PROTOCOLLI SU IRLANDA E IRLANDA DEL NORD. LE NUOVE PROCEDURE DI INFRAZIONE DELLA COMMISSIONE CONTRO IL REGNO UNITO E I POSSIBILI SVILUPPI FUTURI

marketude Andrea Palumbo, Diritto costituzionale e internazionale, Diritto Europeo e della Concorrenza, Prospettive, Pubblicazioni

In data 22 luglio 2022, la Commissione Europea ha avviato quattro nuove procedure di infrazione nei confronti del Regno Unito per l’inosservanza di significative parti del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord[1], con cui erano stati regolati i rapporti tra i due paesi dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione in data 31 gennaio 2020. Queste ultime misure si aggiungono alle procedure di infrazione già avviate nei confronti del Paese il 15 giugno 2022.

In precedenza, la Commissione aveva infatti riaperto una procedura d’infrazione contro il Regno Unito, adottando un parere motivato ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”)[2], a seguito della presentazione in data 13 giugno 2022 alla House of Commons del Northern Ireland Protocol Bill (“NIP Bill”)[3], con cui il Governo britannico intendeva introdurre deroghe unilaterali al Protocollo.

Ulteriori procedure di infrazione erano state avviate tramite la notifica di lettere di messa in mora, ai sensi dell’articolo 258 del TFUE, per inadempimento delle norme sanitarie e fitosanitarie dell’Unione e ancora per omessa trasmissione all’Unione dei dati statistici stabili da protocollo sugli scambi commerciali relativi all’Irlanda del Nord.

Occorre ricordare che il Protocollo in questione rappresenta parte integrante dell’Accordo di Recesso finalizzato a impedire la creazione di una frontiera fisica tra Irlanda ed Irlanda del Nord, tutelando così l’equilibrio creatosi nel 1998 con l’Accordo del Venerdì Santo (anche detto Accordo di Belfast). Nonostante i reiterati solleciti da parte del Parlamento europeo, degli Stati Membri e della Commissione Europea, il Governo britannico si dimostra tuttora restio nel dare attuazione al suddetto Protocollo.

Il Regno Unito ha affermato che il Protocollo minaccia lo status quo della nazione, comportando un ingente e sproporzionato aumento degli adempimenti burocratici relativi alle merci provenienti dalla Gran Bretagna che si dirigono verso l’Irlanda del Nord, e che l’azione dell’Unione Europea comprometterebbe i risultati raggiunti dall’Accordo di Belfast[4].

Dall’altro lato, la Commissione ha sottolineato che lo scopo del Protocollo è assicurare certezza e stabilità legale ai cittadini e alle imprese stabilite nell’Irlanda del Nord, che esso stesso è l’emblema della fiducia accordata, per la prima volta dall’Unione, a un partner esterno sul controllo della propria frontiera economica, e dunque non è rinegoziabile.

La Commissione ha optato per un approccio aperto al dialogo, nella speranza di raggiungere una soluzione comune con il Regno Unito sull’implementazione della normativa. Tuttavia, il Regno unito ha portato avanti il progetto legislativo sul NIP Bill presso il proprio Parlamento, con la finalità di eliminare gli ostacoli presenti alla circolazione delle merci tra la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord. Nel disegno di legge sono previste diverse deroghe rispetto alle disposizioni del Protocollo nell’ordinamento interno britannico, in relazione alla circolazione delle merci ma anche ad altri settori. Fra queste spiccano maggiormente: i) la cessazione del controllo dell’Unione sugli aiuti di Stato e sull’IVA nell’Irlanda del Nord; ii) il conferimento al Governo britannico di ampi poteri di intervento sulla maggior parte dei contenuti del Protocollo; iii) la creazione di un doppio regime normativo per le merci in arrivo nell’isola, che dà vita a due diverse corsie dove le merci dirette alla Repubblica d’Irlanda sono sottoposte alle regole interne dell’Unione e le merci verso l’Irlanda del Nord seguono controlli burocratici alleggeriti perché soggette alle norme britanniche[5].

Infine, nell’ambito del NIP Bill, è di particolare rilievo la decisione del Regno Unito di sottrarsi definitivamente alla giurisdizione della Corte di Giustizia dell’Unione, precedentemente accettata con la ratifica del Protocollo. Questa decisione pregiudicherebbe l’integrità del mercato unico, alla luce del ruolo della Corte di Giustizia come garante dei diritti delle imprese nordirlandesi nelle controversie che potrebbero sorgere sull’interpretazione e applicazione del diritto europeo ai sensi del Protocollo.

Di conseguenza, in data 15 giugno la Commissione ha deciso di riattivare la procedura di infrazione con l’adozione di un parere motivato, in seguito alla lettera di messa in mora inviata in data 15 marzo 2021. Anche le altre due procedure d’infrazione avviate nel giugno scorso riguardano presunte violazioni del Protocollo, determinate dall’inadeguatezza delle infrastrutture ed insufficienza di personale disposto dal governo britannico a presidio dei posti di controllo frontalieri in Irlanda del Nord.

In merito alle nuove procedure di infrazione avviate in data 22 luglio 2022, la Commissione ha lamentato l’inadempimento degli applicabili obblighi doganali, obblighi di vigilanza e controlli dei rischi riguardo alla circolazione delle merci dall’Irlanda del Nord alla Gran Bretagna. Sussiste infatti un considerevole rischio di contrabbando attraverso l’Irlanda del Nord, data la possibilità per gli operatori commerciali di eludere le norme comunitarie in materia di divieti e restrizioni all’esportazione di merci in paesi terzi o di possibili frodi carosello su merci simultaneamente dichiarate per l’esportazione nell’Unione. Il Regno Unito viola gli accordi assunti poiché non raccoglie i dati delle dichiarazioni di esportazione per le merci in circolazione dall’Irlanda del Nord alla Gran Bretagna e non comunica i relativi movimenti, impedendo all’Unione di effettuare i dovuti controlli sulle merci.

È stata inoltre rilevata la condotta inadempiente da parte del Regno Unito nel dare attuazione e conseguente notifica delle misure di recepimento relativamente alla normativa dell’Unione che stabilisce il regime generale delle accise nell’Unione, alle norme dell’Unione in materia di accise su alcol e sulle bevande alcoliche e alle norme dell’Unione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) nel commercio elettronico, in particolare lo sportello unico per le importazioni (IOSS)[6].

In primo luogo, la Commissione ha contestato l’omessa notifica nei suoi confronti da parte del Regno Unito che, al pari degli Stati Membri, era tenuto a recepire la direttiva sul regime generale delle accise comunicando le misure stabilite entro il 31 dicembre 2021. A causa della mancata notifica, l’Unione si ritrova esposta a un rischio di bilancio riguardo la circolazione delle merci soggette ad accisa da o verso l’Irlanda del Nord.

In secondo luogo, è stata contestata l’omessa attuazione delle norme comunitarie in merito alle accise imposte sulla circolazione di alcol e bevande alcoliche da o verso l’Irlanda del Nord. Oltre all’esposizione al rischio di bilancio, l’omessa attuazione rischia di distorcere la concorrenza sull’offerta dei prodotti nel mercato unico.

In terzo luogo, è stata lamentata la mancata implementazione da parte del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord delle misure informatiche necessarie per attuare l’IOSS, esponendo anche in questo caso l’Unione a un rischio di bilancio.

L’IOSS è un particolare regime messo a disposizione delle imprese dal 1 luglio 2021 per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA sulle vendite a distanza di beni importati. Attraverso la registrazione allo sportello unico, venditori e piattaforme europee o di paesi terzi possono pagare l’IVA sui beni importati, dal valore non superiore a 150 euro, direttamente tramite le autorità tributarie di uno Stato membro, assicurando ai consumatori dell’Unione l’inclusione dell’IVA nel prezzo finale pagato al venditore.

Lo scopo delle procedure di infrazione è quello di assicurare l’osservanza del Protocollo al fine di garantire all’Irlanda del Nord di continuare a beneficiare del suo accesso privilegiato al mercato unico dell’Unione. Nonostante il Protocollo sia un atto di diritto internazionale, per la sua osservanza è stata conferita giurisdizione alla Corte di Giustizia, che può avviare procedure di infrazione secondo le modalità previste dall’articolo 258 del TFUE[7].

La Commissione ha accordato al Regno Unito un termine di due mesi dalla comunicazione per rispondere. Le lettere trasmesse richiedevano alle autorità britanniche di adottare celeri azioni correttive per ripristinare gli accordi bilateralmente assunti dalle due parti con il Protocollo. Il Regno Unito ha risposto alle lettere ricevute, informando l’Unione che non intende adempiere alle richieste ivi elencate, a causa dei rischi che comportano per il rispetto dell’Accordo del Venerdì Santo. Dinanzi alla risposta del Regno Unito, l’Unione ha preferito tentare di trovare un accordo piuttosto che avviare un’azione giudiziaria. Pertanto, al momento vi sono negoziati tra il Regno Unito e l’Unione su possibili procedure doganali alternative che permettano di soddisfare le preoccupazioni di entrambe le parti del Protocollo. Resta da vedere quale sarà l’esito dei negoziati.

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[1] Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, GUUE L 029 del 31.01.2020.

[2] Per maggiori informazioni sul parere motivato, si veda il comunicato stampa disponibile al seguente LINK.

[3] Per maggiori informazioni si veda il seguente LINK.

[4] Per maggiori informazioni si veda il seguente LINK.

[5] Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK.

[6] Per maggiori informazioni, si legga il comunicato stampa disponibile al seguente LINK.

[7] In particolare, l’articolo 12, paragrafo 4, del Protocollo così dispone: “riguardo al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo, all’articolo 5 e agli articoli da 7 a 10, le istituzioni, organi e organismi dell’Unione hanno i poteri loro conferiti dal diritto dell’Unione nei confronti del Regno Unito e delle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite sul territorio del Regno Unito. In particolare, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha a tale riguardo la competenza giurisdizionale prevista dai trattati. L’articolo 267, secondo e terzo comma, TFUE si applica a tale riguardo al Regno Unito e nel Regno Unito”.