamento energetico, quali, tra le altre, il progetto “REPowerEU”[4], il regolamento sullo stoccaggio del gas[5], quello relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas[6] nonché quello relativo ad un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia[7].

In primo luogo, la Commissione ha aumentato nuovamente i massimali fissati per gli aiuti di importo limitato, portandoli da 62.000 a 250.000 euro per le imprese che operano nel settore agricolo, da 75.000 a 300.000 euro per quelle che operano nei settori della pesca e dell’acquacoltura nonché da 500.000 a 2 milioni di euro per quelle che operano in tutti gli altri settori.

In secondo luogo, la Commissione ha introdotto una maggiore flessibilità per quanto riguarda il sostegno alla liquidità alle imprese del settore energetico nel quadro delle loro attività di negoziazione. Più particolarmente, gli Stati Membri possono fornire alle controparti centrali o ai partecipanti diretti garanzie pubbliche con una copertura superiore al 90% sotto forma di garanzia finanziaria a condizione, tra le altre cose, di i) dimostrare la necessità di tale copertura sulla base di prove solide e specifiche, ii) giustificare l’importo delle garanzie, che in ogni caso non può superare quello necessario per coprire il fabbisogno di liquidità per i 12 mesi successivi, iii) giustificare il periodo per il quale è concessa la garanzia, e iv) dimostrare in che modo le condizioni per la mobilitazione della garanzia terranno sufficientemente conto delle preoccupazioni in materia di rischio morale relative al beneficiario e all’intermediario finanziario.

In terzo luogo, la Commissione ha aumentato la flessibilità e le possibilità di sostegno per le imprese colpite dall’aumento eccezionale dei costi dell’energia, autorizzando gli Stati Membri a calcolarlo sulla base dei consumi passati o correnti di modo da tenere conto della necessità di mantenere intatti gli incentivi di mercato a ridurre il consumo energetico nonché di garantire il proseguimento delle attività economiche.

In quarto luogo, la Commissione ha introdotto la possibilità di concedere un sostegno temporaneo in linea con il Regolamento (UE) 2022/1854, di modo da attenuare l’eccezionale aumento dei prezzi dell’energia elettrica riducendo il consumo legato a tecnologie di produzione di energia elettrica più costose. Di conseguenza, la Commissione considererà gli aiuti per una riduzione del consumo di energia elettrica compatibili con il mercato interno a condizione che gli stessi, tra le altre cose, i) contribuiscano al conseguimento dell’obiettivo di riduzione del consumo di energia elettrica di cui agli articoli 3[8] e 4[9] del Regolamento (UE) 2022/1854, ii) siano concessi sulla base di un regime che prevede una stima dei volumi e un budget previsionale, e iii) siano concessi nell’ambito di una procedura di gara competitiva, aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti ex ante che riducano al minimo il rischio che siano presentate offerte strategiche.

La Commissione, infine, ha chiarito che il sostegno alla ricapitalizzazione dovrà i) essere necessario, adeguato e proporzionato, ii) comportare una remunerazione adeguata dello Stato, e iii) essere corredato di opportune misure in materia di concorrenza per preservare una concorrenza effettiva, compreso il divieto di acquisizioni e di pagamenti di dividendi e bonus.

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[1] Com. Comm. C(2022) 7945 final del 28.10.2022, Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina.

[2] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[3] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[4] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[5] Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas, GUUE L 173 del 30.06.2022.

[6] Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas, GUUE L 206 del 08.08.2022.

[7] Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia, GUUE L 261I del 07.10.2022.

[8] L’articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/1854, intitolato “Riduzione del consumo lordo di energia elettrica”, al paragrafo 1 dispone: “Gli Stati membri si adoperano per attuare misure intese a ridurre il consumo lordo complessivo mensile di energia elettrica del 10 % rispetto alla media del consumo lordo di energia elettrica nei mesi corrispondenti del periodo di riferimento…”.

[9] L’articolo 4 del Regolamento (UE) 2022/1854, intitolato “Riduzione del consumo lordo di energia elettrica durante le ore di punta”, al paragrafo 1 dispone: “Ciascuno Stato membro individua le ore di punta corrispondenti in totale a un minimo del 10 % di tutte le ore del periodo compreso tra il 1o dicembre 2022 e il 31 marzo 2023…”.